Concetti Chiave
- La libertà di riunione è garantita dall'art. 17 della Costituzione italiana e può essere estesa agli stranieri a livello legislativo.
- Una riunione è un raduno volontario di persone in un luogo e tempo predeterminati per uno scopo comune, a differenza degli assembramenti casuali.
- Cortei e processioni sono considerati riunioni in movimento e possono essere soggetti a regolamentazioni sui percorsi per garantire l'uso delle vie pubbliche.
- La libertà di riunione deve svolgersi pacificamente e senza partecipanti armati; la pubblica autorità può allontanare solo chi è armato senza sciogliere automaticamente la riunione.
- La Costituzione distingue tra riunioni in luogo privato, aperto al pubblico e in luogo pubblico, evidenziando le diverse modalità di esercizio della libertà di riunione.
La libertà di riunione
La libertà di riunione è garantita dall’art. 17 Cost. ai soli cittadini (fermo restando che è legittimo estenderla a livello legislativo agli stranieri). La ratio di questa limitazione va cercata nel legame storico fra il riconoscimento della libertà di riunione e la tutela del diritto di esercitare legittime pressioni sui pubblici poteri. Non è un caso che tale libertà sia stata riconosciuta per la prima volta al tempo della Rivoluzione francese, con il limite del necessario svolgimento della riunione pacificamente e senz’armi (introdotto dalla Costituzione del 1791 e poi previsto anche dallo Statuto albertino).
Definizione di riunione
Preliminarmente occorre definire cosa si intenda per riunione: essa costituisce il radunarsi volontario in luogo e tempo predeterminati di una pluralità di persone che perseguono uno scopo comune prestabilito. Non sono quindi tutelati gli assembramenti, cioè le confluenze casuali in luogo pubblico di persone che non perseguono uno scopo prestabilito. Lo sono invece i cortei e le processioni, da considerarsi quali riunioni in movimento: simili manifestazioni possono essere sottoposte a prescrizioni sul percorso che tengano conto dell’uso delle vie pubbliche per soddisfare altri interessi costituzionalmente rilevanti (ad es. la mobilità dei cittadini).
Limiti e regolamentazioni
Il primo comma dell’art. 17 indica un limite di ordine generale all’esercizio della libertà di riunione: non può svolgersi in modo non pacifico, ossia in modo violento contro persone o cose, né vi possono partecipare persone armate. Qualora si verifichi la seconda ipotesi, la pubblica autorità non procederà automaticamente allo scioglimento della riunione, ma allontanerà, eventualmente arrestandoli, solo coloro che risultino armati, per tutelare il diritto a riunirsi degli altri partecipanti. La legge aggiunge a questo il divieto dell’uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona (art. 5 l. 152/1975).
Nei due commi successivi la Costituzione adotta la tradizionale distinzione fra riunioni che si svolgono in luogo privato (più semplicemente definite riunioni private), riunioni in luogo aperto al pubblico e riunioni in luogo pubblico.
Domande da interrogazione
- Qual è la base giuridica della libertà di riunione in Italia?
- Come viene definita una riunione secondo il testo?
- Quali sono i limiti all'esercizio della libertà di riunione?
La libertà di riunione è garantita dall’art. 17 della Costituzione italiana, riservata ai cittadini, ma può essere estesa agli stranieri a livello legislativo. Questa limitazione è legata alla storicità del riconoscimento della libertà di riunione e alla tutela del diritto di esercitare pressioni legittime sui pubblici poteri.
Una riunione è definita come il radunarsi volontario di un gruppo di persone in un luogo e tempo predeterminati per perseguire uno scopo comune. Non sono considerati riunioni gli assembramenti casuali, mentre cortei e processioni sono riconosciuti come riunioni in movimento.
I limiti all'esercizio della libertà di riunione includono il divieto di svolgerla in modo non pacifico e la partecipazione di persone armate. La pubblica autorità può intervenire per allontanare solo coloro che sono armati, senza sciogliere automaticamente la riunione, e vi è anche un divieto sull'uso di caschi o mezzi che rendano difficile il riconoscimento delle persone.