Ascolta
00:00 00:00

Concetti Chiave

  • Fino al 2012, l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori prevedeva due forme di tutela in caso di licenziamento illegittimo: reale e obbligatoria.
  • La legge Fornero ha definito la tutela reale come «forte» e quella obbligatoria come «debole», applicandole a seconda delle dimensioni aziendali.
  • La tutela debole si applica anche alle associazioni politiche, culturali e religiose, escludendo la reintegrazione in caso di conflitto con i principi dell'organizzazione.
  • La tutela ripristinatoria piena è limitata ai casi di licenziamento discriminatorio o nullo, dove il giudice ordina il ripristino del rapporto di lavoro.
  • Il datore di lavoro ha la facoltà di mantenere inattivo il lavoratore reintegrato, ma rischia di dover risarcire i danni per l'inattività forzata.

Distinzione tra tutela reale e obbligatoria

Fino al 2012, l’articolo 18 dello statuto dei lavoratori distingueva due forme di tutela nel caso in cui il licenziamento fosse considerato illegittimo dal giudice:

- la tutela reale, che comportava la reintegrazione del dipendente;

- la tutela obbligatoria, in base alla quale il datore di lavoro può scegliere liberamente se riassumere il proprio dipendente o pagare una penale di ridotto importo.

Modifiche introdotte dalla legge Fornero

La legge Fornero ha modificato questo assetto, definendo «forte» la tutela reale, «debole» quella obbligatoria». La tutela forte si applica alle imprese con almeno 15 dipendenti a livello locale e a quelle con più di 60 impiegati su piano nazionale. La tutela debole, invece, è residuale: si applica in tutti gli altri casi (aziende con meno di 15 dipendenti).

Applicazione della tutela debole

La tutela debole si applica anche con riferimento ad associazioni che svolgono attività di natura politica, culturale, religiosa o di istruzione (organizzazioni di tendenza); qui, la reintegrazione non può aver luogo perché un lavoratore entrato in contrasto con la ragion d’essere dell’organizzazione non può esservi reinserito.

Limitazioni della tutela ripristinatoria piena

La legge Fornero ha limitato l’applicabilità della tutela ripristinatoria piena (tutela forte) alle ipotesi più gravi di licenziamento illegittimo: licenziamento discriminatorio, licenziamento in concomitanza con matrimonio e maternità, licenziamento nullo perché determinato da motivi illeciti e, infine, licenziamento inefficace sotto il profilo della forma. In questi casi il giudice dispone il ripristino giuridico del rapporto di lavoro.

Prerogative e rischi per il datore

Il compito di adibire il lavoratore reintegrato a nuove mansioni spetta però al datore di lavoro, che non può essere costretto a un’esecuzione forzata. Egli, ad esempio, può scegliere liberamente di lasciare il lavoratore inattivo, fermo restando l’obbligo della retribuzione, nella speranza di un ribaltamento della sentenza in appello. Questa prerogativa comporta comunque dei rischi per il datore: il dipendente, infatti, può richiedere il risarcimento dei danni patiti a causa della forzata inattività.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la principale differenza tra tutela reale e tutela obbligatoria nel contesto del licenziamento illegittimo?
  2. La tutela reale comporta la reintegrazione del dipendente, mentre la tutela obbligatoria consente al datore di lavoro di scegliere tra riassumere il dipendente o pagare una penale ridotta (fino al 2012, articolo 18 dello statuto dei lavoratori).

  3. Come ha modificato la legge Fornero le forme di tutela per i licenziamenti?
  4. La legge Fornero ha definito la tutela reale come "forte" e quella obbligatoria come "debole", applicando la prima alle imprese con almeno 15 dipendenti e limitando la seconda ai casi residuali, come le aziende con meno di 15 dipendenti.

  5. Quali sono le limitazioni della tutela ripristinatoria piena secondo la legge Fornero?
  6. La tutela ripristinatoria piena si applica solo in casi gravi di licenziamento illegittimo, come licenziamenti discriminatori o in concomitanza con matrimonio e maternità, mentre in altri casi, come nelle organizzazioni di tendenza, la reintegrazione non è prevista.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community