Concetti Chiave
- La riforma Fornero del 2012 ha limitato la reintegrazione per licenziamento ingiustificato a casi specifici, introducendo un regime di compensazione economica.
- Il Jobs act del 2015 ha ulteriormente ridotto le possibilità di reintegrazione e ha automatizzato il calcolo della compensazione basandosi sull'anzianità di servizio.
- Le nuove norme si applicano solo ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, mentre per quelli assunti prima continua a valere la disciplina precedente.
- Le riforme non hanno modificato la definizione giuridica di giustificato motivo, ma hanno cambiato le conseguenze della sua assenza.
- Il licenziamento disciplinare richiede la contestazione di fatti specifici da parte del datore di lavoro, che deve seguire passaggi obbligatori a seconda della tipologia di recesso.
La riforma Fornero e il Jobs act
La tutela economica del licenziamento ingiustificato è stata disciplinata dalla legge 92/2012 (riforma Fornero). Essa ha circoscritto la reintegrazione a situazioni determinate, sostituendola negli altri casi con un regime di tutela (o compensazione economica). In questo modo, il regime dell’articolo 18 è stato frammentato e suddiviso in diverse modalità di tutela. La disciplina è stata ulteriormente innovata dal Jobs act del 2015, divenendo ancora più discontinua.
Modifiche del Jobs act
In particolare, il Jobs act è intervenuto sia sul regime di reintegrazione, riducendone le ipotesi di applicabilità, sia sulla compensazione, diminuendone l’importo rispetto a quello previsto nel 2012. Esso, inoltre, non è più determinato dal giudice, bensì calcolato in modo automatico sulla base dell’anzianità di servizio (da ciò l’espressione «tutele crescenti».
Applicazione delle nuove norme
Questo regime si applica solo ai lavoratori assunti a partire dalla data di entrata in vigore della legge, cioè dal 7 marzo 2015. Ai lavoratori assunti in precedenza continua ad applicarsi la disciplina incentrata sull'articolo 18 dello statuto.
Le riforme del 2012 non hanno modificato la nozione giuridica di giustificato motivo, sono intervenute esclusivamente sulle conseguenze derivanti dalla sua insussistenza. La disciplina riformata non si applica ai lavoratori pubblici, sottoposti al regime sanzionatorio precedente al marzo 2015.
In generale, il licenziamento deve essere preceduto da alcuni passaggi obbligatori, diversi in base alla tipologia di recesso.
Nel licenziamento disciplinare, cioè per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, il datore di lavoro deve contestare al proprio dipendente determinati fatti, pretendendo che fornisca una giustificazione del proprio comportamento.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali modifiche apportate dalla riforma Fornero e dal Jobs act riguardo al licenziamento ingiustificato?
- A chi si applicano le nuove norme introdotte dal Jobs act?
- Quali sono i requisiti per un licenziamento disciplinare secondo le nuove normative?
La riforma Fornero ha limitato la reintegrazione a situazioni specifiche, introducendo un regime di compensazione economica. Il Jobs act ha ulteriormente ridotto le ipotesi di reintegrazione e l'importo della compensazione, rendendola automatica in base all'anzianità di servizio (tutele crescenti).
Le nuove norme si applicano esclusivamente ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, mentre i lavoratori assunti prima continuano a essere regolati dall'articolo 18 dello statuto.
Nel caso di licenziamento disciplinare, il datore di lavoro deve contestare specifici fatti al dipendente e richiedere una giustificazione del suo comportamento, seguendo passaggi obbligatori che variano in base alla tipologia di recesso.