Concetti Chiave
- Le direttive devono essere recepite con un atto normativo interno, che può essere una legge o un regolamento, a seconda delle competenze statali o regionali.
- Il mancato recepimento di una direttiva espone lo Stato a responsabilità nei confronti dell'Unione Europea e prevede un potere sostitutivo statale in caso di inadempienza regionale.
- La Corte costituzionale ha limitato la propria cognizione sugli atti normativi europei per rispettare la separazione delle competenze tra diritto dell’Unione e diritto interno.
- Il giudizio di costituzionalità può essere effettuato su norme interne in contrasto con quelle dell’Unione, con la possibilità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
- La legge ordinaria dello Stato ha competenza generale e può disciplinare qualsiasi oggetto, salvo quanto riservato dalla Costituzione ad altre fonti o materie specifiche.
Recepimento delle direttive
Per le direttive (escluso il caso delle direttive aventi efficacia diretta, cioè autoapplicative in quanto di per sé sufficientemente dettagliate: v. sent. 168/1991) occorre invece precisare che, dovendo essere recepite con atto normativo interno (dello Stato o delle regioni a seconda delle rispettive competenze), esse avranno nel sistema delle fonti la collocazione che è propria dell’atto di recepimento (legge o regolamento). La Costituzione riconosce alle regioni il potere di attuare immediatamente le direttive. Poiché il mancato recepimento di una direttiva espone lo Stato a responsabilità nei confronti dell’Unione (e a responsabilità civile nei confronti dei singoli, secondo il principio generale stabilito dalla Corte di giustizia, sentenza Francovich, cause C-6/90 e C-9/90, del 1991), l’art. 117.5 Cost. prevede un potere sostitutivo statale in caso di inadempienza regionale.
Ruolo della Corte costituzionale
Come conseguenza della separazione delle sfere di competenza fra diritto dell’Unione e diritto interno, la Corte costituzionale ha limitato fortemente la propria cognizione degli atti normativi europei, in sede di giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale.
Il giudizio di costituzionalità su norme interne contrastanti con norme dell’Unione può essere svolto nell’ambito dei ricorsi in via d’azione sollevati dallo Stato o dalle regioni (v. sentt. 384/1994, 94/1995 e 406/2005). La Corte costituzionale, come si è visto nel caso Taricco, in caso di dubbi interpretativi delle norme Ue, può sollevare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ex art. 267 Tfue (v. anche ordd. 103/2008 e 207/2013).
Competenza della legge ordinaria
La legge ordinaria dello Stato è fonte a competenza generale, sia pure nei limiti stabiliti dalla Costituzione: può disciplinare qualsiasi oggetto, fatto salvo quanto è disciplinato direttamente dalla Costituzione stessa o da questa attribuito ad altre fonti. Ciò non è in contraddizione con l’art. 117 Cost., il quale elenca espressamente sia materie di competenza legislativa statale sia materie di competenza legislativa delle regioni, lasciando tutte quelle non elencate alla competenza residuale della legge regionale. Quelle riservate alla legge dello Stato vanno infatti considerate materie che riguardano interessi e valori generali, riferiti al popolo italiano nella sua totalità, che si estendono a tutto il territorio nazionale.
Domande da interrogazione
- Qual è il processo di recepimento delle direttive nell'ordinamento italiano?
- Qual è il ruolo della Corte costituzionale riguardo alle norme europee?
- Quali sono le competenze della legge ordinaria nello Stato italiano?
Le direttive devono essere recepite con un atto normativo interno, che può essere una legge o un regolamento, a seconda delle competenze statali o regionali. Il mancato recepimento espone lo Stato a responsabilità verso l'Unione e prevede un potere sostitutivo statale in caso di inadempienza regionale (art. 117.5 Cost.).
La Corte costituzionale ha limitato la propria cognizione sugli atti normativi europei, ma può esaminare la costituzionalità delle norme interne in contrasto con quelle dell'Unione, e in caso di dubbi interpretativi, può sollevare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea (art. 267 Tfue).
La legge ordinaria ha competenza generale, disciplinando qualsiasi oggetto, salvo quanto riservato dalla Costituzione o attribuito ad altre fonti. Le materie non elencate nell'art. 117 Cost. sono di competenza regionale, mentre quelle riservate allo Stato riguardano interessi generali per l'intero territorio nazionale.