Concetti Chiave
- Nessuno può essere licenziato senza un giustificato motivo, garantendo protezione contro licenziamenti arbitrari secondo la legge italiana.
- Il contratto a tutele crescenti, introdotto dal Jobs Act, limita la reintegrazione per licenziamenti illegittimi, sostituendola con un indennizzo monetario per i nuovi assunti.
- Il diritto a una giusta retribuzione è garantito, assicurando che il salario sia proporzionato al lavoro svolto e sufficiente per una vita dignitosa.
- I diritti sociali dei lavoratori includono il diritto al riposo settimanale e alle ferie retribuite, tutelati dalla Costituzione italiana.
- Le disposizioni relative ai licenziamenti non si applicano ai contratti di lavoro regolati dalla legge 183/2014, che ha modificato le tutele precedenti.
Diritto al lavoro e licenziamento
Sulla base di quanto stabilito dal dettato costituzionale, nessuno può essere licenziato senza un giustificato motivo. Ciò vuol dire che, nella fase risolutiva del rapporto di lavoro, ogni dipendente gode del diritto a non essere licenziato in modo arbitrario (v. sent. 331/1988). Ciò implica che il licenziamento non possa verificarsi se non in presenza di una «giusta causa» o un «giustificato motivo» (l. 604/1966).
Contratto a tutele crescenti
L’art. 18 della l. 300/1970 prevede l’obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro, disposta dal giudice, del lavoratore illegittimamente licenziato nell’azienda con più di quindici dipendenti. Quest’ultima disposizione, tuttavia, non si applica più ai rapporti di lavoro disciplinati dalla l. 183/2014 (e dai successivi decreti legislativi: cosiddetto Jobs Act). Essa ha introdotto il «contratto a tutele crescenti» in relazione all’anzianità di servizio, escludendo in caso di licenziamento illegittimo la possibilità della reintegrazione nel posto di lavoro tranne per alcuni specifici casi di licenziamento disciplinare e per i licenziamenti discriminatori.
Per i licenziamenti economici, invece, la reintegrazione viene sostituita con un indennizzo monetario pari a un certo numero di mensilità dell’ultima retribuzione (v. d.lgs. 23/2015). In questo modo il legislatore ha superato, per i nuovi assunti, la disposizione dell’art. 18 della l. 300/1970.
Diritti sociali e retribuzione
Vi sono altri diritti sociali legati al diritto al lavoro (artt. 35-38 Cost.), che costituiscono una specificazione del più generale diritto di cui all’art. 4 e si riferiscono in via principale, se non esclusiva, al lavoro subordinato. L’art. 36.1 garantisce il diritto del lavoratore a una giusta retribuzione, ossia «proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro» e comunque «sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa»: diritto che si articola quindi in due momenti distinti, l’adeguatezza della retribuzione rispetto alle prestazioni svolte e la congruità della stessa per vivere una vita dignitosa (v. sent. 36/1980). Vi è poi il diritto al riposo settimanale e alle ferie (art. 36.3), entrambi retribuiti e ai quali il lavoratore non può rinunciare (v. sentt. 76/1962 e 452/1991).
Domande da interrogazione
- Qual è il principio fondamentale che regola il licenziamento dei lavoratori?
- Cosa prevede il contratto a tutele crescenti introdotto dal Jobs Act?
- Quali diritti sociali sono garantiti ai lavoratori in relazione alla retribuzione?
Nessuno può essere licenziato senza un giustificato motivo, garantendo così il diritto a non essere licenziati in modo arbitrario, come stabilito dalla sentenza 331/1988 e dalla legge 604/1966.
Il contratto a tutele crescenti esclude la reintegrazione nel posto di lavoro per i licenziamenti illegittimi, sostituendola con un indennizzo monetario, tranne in specifici casi di licenziamento disciplinare o discriminatorio.
I lavoratori hanno diritto a una giusta retribuzione proporzionata al lavoro svolto e sufficiente per una vita dignitosa, oltre al diritto al riposo settimanale e alle ferie retribuite, come stabilito dagli articoli 35-38 della Costituzione.