Concetti Chiave

  • Fino al marzo 2015, il regime sanzionatorio per il licenziamento collettivo prevedeva indennità risarcitorie e tutele ripristinatorie basate su specifiche violazioni.
  • Il Jobs Act ha uniformato la disciplina, introducendo una tutela economica crescente per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, mantenendo la tutela ripristinatoria piena solo per i licenziamenti orali.
  • La Nuova assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) è riservata ai lavoratori disoccupati involontariamente, con specifici requisiti di contribuzione previdenziale.
  • La Naspi ammonta al 75% della retribuzione, con una riduzione mensile del 3% a partire dal quarto mese e una durata massima di 78 settimane.
  • L’erogazione della Naspi è condizionata alla partecipazione a iniziative occupazionali e decade in caso di raggiungimento dell’età pensionabile o avvio di un'attività autonoma non comunicata.

Regime sanzionatorio del licenziamento

Fino al marzo 2015, il regime sanzionatorio del licenziamento collettivo prevedeva diverse fattispecie individuate dall’art. 18 dello statuto dei lavoratori:

- in caso di violazione della normativa procedurale si applicava la tutela economica, che consisteva nell'erogazione di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva (12-24 mensilità);

- in caso di difetto della forma scritta, si applicava la tutela ripristinatoria piena;

- infine, alla violazione dei criteri di scelta corrispondeva la tutela ripristinatoria attenuata, con l’unica eccezione di quella economica per il dirigente.

Uniformazione del Jobs act

Il Jobs act ha uniformato la disciplina: a prescindere dalla fattispecie, ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 si applica la tutela economica crescente (2 mensilità per ogni anno di servizio; 4-24). Solo nel licenziamento intimato in forma orale è ancora efficace la tutela ripristinatoria piena.

Nuova assicurazione sociale per l'impiego

Al tema del licenziamento è collegata anche la Nuova assicurazione sociale per l’impiego. La Naspi è riconosciuta ai lavoratori che hanno perduto involontariamente la propria occupazione in seguito a un licenziamento disciplinare o economico, oppure dimessi per giusta causa.
Il beneficio è erogato solo ad alcune condizioni:

- se il lavoratore interessato ha prestato almeno 13 settimane di contribuzione previdenziale nei quattro anni precedenti al licenziamento;

- se è stato impiegato almeno 30 giorni nei 12 mesi precedenti al licenziamento.

Durata e condizioni della Naspi

La Naspi ammonta al 75% della retribuzione, inclusi i contributi previdenziali. A partire dal quarto mese di fruizione, l'importo si riduce mensilmente del 3%. La durata della naspi è pari alla metà delle settimane di contribuzione del lavoratore negli ultimi quattro anni; in ogni caso, la durata non può superare le 78 settimane.

Tuttavia, l'erogazione della naspi è condizionata alla partecipazione del beneficiario alle iniziative occupazionali promosse dal centro per l'impiego. L’indennità decade anche nel caso in cui il lavoratore raggiunge l’età pensionabile, inizia un’attività autonoma senza darne notizia o perde lo stato di disoccupazione.

Domande da interrogazione

  1. Quali erano le principali sanzioni previste per il licenziamento collettivo prima del Jobs act?
  2. Prima del Jobs act, il regime sanzionatorio del licenziamento collettivo prevedeva diverse fattispecie: tutela economica per violazioni procedurali (12-24 mensilità), tutela ripristinatoria piena per difetto di forma scritta e tutela ripristinatoria attenuata per violazione dei criteri di scelta, con eccezione per i dirigenti.

  3. Come ha modificato il Jobs act il regime sanzionatorio per i licenziamenti?
  4. Il Jobs act ha uniformato la disciplina, applicando ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 una tutela economica crescente (2 mensilità per ogni anno di servizio, da 4 a 24), mantenendo la tutela ripristinatoria piena solo per i licenziamenti in forma orale.

  5. Quali sono le condizioni per ricevere la Naspi dopo un licenziamento?
  6. La Naspi è riconosciuta ai lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro, a condizione di avere almeno 13 settimane di contribuzione previdenziale nei quattro anni precedenti e di essere stati impiegati almeno 30 giorni nei 12 mesi precedenti al licenziamento.

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