Ascolta
00:00 00:00

Concetti Chiave

  • La Corte costituzionale ha esaminato la sindacabilità delle norme penali di favore in base all'art. 2 del Codice penale, che prevede il trattamento più favorevole per il condannato.
  • La questione è stata sollevata da giudici di Verona e Treviso riguardo a esponenti della Lega Nord accusati di costituire un'organizzazione paramilitare vietata.
  • I giudici a quibus hanno impugnato decreti abrogativi ritenuti illegittimi per eccesso di delega, violando la riserva di legge del Parlamento in materia penale.
  • La Corte ha chiarito che spetta a lei giudicare la legittimità delle norme penali di favore, stabilendo che la questione di costituzionalità deve essere risolta dalla Corte stessa.
  • La sentenza ha ordinato i rapporti tra principio di legalità costituzionale e principio del favor rei, estendendo la sindacabilità a norme non più vigenti ma applicabili secondo la lex mitior intermedia.

Valutazione della sindacabilità delle norme

Tramite questa sentenza, la Corte costituzionale ha valutato la sua concreta possibilità di giudicare la sindacabilità delle norme penali di favore. Sulla base del comma quarto dell’art. 2 del Codice penale, è previsto che al condannato debba essere riservato il trattamento a lui più favorevole.

Questione sollevata dai giudici

La questione, sollevata da giudici a quibus dei tribunali di Verona e Treviso in via incidentale, riguardava alcuni esponenti della lega Nord imputati per aver costituito un’organizzazione paramilitare, dunque vietata e per questo sciolta nel 2010 mediante un decreto legislativo.
I giudici a quibus hanno impugnato i decreti abrogativi, ritenendoli viziati per eccesso di delega e, dunque, illegittimi per violazione della riserva di legge che affida al parlamento la legislazione in materia di norme penali di favore. La Corte costituzionale ha, prima di tutto, dovuto chiarire il suo ruolo nel giudicare la legittimità costituzionale di norme penali di favore. Tramite una precedente sentenza, la Corte costituzionale aveva dichiarato che l’oggettiva questione di costituzionalità di una norme penale di favore dovesse essere risolta dalla Corte stessa.

Tale sentenza ordina gerarchicamente i rapporti tra principio di legalità costituzionale e il principio del favor rei. La Corte ha esteso la sua possibilità di sindacare a norme penali di favore non più vigenti che però, in base al principio di applicazione della lex mitior intermedia avrebbero dovuto trovare applicazione nei procedimenti principali.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo della Corte costituzionale nella sindacabilità delle norme penali di favore?
  2. La Corte costituzionale ha il compito di giudicare la legittimità costituzionale delle norme penali di favore, come stabilito in una precedente sentenza, e ha esteso la sua possibilità di sindacare anche a norme non più vigenti che avrebbero dovuto applicarsi nei procedimenti principali.

  3. Qual è la questione sollevata dai giudici a quibus riguardo ai decreti abrogativi?
  4. I giudici a quibus dei tribunali di Verona e Treviso hanno impugnato i decreti abrogativi, ritenendoli illegittimi per eccesso di delega e violazione della riserva di legge, che riserva al parlamento la legislazione in materia di norme penali di favore.

  5. Come si relazionano il principio di legalità costituzionale e il principio del favor rei secondo la sentenza?
  6. La sentenza ordina gerarchicamente i rapporti tra il principio di legalità costituzionale e il principio del favor rei, stabilendo che la Corte può sindacare anche norme penali di favore non più vigenti, in base al principio di applicazione della lex mitior intermedia.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community