Ascolta
00:00 00:00

Concetti Chiave

  • A partire dagli anni Settanta, la tutela della salute è stata riconosciuta come un diritto primario e assoluto, con il diritto al risarcimento per lesioni alla salute.
  • È stata affermata la risarcibilità del danno biologico, che include le lesioni alla salute fisica e psichica dell'individuo.
  • Il servizio sanitario nazionale, istituito nel 1978, garantisce il diritto alla salute universale senza distinzioni sociali, superando le limitazioni iniziali.
  • Il diritto alle prestazioni sanitarie deve essere bilanciato con le esigenze di equilibrio della finanza pubblica, giustificando l'introduzione di ticket per alcuni servizi.
  • Le misure di emergenza per la salute possono includere provvedimenti inibitori contro le pubbliche amministrazioni in caso di minacce alla salute pubblica.

Evoluzione della tutela della salute

Inizialmente considerato solo come norma programmatica che prefissava un obiettivo al legislatore, a partire dagli anni Settanta la giurisprudenza ordinaria e costituzionale, riconoscendo la precettività dell’art. 32, affermò che la tutela della salute rappresenta un diritto primario e assoluto della persona dalla cui lesione scaturisce il diritto al risarcimento di eventuali danni (v. cass. civ., sez. un., 21 marzo 1973, n. 796, poi ripresa dalla sent. 88/1979). È stata quindi affermata anche la risarcibilità del danno biologico (il danno non valutabile rispetto al patrimonio del danneggiato, vale a dire la lesione alla salute fisica e psichica dell’attore: v. sent, 184/1986). Il diritto alla salute nella sua accezione di diritto a un ambiente salubre deve essere tutelato anche contro la pubblica autorità (v. cass. civ., sez. un., 6 ottobre 1979, n. 5172). Sotto questo aspetto le esigenze di salvaguardia della salute hanno portato, in casi sempre più numerosi, all’adozione di provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c., inclusi provvedimenti inibitori nei confronti delle pubbliche amministrazioni (v. cass. civ., sez. un., 20 febbraio 1992, n. 2092).

Legislazione e servizio sanitario nazionale

Il legislatore, per parte sua, dopo aver esteso la tutela della salute dei lavoratori anche in via preventiva con un’apposita norma contenuta nello statuto dei lavoratori (art. 9 l. 300/1970), ha dato attuazione piena al diritto alla salute con l’istituzione del servizio sanitario nazionale (l. 23 dicembre 1978, n. 833). Oltrepassando la stessa lettera del primo comma dell’art. 32 (che circoscrive la gratuità delle cure ai soli indigenti), ha proclamato la necessità di garantire il mantenimento e il recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione «senza distinzione di condizioni individuali o sociali», e costruito così un servizio di tipo universale. Resta fermo, tuttavia, che il diritto alle prestazioni sanitarie, come gli altri diritti sociali, deve essere sottoposto a bilanciamento, cioè deve essere compatibile con le esigenze di equilibrio della finanza pubblica (v. sentt. 304/1994 e 309/1999). Ciò legittima, per esempio, la previsione, in base al reddito, dei ticket a carico dell’assistito per visite specialistiche o prescrizioni farmaceutiche (v. sentt. 203/2008 e 187/2012).

Studia con la mappa concettuale

Domande da interrogazione

  1. Qual è l'importanza del diritto alla salute secondo la giurisprudenza italiana?
  2. La giurisprudenza italiana ha riconosciuto il diritto alla salute come un diritto primario e assoluto, affermando che la sua lesione comporta il diritto al risarcimento dei danni, come evidenziato da diverse sentenze (v. cass. civ., sez. un., 21 marzo 1973, n. 796).

  3. Come è stato garantito il diritto alla salute attraverso la legislazione italiana?
  4. Il legislatore ha istituito il servizio sanitario nazionale nel 1978, garantendo il diritto alla salute a tutta la popolazione senza distinzione di condizioni sociali, superando le limitazioni iniziali dell'art. 32 (v. l. 23 dicembre 1978, n. 833).

  5. Quali sono le limitazioni al diritto alle prestazioni sanitarie in Italia?
  6. Il diritto alle prestazioni sanitarie deve essere bilanciato con le esigenze di equilibrio della finanza pubblica, il che può comportare l'introduzione di ticket a carico degli assistiti in base al reddito (v. sentt. 304/1994 e 309/1999).

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community