Concetti Chiave
- La Costituzione distingue tra riunioni in luoghi pubblici, privati e aperti al pubblico, ognuna con diverse regole di autorizzazione.
- Le riunioni in luoghi pubblici non richiedono autorizzazione, mentre quelle in luoghi aperti al pubblico necessitano di un preavviso alle autorità.
- I luoghi aperti al pubblico richiedono un titolo di legittimazione per l'accesso, mentre i luoghi pubblici sono accessibili senza restrizioni.
- La libertà di riunione in luogo pubblico deve essere esercitata con un preavviso di almeno tre giorni e può essere vietata solo per motivi di sicurezza.
- L'articolo 17 stabilisce che le riunioni devono svolgersi pacificamente e senz'armi, dove "armi" si riferisce a strumenti che possono causare disordini.
Distinzione tra tipi di riunione
Nell’ambito della libertà di riunione, la Costituzione pone in essere una distinzione tra:
- riunione in luogo pubblico, la quale non richiede la previ autorizzazione alle autorità (si pensi, ad esempio, a un gruppo di amici che decide di organizzarsi per soddisfare l’interesse comune di guardare un film al cinema);
- riunione in luogo privato, dunque un qualunque luogo in cui un singolo cittadino ha il diritto di rinchiudersi per separarsi dal mondo esterno per svolgere la propria personalità, la quale non prevede in alcun caso alcun preavviso alle autorità;
- riunione in luogo aperto al pubblico, per la quale è sempre richiesta una previa autorizzazione. A tal proposito è fondamentale distinguere il concetto di luogo pubblico da quello di luogo aperto al pubblico. I luoghi aperti al pubblico sono luoghi nei quali, potenzialmente, tutti hanno accesso sulla base di un titolo di legittimazione (si pensi a uno stadio o a un cinema, il cui accesso è consentito solo sulla base di un «titolo di legittimazione», rappresentato in questo caso dal biglietto), rispettando le regole e le modalità di fruizione di chi gestisce il suddetto luogo aperto al pubblico;
- Al contrario, con l’espressione «luogo pubblico» si indica un qualsivoglia luogo in cui tutti possono entrare senza alcun titolo di legittimazione (si pensi, ad esempio, a una piazza o ad una strada, il cui libero accesso è consentito a chiunque senza la necessità di esibire nessun titolo di legittimazione).
Regolamentazione e limiti
Il suddetto «libero accesso» richiede dunque un controllo. Per questo motivo, la Costituzione, al fine di evitare disordini pubblici, prevede che la libertà di riunione in luogo pubblico possa essere esercitata solo in presenza di un preavviso (presentato con almeno tre giorni di anticipo) alle autorità, che possono vietarla soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. La riunione svolta senza un precedente preavviso non è considerata illegittima, tuttavia i promotori saranno tenuti a rispondere alle autorità.
L’articolo 17, infine, pone dei limiti alla libertà di riunione in qualsivoglia luogo. Tali limiti riguardano le concrete modalità di attuazione della libertà di riunione, la quale può svolgersi solo pacificamente e senz’armi.
In tal caso il concetto di «arma» allude a qualsiasi strumento che possa determinare disordine pubblico.
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra riunione in luogo pubblico e riunione in luogo aperto al pubblico?
- Quali sono i requisiti per esercitare la libertà di riunione in luogo pubblico?
- Quali limiti sono posti alla libertà di riunione?
La riunione in luogo pubblico non richiede autorizzazione, mentre quella in luogo aperto al pubblico necessita di un permesso, poiché l'accesso è limitato a chi possiede un titolo di legittimazione, come un biglietto (come per stadi o cinema).
La libertà di riunione in luogo pubblico deve essere esercitata con un preavviso di almeno tre giorni alle autorità, che possono vietarla solo per motivi di sicurezza o incolumità pubblica (come indicato nel testo).
La libertà di riunione deve svolgersi pacificamente e senza armi, dove il termine "arma" si riferisce a qualsiasi strumento che possa causare disordini pubblici, come stabilito dall'articolo 17 della Costituzione.