Concetti Chiave
- I crediti possono essere ceduti da un creditore a un cessionario senza il consenso del debitore, mantenendo quest'ultimo obbligato all'adempimento.
- La cessione del credito può avvenire a titolo oneroso o gratuito, ma non include crediti di natura personale o alimentare.
- La cessione diventa efficace solo quando è notificata al debitore o accettata da questo, altrimenti il debitore può liberarsi adempiendo al cedente.
- Il cedente deve garantire l'esistenza del credito in caso di cessione onerosa; per quella gratuita, la garanzia è necessaria solo se concordata.
- Il rischio di mancato adempimento ricade generalmente sul cessionario, a meno che non sia prevista una garanzia specifica dal cedente.
Circolazione dei crediti
Analogamente ai beni, anche i crediti possono circolare da un soggetto a un altro, fino al momento in cui l’adempimento del debitore non estingua l’obbligazione. Il creditore può cedere ad altri il proprio diritto di credito senza il consenso del debitore (art. 1260): in questo caso il creditore originario è detto cedente, il soggetto cui egli trasferisce il credito è detto cessionario e il debitore diventa «debitore ceduto», perché è comunque tenuto all’adempimento a prescindere dalla cessione.
Mentre il trasferimento dei beni attua la circolazione della ricchezza presente; la cessione dei crediti consente la circolazione di ricchezza futura.
Tipologie di cessione del credito
La cessione del credito può essere a titolo oneroso (vendita o permuta) o a titolo gratuito (donazione o atto di liberalità). In ogni caso, la cessione non è oggetto di un contratto assestante, bensì di un contratto traslativo di diritti. Dai crediti cedibili sono esclusi quelli di carattere strettamente personale, per i quali l’adempimento nei confronti di uno specifico soggetto è considerato essenziale e infungibile (allo scrittore, ad esempio, che si è impegnato a scrivere un romanzo non è indifferente pubblicarlo con un editore o con un altro e per questo la cessione potrà avvenire solo previo suo consenso). È invece vietata in assoluto (inattuabile nemmeno dietro consenso del debitore) la cessione di crediti alimentari e inerenti ai rapporti di famiglia.
Efficacia e notificazione della cessione
La cessione del credito acquisisce efficacia solo nel momento in cui è notificata al debitore o da questi accettata. Fino ad allora il debitore si libera adempiendo nei confronti del cedente (salvo che il cessionario non provi la sua conoscenza della cessione); se invece essa è già stata notificata, qualora il debitore adempia nei confronti del cedente può essere costretto dal cessionario a pagare una seconda volta (art. 1264); infine, se il medesimo credito è stato ceduto a più persone, prevale la cessione che sia stata notificata per prima al debitore ceduto (art. 1265). Salvo per i crediti rappresentati da titoli immobiliari, la cessione fa acquistare il credito a titolo derivativo.
Garanzie e rischi nella cessione
La posizione del cessionario è tutelata dalla legge: talvolta può accadere che il credito ceduto sia inesistente o che il debitore non adempia. Nel primo caso, qualora il contratto sia a titolo oneroso il cedente deve garantire l’esistenza del credito (nomen verum) allo stesso modo in cui il venditore tutela l’acquirente dall’evizione; se, invece, la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo se espressamente pattuita (art. 1266).
Al contrario, il mancato adempimento rientra nell’alea (rischio) del contratto: per questo motivo, generalmente il creditore non garantisce la solvenza (la capacità di far fronte all’adempimento) del debitore ceduto (cessione pro soluto); tramite la cosiddetta «clausola salvo buon fine» si può pattuire che il cedente garantisca la solvenza del debitore ceduto (garanzia del nomen bonum), che in caso di mancato adempimento autorizzerà il cessionario ad esigere il pagamento da parte del cedente (art. 1267: cessione pro solvendo).
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra la circolazione dei beni e la cessione dei crediti?
- Quali sono le tipologie di cessione del credito?
- Quando acquista efficacia la cessione del credito?
- Quali garanzie ha il cessionario in caso di cessione del credito?
Mentre il trasferimento dei beni attua la circolazione della ricchezza presente, la cessione dei crediti consente la circolazione di ricchezza futura.
La cessione del credito può essere a titolo oneroso (come vendita o permuta) o a titolo gratuito (come donazione), ma non può riguardare crediti di carattere strettamente personale o crediti alimentari.
La cessione del credito acquista efficacia solo quando è notificata al debitore o da questi accettata; fino ad allora, il debitore può liberarsi adempiendo nei confronti del cedente.
Il cessionario è tutelato dalla legge e, se la cessione è a titolo oneroso, il cedente deve garantire l'esistenza del credito; tuttavia, il mancato adempimento rientra nel rischio del contratto, a meno che non sia pattuita una garanzia specifica.