Concetti Chiave
- La modifica della Costituzione deve mantenere i caratteri identificativi originali per evitare trasformazioni radicali dell'ordinamento.
- Le modifiche costituzionali possono essere formali, come emendamenti, o informali, che riguardano cambiamenti di interpretazione delle norme.
- Una Costituzione è considerata flessibile se non richiede procedure speciali per le modifiche, mentre è rigida se necessita di procedure aggravate.
- Le modalità di revisione costituzionale variano, includendo attività del Parlamento con procedimenti ordinari o con maggioranze qualificate.
- Il processo di revisione può anche comportare lo scioglimento dell'Assemblea, con nuove elezioni per affidare la revisione a una nuova Assemblea parlamentare.
Modifica della Costituzione
Perché si parli di modifica della Costituzione, e non di trasformazione radicale tale da far considerare l’utilizzo di poteri costituenti, i caratteri identificativi originali e il nucleo essenziale (“superCostituzione”) della Costituzione da modificare devono permanere. Il ricorso al procedimento di revisione non è sempre garanzia di un intervento di modifica; infatti, se con tale metodo si andasse ad incidere su principi o istituti fondamentali si avrebbe una trasformazione radicale dell’ordinamento.
Tipi di modifiche costituzionali
Le modifiche si distinguono in -formali (emendamento o revisione della costituzione)
e in informali (mutamenti del valore attribuito alle norme formali tale da produrre incongruenza fra testo e realtà costituzionale. Possono conseguire alla mancata attuazione della Costituzione, al formarsi di interpretazioni adeguatrici o di consuetudini adeguative)
Se le modifiche formali non richiedono alcun particolare procedimento per essere attuate, si è in presenza di una Costituzione flessibile (es. Statuto Albertino 1848); se è necessario il ricorso a procedure aggravate di revisione, che costituiscono una garanzia di stabilità dell’assetto costituzionale, si è allora in presenza di una costituzione rigida (es. Costituzioni rivoluzionarie francesi e poi tutte le successive).
Modalità di revisione costituzionale
Le modalità di revisione del testo costituzionale tramite organi e procedimenti speciali sono diverse:
- attività di revisione del Parlamento con procedimento ordinario (per Costituzioni flessibili);
- attività del Parlamento con peculiarità rispetto al procedimento ordinario in riguardo a tempi (es. Cost. portoghesi 1911 e 1933, ogni 10 anni) e iniziativa (es. Cost. spagnola 1812, iniziativa solo al re);
- attività del Parlamento con maggioranze qualificate: maggioranza assoluta (es. Brasile 1946), dei due terzi (es. Germania 1919), dei tre quinti (es. Brasile 1988), unanimità o tre quarti in due votazioni successive (es. Liechtenstein 1921);
- parlamento delibera inizio revisione, l’Assemblea viene sciolta, seguono le elezioni, la revisione viene affidata alla nuova Assemblea parlamentare. Si distinguono, quindi, assemblea di iniziativa e assemblea di deliberazione (es. Grecia 1975);
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra modifica formale e modifica informale della Costituzione?
- Cosa si intende per Costituzione flessibile e Costituzione rigida?
- Quali sono le modalità di revisione costituzionale tramite il Parlamento?
Le modifiche formali riguardano l'emendamento o la revisione della Costituzione attraverso procedure stabilite, mentre le modifiche informali si riferiscono a cambiamenti nel valore delle norme che possono creare incongruenze tra il testo e la realtà costituzionale, spesso a causa di interpretazioni o consuetudini adeguative.
Una Costituzione flessibile non richiede procedure particolari per le modifiche, mentre una Costituzione rigida richiede procedure aggravate di revisione, garantendo così una maggiore stabilità dell'assetto costituzionale, come evidenziato nel caso delle Costituzioni rivoluzionarie francesi.
Le modalità di revisione includono il procedimento ordinario per Costituzioni flessibili, procedure con peculiarità temporali o di iniziativa, e l'uso di maggioranze qualificate, come la maggioranza assoluta o dei due terzi, per approvare le modifiche, come descritto nel testo.