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Concetti Chiave

  • Il divieto di concorrenza post-lavoro richiede un accordo scritto, stipulato consensualmente, e prevede un adeguato corrispettivo per il lavoratore.
  • Il patto deve specificare limiti di oggetto, tempo e luogo, con una durata massima di 5 anni per i dirigenti e 3 anni per gli altri lavoratori.
  • Il corrispettivo per il lavoratore può essere una somma mensile o una tantum, ma deve essere adeguato all'entità del vincolo per evitare nullità.
  • In caso di violazione del patto, il lavoratore può essere chiamato a rispondere dei danni arrecati all'imprenditore, con possibile applicazione di una clausola penale.
  • La legge impone che il sacrificio del diritto al lavoro sia compensato, riflettendo la necessità di bilanciare gli interessi del lavoratore e dell'imprenditore.

Divieto di concorrenza post-lavoro

Un divieto di concorrenza può essere previsto anche per la fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, allorquando l’art. 2105 non è più operante; ma tale ulteriore previsione richiede la stipulazione consensuale di un apposito patto, annesso al contratto di lavoro. L’art. 2125, c.c., disegna la cornice giuridica entro cui il patto di non concorrenza è consentito dall’ordinamento, secondo una logica per cui, posto che tale patto comporta il temporaneo sacrificio del diritto al lavoro, costituzionalmente tutelato, la legge esige che esso sia sottoposto a prescrizioni e limiti, e in particolare che il sacrificio richiesto al lavoratore sia adeguatamente compensato.

Requisiti del patto di non concorrenza

Anzitutto, ai sensi del comma 1, il patto deve risultare, a pena di nullità (requisito di forma ad substantiam), da un atto scritto. In secondo luogo, deve essere pattuito un “corrispettivo” a favore del lavoratore, che può consistere in un’indennità mensile, o in un’erogazione una tantum all’atto della cessazione del rapporto. La giurisprudenza ha chiarito che deve trattarsi, sempre a pena di nullità, di un corrispettivo adeguato all’entità del vincolo pattuito, da cui anche la preferenza per le erogazioni una tantum, che rendono più calcolabile il corrispettivo, visto che quelle in corso di rapporto sono legate all’imprevedibile durata di questo.

Limiti e durata del vincolo

Infine, è previsto che il vincolo a non lavorare in concorrenza deve essere contenuto “entro determinati limiti di oggetto, di tempo, e di luogo”. La locuzione usata è oltremodo generica, e dunque di incerta applicazione. Tuttavia, per i limiti temporali del vincolo, è lo stesso art. 2125, c. 2, a chiarire che la durata dello stesso non può essere superiore a 5 anni, per i dirigenti, e a 3 anni, per gli altri lavoratori (la diversa durata massima si spiega con la minore pericolosità concorrenziale dei non dirigenti). Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata, secondo la tecnica della nullità parziale con inserimento automatico della disposizione di legge violata. In caso di violazione del patto di non concorrenza, il lavoratore può essere chiamato a rispondere, ex art. 1218, c.c., dei danni arrecati all’imprenditore; è diffusa, a tale proposito, la previsione di una clausola penale, anche a fini dissuasivi nei confronti del dipendente.

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Domande da interrogazione

  1. Quali sono i requisiti fondamentali per la validità di un patto di non concorrenza post-lavoro?
  2. Il patto di non concorrenza deve essere redatto per iscritto e deve prevedere un corrispettivo adeguato a favore del lavoratore, come indicato dall’art. 2125, c.c., per evitare la nullità.

  3. Quali sono i limiti temporali previsti per un patto di non concorrenza?
  4. La durata del vincolo non può superare i 5 anni per i dirigenti e i 3 anni per gli altri lavoratori, come stabilito dall’art. 2125, c. 2, c.c.; eventuali durate superiori sono ridotte automaticamente.

  5. Cosa succede in caso di violazione del patto di non concorrenza?
  6. In caso di violazione, il lavoratore può essere ritenuto responsabile dei danni causati all’imprenditore e spesso si prevede una clausola penale per dissuadere comportamenti scorretti.

Domande e risposte

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