Concetti Chiave

  • Il procedimento referendario in Italia è regolato dalla legge 352/1970, che prevede requisiti di ammissibilità più complessi rispetto ai referendum costituzionali.
  • La Corte costituzionale verifica l'ammissibilità delle richieste di referendum, mentre l'ufficio centrale per il referendum controlla la raccolta e validità delle firme.
  • Secondo l’art. 75.2 della Costituzione, sono inammissibili referendum su leggi tributarie, leggi di bilancio e leggi di amnistia e indulto.
  • Limiti ulteriori all’ammissibilità del referendum abrogativo sono stati definiti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 16 del 1978.
  • Le leggi formalmente costituzionali e quelle a contenuto costituzionalmente vincolato non possono essere abrogate tramite referendum, secondo l'interpretazione della Corte.

Disciplina del procedimento referendario

La disciplina di questo procedimento referendario è contenuta nella l. 352/1970. Essa è però più complessa rispetto a quella in vigore per il referendum costituzionale, in quanto la Costituzione prevede una serie di limiti sotto forma di oggetti che non possono essere sottoposti a referendum: il che ha determinato l’esigenza di prevedere un meccanismo di verifica dell’ammissibilità delle richieste presentate, che la l. cost. 1/1953 (art. 2) ha affidato alla Corte costituzionale. Invece, di garantire la legittimità del procedimento (raccolta delle firme degli elettori, che deve avvenire in un arco temporale non superiore a tre mesi; verifica del numero e della validità delle firme, o delle deliberazioni consiliari, che devono essere approvate a maggioranza assoluta; verifica della formulazione tecnico-giuridica del quesito) si occupa l’ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione.

Quali sono i limiti all'ammissibilità del referendum?

Ai sensi dell’art. 75.2 Cost., sono inammissibili i referendum aventi ad oggetto: leggi tributarie; leggi di bilancio; leggi di amnistia e indulto; leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.
I divieti stabiliti dall’art. 75.2, tuttavia, non esauriscono i limiti all’ammissibilità del referendum abrogativo. Limiti ulteriori, al di là della lettera dell’art. 75, sono stati individuati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire dalla fondamentale sentenza n. 16 del 1978, interpretando il testo (limiti impliciti) e lo spirito (limiti logici) della Costituzione. Così costituiscono, secondo la Corte, limiti ulteriori all’ammissibilità del referendum abrogativo:

- la Costituzione e le leggi formalmente costituzionali, per le quali l’art. 138 prevede un procedimento diverso e aggravato rispetto alla legge ordinaria;

- le leggi a contenuto costituzionalmente vincolato, ossia quelle per le quali la Costituzione detta l’unica disciplina possibile, senza lasciare margini di scelta al legislatore, sicché la loro eliminazione per via referendaria avrebbe il senso di un’abrogazione, indiretta, di una disposizione costituzionale (ad es. inammissibile è stato considerato il referendum abrogativo di alcune parti della legge sull’aborto, considerata disciplina minima di tutela del diritto alla salute imposta dall’art. 32 Cost.: sent. 35/1997).

Domande da interrogazione

  1. Quali sono i principali limiti all'ammissibilità del referendum in Italia?
  2. I referendum sono inammissibili per leggi tributarie, leggi di bilancio, leggi di amnistia e indulto, e leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, come stabilito dall’art. 75.2 della Costituzione. Inoltre, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha identificato ulteriori limiti, come le leggi a contenuto costituzionalmente vincolato e le leggi formalmente costituzionali, che non possono essere abrogate tramite referendum.

  3. Chi verifica l'ammissibilità delle richieste di referendum?
  4. La verifica dell'ammissibilità delle richieste di referendum è affidata alla Corte costituzionale, secondo quanto stabilito dalla l. cost. 1/1953 (art. 2). Inoltre, l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione si occupa di garantire la legittimità del procedimento, inclusa la raccolta e la validazione delle firme.

  5. Qual è il ruolo della giurisprudenza della Corte costituzionale riguardo ai referendum?
  6. La giurisprudenza della Corte costituzionale ha un ruolo cruciale nell'interpretare i limiti all'ammissibilità del referendum, stabilendo che oltre ai divieti espliciti dell’art. 75.2, esistono limiti impliciti e logici, come nel caso delle leggi a contenuto costituzionalmente vincolato, che non possono essere abrogate tramite referendum, come evidenziato nella sentenza n. 35/1997 riguardante la legge sull'aborto.

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