Concetti Chiave
- Chi vende un'azienda commerciale deve astenersi, per un massimo di 5 anni, dal creare un'impresa che possa sottrarre clientela all'azienda ceduta.
- Il divieto di concorrenza tutela l'avviamento, ossia la capacità di guadagno dell'impresa, garantendo che l'acquirente non perda clienti.
- Il divieto si applica anche se il trasferimento riguarda la cessione del 100% delle azioni di una società, mantenendo lo stesso effetto concreto.
- Il periodo di 5 anni è la durata legale del divieto, ma non può impedire al venditore di esercitare attività commerciali che non siano concorrenziali.
- Il regime di concorrenza si applica automaticamente, anche se le parti non esprimono un accordo specifico al riguardo.
Divieto di concorrenza
Chi aliena un'azienda commerciale deve astenersi, per un periodo massimo di 5 anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che possa comunque per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sviare la clientela dell'azienda ceduta (art 2557).
→ Per un periodo di 5 anni bisogna evitare lo sviamento di clientela. L'avviamento è la capacità dell'impresa di guadagno. Le prospettive reddituali dell'impresa (quello che potrà guadagnare nel futuro) rappresentano l'avviamento.
Questa norma tutela l'avviamento; infatti quando si acquista un'azienda si deve pagare l'avviamento. Il divieto di concorrenza mira a tutelare l'acquirente. Es: se compro un bar e a 20m chi me l'ha venduto ne apre un altro, mi fa perdere clienti. Questa è un'attività concorrenziale ai sensi del 2557. → l'oggetto e l'ubicazione → T che cede a C l'azienda; T non può avviare un'azienda che faccia concorrenza a C. si ha riguardo a come nel caso concreto sia posto il problema. Questo regime si applica anche se le parti non lo vogliono.
Il regime concorrenziale - 5 anni è la durata legale ed è anche il termine massimo. Si possono esprimere dei vincoli particolari del contratto, ma non si può vietare al venditore di esercitare una qualsiasi attività particolare, perché andrebbe in contrasto con il libero esercizio commerciale, art 41 costituzione.
Se T vende a C invece che il bar, il 100% delle azioni della società (del bar), T cede a C l'intero pacchetto, una cessione di quote pari al 100%, non cede il bar. In concreto succede la stessa cosa, perché C anziché essere proprietario dell'azienda, diventa l'unico socio dell'azienda. In questo caso il divieto di concorrenza si ritiene applicabile per analogia, perché siamo di fronte a due tipi di trasferimento diversi, ma l'effetto concreto è lo stesso.
Domande da interrogazione
- Qual è la durata massima del divieto di concorrenza per chi aliena un'azienda commerciale?
- Qual è l'obiettivo principale del divieto di concorrenza?
- Si applica il divieto di concorrenza anche in caso di cessione di quote societarie?
Il divieto di concorrenza ha una durata massima di 5 anni, durante i quali l'alienante deve astenersi dall'iniziare una nuova impresa che possa sviare la clientela dell'azienda ceduta (art. 2557).
L'obiettivo principale del divieto di concorrenza è tutelare l'avviamento dell'azienda ceduta, garantendo che l'acquirente non subisca una perdita di clientela a causa dell'apertura di una nuova attività da parte del venditore nelle vicinanze.
Sì, il divieto di concorrenza si applica anche in caso di cessione del 100% delle azioni di una società, poiché, sebbene il trasferimento sia diverso, l'effetto concreto rimane lo stesso: l'acquirente diventa l'unico socio e deve essere protetto da attività concorrenziali del venditore.