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Concetti Chiave

  • I rinvii alla contrattazione collettiva possono essere necessari, quando la legge richiede integrazioni per rendere operativi determinati istituti, o facoltativi, lasciando la regolazione alla pubblica amministrazione in assenza di intervento.
  • L'art. 8 della legge 148/2011 consente ai contratti collettivi di derogare alle norme legali, rispettando limiti come disposizioni costituzionali e norme internazionali.
  • La contrattazione collettiva di prossimità può sostituire le norme legali con discipline aziendali e locali, avviando un compromesso tra interessi privati.
  • L'art. 51 del d.lgs. 81/2015 ha ulteriormente innovato la disciplina del lavoro, individuando i contratti collettivi nazionali e aziendali che la legge considera normativi.
  • Il trattato di Lisbona ha rivalutato il diritto sociale europeo, portando a una maggiore considerazione delle finalità del diritto del lavoro da parte degli stati membri.

Tipi di rinvii alla contrattazione

Rinvii della legge alla contrattazione collettiva possono essere:

- necessari. La legge autorizza il CCL ad integrare la disciplina di un determinato istituto. L’integrazione è la condizione necessaria per renderlo effettivamente operativo;

- facoltativi. L’intervento della contrattazione collettiva non è considerato fondamentale. In caso di silenzio dei CCL, infatti, la disciplina sarà regolata dalla pubblica amministrazione.

Innovazioni legislative e deroghe

Il rapporto fra legge e contratto collettivo è stato innovato dall’art. 8 della legge 148/2011. I contratti collettivi stipulati in funzione di quanto da esso prescritto godono di efficacia generale (erga omnes) e possono derogare alle fonti legali. Il potere derogatorio deve rispettare 3 limiti: le disposizioni costituzionali, le convenzioni internazionali e le norme comunitarie sul lavoro.

L’art. 8 autorizza anche la contrattazione collettiva di prossimità (territoriale e aziendale) a derogare alle fonti legali. Questa disposizione ha avviato la consuetudine di sostituire le norme legali con discipline aziendali e locali, frutto del compromesso fra interessi privati.

La disciplina ex art. 8 l. 148/2011 è stata ulteriormente innovata dall’art. 51 del d.lgs. 81/2015. Esso individua nel dettaglio tutti i contratti collettivi nazionali e aziendali ai quali la legge fa rinvio, dotandoli dunque di funzione normativa.

Evoluzione del diritto del lavoro

Bisogna infine considerare lo sviluppo del diritto del lavoro a livello comunitario. In passato esso era poco considerato: le sue finalità non erano ritenute essenziali dagli stati membri. Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, però, il diritto sociale europeo (equivalente comunitario del diritto del lavoro) è stato enormemente rivalutato e, quindi, implementato.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza tra rinvii necessari e facoltativi alla contrattazione collettiva?
  2. I rinvii necessari autorizzano il contratto collettivo a integrare la disciplina di un istituto, rendendolo operativo, mentre i rinvii facoltativi non sono fondamentali e, in caso di silenzio, la disciplina è regolata dalla pubblica amministrazione.

  3. Quali sono i limiti del potere derogatorio dei contratti collettivi secondo l'art. 8 della legge 148/2011?
  4. Il potere derogatorio deve rispettare le disposizioni costituzionali, le convenzioni internazionali e le norme comunitarie sul lavoro, come stabilito dall'art. 8 della legge 148/2011.

  5. Come è cambiato il diritto del lavoro a livello comunitario con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona?
  6. Con il trattato di Lisbona, il diritto sociale europeo è stato rivalutato e implementato, segnando un cambiamento significativo rispetto al passato, quando non era considerato essenziale dagli stati membri.

Domande e risposte

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