Concetti Chiave
- I rinvii alla contrattazione collettiva possono essere necessari, quando la legge richiede integrazioni per rendere operativi determinati istituti, o facoltativi, lasciando la regolazione alla pubblica amministrazione in assenza di intervento.
- L'art. 8 della legge 148/2011 consente ai contratti collettivi di derogare alle norme legali, rispettando limiti come disposizioni costituzionali e norme internazionali.
- La contrattazione collettiva di prossimità può sostituire le norme legali con discipline aziendali e locali, avviando un compromesso tra interessi privati.
- L'art. 51 del d.lgs. 81/2015 ha ulteriormente innovato la disciplina del lavoro, individuando i contratti collettivi nazionali e aziendali che la legge considera normativi.
- Il trattato di Lisbona ha rivalutato il diritto sociale europeo, portando a una maggiore considerazione delle finalità del diritto del lavoro da parte degli stati membri.
Tipi di rinvii alla contrattazione
Rinvii della legge alla contrattazione collettiva possono essere:
- necessari. La legge autorizza il CCL ad integrare la disciplina di un determinato istituto. L’integrazione è la condizione necessaria per renderlo effettivamente operativo;
- facoltativi. L’intervento della contrattazione collettiva non è considerato fondamentale. In caso di silenzio dei CCL, infatti, la disciplina sarà regolata dalla pubblica amministrazione.
Innovazioni legislative e deroghe
Il rapporto fra legge e contratto collettivo è stato innovato dall’art. 8 della legge 148/2011. I contratti collettivi stipulati in funzione di quanto da esso prescritto godono di efficacia generale (erga omnes) e possono derogare alle fonti legali. Il potere derogatorio deve rispettare 3 limiti: le disposizioni costituzionali, le convenzioni internazionali e le norme comunitarie sul lavoro.
L’art. 8 autorizza anche la contrattazione collettiva di prossimità (territoriale e aziendale) a derogare alle fonti legali. Questa disposizione ha avviato la consuetudine di sostituire le norme legali con discipline aziendali e locali, frutto del compromesso fra interessi privati.
La disciplina ex art. 8 l. 148/2011 è stata ulteriormente innovata dall’art. 51 del d.lgs. 81/2015. Esso individua nel dettaglio tutti i contratti collettivi nazionali e aziendali ai quali la legge fa rinvio, dotandoli dunque di funzione normativa.
Evoluzione del diritto del lavoro
Bisogna infine considerare lo sviluppo del diritto del lavoro a livello comunitario. In passato esso era poco considerato: le sue finalità non erano ritenute essenziali dagli stati membri. Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, però, il diritto sociale europeo (equivalente comunitario del diritto del lavoro) è stato enormemente rivalutato e, quindi, implementato.
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra rinvii necessari e facoltativi alla contrattazione collettiva?
- Quali sono i limiti del potere derogatorio dei contratti collettivi secondo l'art. 8 della legge 148/2011?
- Come è cambiato il diritto del lavoro a livello comunitario con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona?
I rinvii necessari autorizzano il contratto collettivo a integrare la disciplina di un istituto, rendendolo operativo, mentre i rinvii facoltativi non sono fondamentali e, in caso di silenzio, la disciplina è regolata dalla pubblica amministrazione.
Il potere derogatorio deve rispettare le disposizioni costituzionali, le convenzioni internazionali e le norme comunitarie sul lavoro, come stabilito dall'art. 8 della legge 148/2011.
Con il trattato di Lisbona, il diritto sociale europeo è stato rivalutato e implementato, segnando un cambiamento significativo rispetto al passato, quando non era considerato essenziale dagli stati membri.