Concetti Chiave
- L'abuso della decretazione d'urgenza ha portato a una reiterazione eccessiva dei decreti legge, trasformando questa prassi in un metodo ordinario di produzione normativa.
- La Corte costituzionale ha vietato la ripetizione dei decreti legge, stabilendo che tale pratica contrasta con i principi di straordinarietà e urgenza previsti dalla Costituzione.
- La legittimità dei decreti legge è ora soggetta a controllo da parte della Corte costituzionale, che può dichiarare illegittima anche la legge di conversione se il decreto non rispetta i requisiti necessari.
- In passato, il Parlamento si trovava a gestire un numero elevato di decreti simultaneamente, creando confusione e incertezza normativa.
- La reiterazione dei decreti legge è stata progressivamente limitata fino a diventare effettivamente vietata, a tutela della certezza del diritto.
L'abuso della decretazione d'urgenza
L’abuso della decretazione d’urgenza, specialmente dagli anni Settanta in avanti, produsse il fenomeno della reiterazione dei decreti legge, consistente nella trasposizione delle norme di un decreto non convertito in altro decreto adottato al momento della decadenza di quello precedente. In effetti si ebbero decreti reiterati per decine di volte (il record fu 23 volte), prima che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 360 del 1996, sancisse il divieto di reiterare, cioè di riprodurre lo stesso identico decreto allo scopo di protrarne l’efficacia nel tempo: prassi che aveva trasformato di fatto la decretazione d’urgenza in modo ordinario di produzione normativa primaria. La Corte affermò che una simile prassi contrastava con elementari principi costituzionali: la straordinarietà della necessità e urgenza, la provvisoria efficacia del decreto legge, la separazione delle funzioni fra Parlamento e governo. Nello stesso tempo la Corte ritenne legittimo ripresentare decreti non convertiti sullo stesso oggetto solo se fondati su presupposti nuovi o se caratterizzati da contenuti sostanzialmente diversi. In precedenza il Parlamento si era trovato fino a 60 o 70 decreti contemporaneamente in esame, buona parte dei quali appartenenti a «catene» di decreti successivi: quando alla fine l’ultimo della serie veniva convertito o abbandonato, l’ordinamento era già stato sottoposto a una lunga disciplina provvisoria, continuamente cangiante, con gravi problemi di individuazione della norma applicabile ed evidente dispregio della certezza del diritto.
Il controllo della legittimità dei decreti
La Corte costituzionale, dopo essersi astenuta per decenni dal farlo, ha cominciato anche a esercitare un vero controllo sulla sussistenza degli stessi presupposti di legittimità del decreto legge: neanche il Parlamento può, con la legge di conversione, sanare un decreto evidentemente privo dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza. In questo caso, infatti, il vizio originario del decreto si trasferisce sulla legge di conversione, rendendola illegittima (v. sentt. 171/2007 e 128/2008).
In sostanza, la reiterazione dei decreti legge è stata gradualmente limitata fino ad essere effettivamente vietata.
Domande da interrogazione
- Qual è stato l'impatto della reiterazione dei decreti legge sulla normativa italiana?
- Quali sono i principi costituzionali che la Corte ha affermato essere violati dalla prassi di reiterazione dei decreti?
- Come ha cambiato la Corte costituzionale il suo approccio al controllo della legittimità dei decreti legge?
L'abuso della reiterazione dei decreti legge ha trasformato la decretazione d'urgenza in un metodo ordinario di produzione normativa, creando confusione e incertezza giuridica, come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 360 del 1996.
La Corte ha sottolineato che la reiterazione dei decreti legge contrasta con i principi di straordinarietà della necessità e urgenza, la provvisoria efficacia del decreto legge e la separazione delle funzioni tra Parlamento e governo.
La Corte ha iniziato a esercitare un controllo attivo sulla legittimità dei decreti legge, stabilendo che neanche il Parlamento può sanare un decreto privo dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza, come dimostrato nelle sentenze 171/2007 e 128/2008.