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Concetti Chiave

  • L'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori tutela il licenziamento ingiustificato per imprese con più di 15 dipendenti (5 per agricole) e oltre 60 a livello nazionale.
  • Le aziende con meno di 15 dipendenti sono soggette a una tutela obbligatoria, differente rispetto a quella reale delle imprese più grandi, come stabilito dalla legge 108/1990.
  • Giuristi hanno criticato la facilità di accesso alla tutela reale, sostenendo che potrebbe dissuadere i datori di lavoro dall'assumere a tempo determinato, suggerendo criteri alternativi per la tutela.
  • La Riforma Fornero del 2012 ha modificato il sistema di tutele, introducendo quattro livelli di tutela e limitando la reintegrazione del lavoratore ingiustamente licenziato.
  • Ogni livello di tutela prevede un diverso approccio normativo e un differente inquadramento risarcitorio per le varie situazioni di licenziamento.

L’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, numero 300), prevede l’applicazione della tutela da licenziamento ingiustificato per le imprese con un determinato quantitativo:

- imprese con più di 15 lavoratori, 5 se agricole, dislocati in diverse unità produttive ma sempre nel medesimo comune;

- imprese con più di sessanta dipendenti a livello nazionale.

Differenze tra le imprese

Le aziende con meno di 15 impiegati restavano assoggettate all’articolo 2118. Anche questo limite, però, venne superato tramite la legge 108/1990, in base alla quale anche per le imprese con meno di 15 dipendenti il licenziamento illegittimo venne considerato meritevole di tutela, però solo di quella obbligatoria. La legge 108/1990, dunque, differenziò le imprese sul piano dimensionale solo per ciò che riguarda il tipo di tutela fruibile: reale per quelle con più di 15 impiegati; obbligatoria per le minori.

Opinioni dei giuristi

Molti giuristi ritenevano che un accesso così agevole alla tutela reale dissuadesse i datori di lavoro dall’assumere lavoratori a tempo determinato, a causa del timore di non potersi più liberare dei propri dipendenti. Per questo motivo, numerosi studiosi proposero di stabilire il tipo di tutela applicabile non più in base alla dimensione aziendale, bensì servendosi di criteri più stringenti.

Riforma Fornero del 2012

La prima radicale rivoluzione fu apportata nel 2012 tramite la cosiddetta «Riforma Fornero (legge 92/2012)». Essa ha circoscritto le ipotesi in cui è possibile disporre la reintegrazione del lavoratore ingiustamente licenziato, prevedendo per le altre fattispecie un regime di tutela economica. In particolare, il precedente doppio sistema di tutele fu sostituito da quattro differenti livelli di tutela: tutela reintegratoria forte; tutela reintegratoria debole; tutela risarcitoria forte; tutela risarcitoria debole.

A ogni livello corrisponde un diverso approccio normativo e, soprattutto, un diverso tipo di inquadramento sotto il profilo risarcitorio.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono i requisiti per l'applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori?
  2. L'articolo 18 si applica alle imprese con più di 15 lavoratori (5 se agricole) dislocati in diverse unità produttive nel medesimo comune, e a quelle con più di 60 dipendenti a livello nazionale.

  3. Come è cambiata la tutela per le imprese con meno di 15 dipendenti?
  4. Con la legge 108/1990, anche le imprese con meno di 15 dipendenti hanno ottenuto una forma di tutela per il licenziamento illegittimo, ma solo di tipo obbligatorio, differente rispetto alla tutela reale prevista per le aziende più grandi.

  5. Qual è stata l'importanza della Riforma Fornero del 2012?
  6. La Riforma Fornero ha modificato radicalmente il sistema di tutele, introducendo quattro livelli di protezione per i lavoratori licenziati ingiustamente, differenziando tra tutela reintegratoria e risarcitoria, e limitando le ipotesi di reintegrazione.

Domande e risposte

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