Concetti Chiave

  • Lo sciopero è un'astensione dal lavoro per finalità economico-professionali, con un limite interno alla sua definizione.
  • Nel 1960, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 502 del Codice penale, che puniva lo sciopero per fini contrattuali.
  • La Corte ha interpretato l'articolo 505, legittimando lo sciopero di solidarietà se la categoria coinvolta persegue un interesse.
  • Le norme penali riguardanti lo sciopero politico sono più severe, configurandosi come opposizione al sistema di governo.
  • La Corte ha distinto tra sciopero politico puro e sciopero economico-politico, quest'ultimo con finalità principalmente economiche.

Qual è la definizione e quali sono i limiti dello sciopero?

La questione della legittimità dello sciopero dal punto di vista delle finalità e degli obiettivi si fonda su quella tecnica definitoria che considera lo sciopero come un’astensione concertata dal lavoro per finalità di carattere economico-professionale: si tratta di un limite interno che l’esercizio del diritto di sciopero deve soddisfare. Tale limite è detto interno perché attiene alla stessa definizione di sciopero.

Interventi della Corte costituzionale

Nel 1960, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 502 del Codice penale, il quale puniva lo sciopero come reato per finalità contrattuali, economiche e di rivendicazioni professionali. Due anni dopo, la Corte è stata chiamata a esprimersi sulla legittimità dell’articolo 505 del Codice penale, che disciplina il cosiddetto «sciopero di solidarietà»: si tratta di quella forma di sciopero che riguarda lavoratori che non sono direttamente e immediatamente coinvolti nel conflitto con il datore di lavoro, ma decidono di scioperare per sostenere altri lavoratori interessati dal conflitto.

La Corte costituzionale non ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 505, ma ha adottato una sentenza di carattere interpretativo, chiarendo che tale forma di sciopero è legittima quando la categoria che sostiene per solidarietà l’astensione dal lavoro può comunque perseguire un interesse dalla suddetta.

Sciopero politico e norme penali

Le norme più severe del codice penale riguardano lo sciopero politico, cioè per fini non contrattuale. Tale forma di astensione si configura come un’aperta opposizione al sistema parlamentare e di governo. Durante gli anni settanta, la Corte costituzionale ha adottato una linea mediana, non dichiarando totalmente incostituzionale l’articolo interessato (art. 503 c.p.), ma stabilendo che è necessario fare una distinzione fra lo sciopero politico tout-court e quello di carattere economico-politico: in quest’ultima ipotesi, la finalità dello sciopero non è strettamente politica, ma di natura prevalentemente economica.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la definizione di sciopero e quali sono i suoi limiti?
  2. Lo sciopero è definito come un’astensione concertata dal lavoro per finalità economico-professionali, e il suo esercizio deve rispettare questo limite interno, che è essenziale per la sua legittimità.

  3. Qual è stata la posizione della Corte costituzionale riguardo all'articolo 502 del Codice penale?
  4. Nel 1960, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 502, che puniva lo sciopero per finalità contrattuali, economiche e di rivendicazioni professionali, riconoscendo così la legittimità dello sciopero in tali contesti.

  5. Come si distingue lo sciopero politico da quello economico-politico secondo la Corte costituzionale?
  6. La Corte ha stabilito che lo sciopero politico, che si oppone al sistema parlamentare, è soggetto a norme più severe, mentre lo sciopero economico-politico, che ha finalità prevalentemente economiche, può essere considerato legittimo, richiedendo una distinzione chiara tra le due forme.

Domande e risposte

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