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Concetti Chiave

  • La convocazione dell'assemblea sindacale deve essere comunicata al datore di lavoro, che deve fornire locali adeguati, salvo per argomenti non sindacali.
  • La partecipazione dei lavoratori alle decisioni sindacali è garantita tramite assemblee e referendum, quest'ultimo indetto al di fuori dell'orario di lavoro.
  • Il datore di lavoro non può partecipare alle assemblee sindacali, ma deve garantire che si svolgano senza compromettere l'attività produttiva.
  • Il referendum sindacale può coinvolgere tutti i lavoratori, anche quelli in cassa integrazione o in sciopero, ma non può essere usato dal datore per negoziare contratti collettivi.
  • Secondo il Testo unico del 2014, un contratto collettivo aziendale è valido solo se approvato dalla maggioranza qualificata dei lavoratori tramite referendum.

Convocazione dell'assemblea sindacale

La convocazione dell’assemblea sindacale deve essere comunicata al datore di lavoro: la legge non prevede un preavviso minimo, talvolta richiesto dai contratti collettivi. Il datore deve consentirne lo svolgimento e mettere a disposizione locali idonei. Quest’obbligo viene meno solo se l’ordine del giorno non ha a che fare con la materia sindacale e del lavare. In tutti gli altri casi, il rifiuto è considerato condotta antisindacale punibile ex art. 28 dello Statuto. Infine, l’art. 20 ammette la partecipazione all’assemblea anche dei dirigenti sindacali; ovviamente il datore di lavoro non può mai partecipare.

Partecipazione e sicurezza

L’assemblea deve svolgersi senza danneggiare l’attività produttiva. Per questo i contratti collettivi legittimano la comandata, cioè la presenza in servizio di un numero minimo di lavoratori che garantiscano la sicurezza del personale e la salvaguardia degli impianti.
La partecipazione dei lavoratori alle decisioni sindacali è garantita, oltre che dalle assemblee, dal referendum sindacale, legittimato dall’art. 21 dello Statuto. Il referendum può avere carattere generale o specifico, rispettivamente se riguarda tutti i lavoratori dell’unità produttiva o solo una parte di essi. Può essere indetto da tutte le RSA o dalla RSU subentrata: si svolge al di fuori dell’orario di lavoro. Il datore deve consentirne lo svolgimento e prestare locali idonei per svolgere la votazione. In caso contrario gli sarà imputata la condotta sindacale ex art. 28.

Partecipazione al referendum

Al referendum partecipano tutti i lavoratori, anche quelli in cassa integrazione o sciopero. Nel nostro ordinamento l’istituto è utilizzato di rado. Ovviamente non può ricorrervi il datore di lavoro per condurre trattative sul rinnovo dei contratti collettivi.
Secondo la Cassazione l’esito del referendum è rilevante solo nei rapporti interni tra rappresentanza sindacale e lavoratori, quindi mai per il contenuto del contratto collettivo. Il Testo unico del 2014, invece, stabilisce che il contratto collettivo aziendale stipulato dalle RSA maggioritarie mantiene la propria efficacia solo se approvato dalla maggioranza qualificata dei lavoratori tramite referendum (la consultazione può essere richiesta entro dieci giorni dalla conclusione del contratto).

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Domande da interrogazione

  1. Qual è l'obbligo del datore di lavoro riguardo all'assemblea sindacale?
  2. Il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento dell'assemblea sindacale e mettere a disposizione locali idonei, salvo che l'ordine del giorno non riguardi la materia sindacale e del lavoro. In caso di rifiuto, si configura una condotta antisindacale punibile ex art. 28 dello Statuto.

  3. Come viene garantita la partecipazione dei lavoratori alle decisioni sindacali?
  4. La partecipazione è garantita attraverso le assemblee e il referendum sindacale, legittimato dall'art. 21 dello Statuto. Il referendum può essere indetto da tutte le RSA o dalla RSU e deve svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro, con il datore che deve fornire locali idonei.

  5. Qual è la rilevanza dell'esito del referendum sindacale secondo la Cassazione?
  6. Secondo la Cassazione, l'esito del referendum è rilevante solo nei rapporti interni tra rappresentanza sindacale e lavoratori, e non influisce sul contenuto del contratto collettivo. Tuttavia, il Testo unico del 2014 stabilisce che il contratto collettivo aziendale deve essere approvato dalla maggioranza qualificata dei lavoratori tramite referendum per mantenere la propria efficacia.

Domande e risposte

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