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Concetti Chiave

  • Il nuovo regime sanzionatorio del licenziamento offre maggiore flessibilità, con la tutela reintegratoria limitata a situazioni eccezionali.
  • È stata ridotta la tutela economica, ora collegata all’anzianità di servizio, con un risarcimento crescente nel tempo.
  • La nuova normativa elimina l'eccezione per le organizzazioni di tendenza, applicando il regime in base al numero di dipendenti.
  • Il datore di lavoro può proporre un'offerta di conciliazione, pari a una mensilità per ogni anno di servizio, con vantaggi fiscali per il lavoratore.
  • L'offerta di conciliazione deve essere accettata entro il termine di impugnazione per essere valida e può includere la risoluzione di altre pendenze.

Il nuovo regime sanzionatorio

Il regime sanzionatorio del licenziamento il legittimo per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 è molto più flessibile della disciplina precedente. Il d.lgs. 23/2015 ha introdotto due novità principali:
1) la tutela reintegratoria ex art. 18 è stata confinata ad ipotesi eccezionali, mentre di regola si applica la mera tutela economica;

2) l’importo della tutela economica è stato ridotto, divenendo proporzionato all’anzianità di servizio. Esso è calcolato tramite l’applicazione di un criterio automatico di risarcimento, crescente con l’anzianità di servizio (da qui l’espressione «tutela crescente»(. Essa si applica anche nelle ipotesi che ammettono la tutela debole: in questo caso, però, l’importo è dimezzato. La nuova disciplina, inoltre, non contempla più l’eccezione delle organizzazioni di tendenza: fino al 2015 esse erano sempre assoggettate alla tutela debole a prescindere dal numero di dipendenti occupati; oggi, invece, il regime applicabile è individuato in base al numero di impiegati.

Offerta di conciliazione

La nuova disciplina mira soprattuto a favorire rapporti di conciliazione fra lavoratore e datore: quest’ultimo può servirsi di un apposito istituto, definito «offerta di conciliazione», in base al quale può offrire al lavoratore l’importo di una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, per un minimo di 3 e un massimo di 27 mensilità e, se il lavoratore accetta, l’importo non è assoggettato a contribuzione previdenziale né all’imposta sul reddito delle persone fisiche. In questo modo entrambe le parti ricavano un profitto dalla transazione.

L’offerta è valida solo se è fatta dal datore di lavoro mediante consegna al dipendente di un assegno circolare e, soprattutto, se il lavoratore la accetta entro il termine di impugnazione stragiudiziale del licenziamento. Durante la procedura, le parti possono conciliare anche altre eventuali pendenze, raggiungendo la cosiddetta «conciliazione tombale».

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le principali novità introdotte dal nuovo regime sanzionatorio per i licenziamenti?
  2. Il nuovo regime sanzionatorio, introdotto dal d.lgs. 23/2015, ha reso la tutela reintegratoria eccezionale e ha ridotto l'importo della tutela economica, che ora è proporzionato all'anzianità di servizio, applicando un criterio di risarcimento crescente (da qui la «tutela crescente»).

  3. Come funziona l'offerta di conciliazione tra lavoratore e datore di lavoro?
  4. L'offerta di conciliazione consente al datore di lavoro di offrire al lavoratore un importo pari a una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, con un minimo di 3 e un massimo di 27 mensilità. Se accettata, l'importo non è soggetto a contribuzione previdenziale né a imposta sul reddito.

  5. Quali sono le condizioni affinché l'offerta di conciliazione sia valida?
  6. L'offerta di conciliazione è valida solo se presentata dal datore di lavoro tramite assegno circolare e se accettata dal lavoratore entro il termine di impugnazione stragiudiziale del licenziamento. Durante la procedura, è possibile conciliare anche altre pendenze, raggiungendo una «conciliazione tombale».

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