Ascolta
00:00 00:00

Concetti Chiave

  • Il potere regolamentare regionale può essere attribuito a giunta o consiglio, in base allo statuto di ogni regione.
  • I regolamenti regionali sono subordinati alle leggi statali e regionali e non possono sostituire i regolamenti degli enti locali.
  • Le regioni speciali, come Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, hanno forme particolari di autonomia stabilite dalla Costituzione e dai loro statuti.
  • Il procedimento di revisione degli statuti speciali prevede la comunicazione all'assemblea regionale, ma non richiede un referendum.
  • Gli statuti e i regolamenti locali sono fonti normative fondamentali per gli enti locali, come stabilito dalla riforma costituzionale del 2001.

Attribuzione del potere regolamentare

Il potere regolamentare regionale può essere attribuito alla giunta o al consiglio, secondo forme e modalità stabilite dallo statuto di ciascuna regione (v. sentt. 313, 324/2003 e 119/2006).
Quanto alla collocazione nel sistema delle fonti, i regolamenti regionali sono subordinati sia alla legge statale sia alla legge regionale, e non possono sostituirsi ai regolamenti degli enti locali relativi all’organizzazione e all’esercizio delle funzioni ad essi attribuite (v. sent. 246/2006).

Autonomia delle regioni speciali

L’art. 116.1 Cost. stabilisce che il «Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti adottati con legge costituzionale». Il procedimento è quello dell’art. 138 Cost., ma con due differenze introdotte dalla l. cost. 2/2001:

1)  quando la revisione dello statuto speciale è d’iniziativa del governo o d’iniziativa parlamentare, il progetto di legge costituzionale deve essere comunicato all’assemblea regionale, la quale ha due mesi di tempo per esprimere un proprio parere;

2)  non si fa comunque luogo a referendum.

L’intenzione è quella di favorire revisioni statutarie promosse dalla regione speciale interessata, o con essa concordate, senza sottoporle all’intero corpo elettorale, e quindi facendo del Parlamento l’unico soggetto cui, in tal caso, è affidata la tutela dell’interesse nazionale (mentre un referendum potrebbe prestarsi a mettere una regione contro le altre).

Sono fonti degli enti locali: gli statuti; i regolamenti.

Gli statuti e i regolamenti locali, già disciplinati dal testo unico sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 267/2000, Tuel), dopo la riforma costituzionale del 2001, hanno un fondamento negli artt. 114.2 e 117.6 Cost.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza tra il potere regolamentare della giunta e del consiglio nelle regioni?
  2. Il potere regolamentare regionale può essere attribuito alla giunta o al consiglio, secondo le modalità stabilite dallo statuto di ciascuna regione (v. sentt. 313, 324/2003 e 119/2006).

  3. Qual è la posizione dei regolamenti regionali nel sistema delle fonti?
  4. I regolamenti regionali sono subordinati sia alla legge statale sia alla legge regionale e non possono sostituirsi ai regolamenti degli enti locali riguardanti l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite (v. sent. 246/2006).

  5. Come avviene la revisione degli statuti speciali delle regioni autonome?
  6. La revisione degli statuti speciali, se d'iniziativa del governo o parlamentare, deve essere comunicata all'assemblea regionale, che ha due mesi per esprimere un parere, senza necessità di referendum (art. 116.1 Cost.).

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community