Ascolta
00:00 00:00

Concetti Chiave

  • Lo sportello unico per l'immigrazione, situato presso la prefettura, gestisce le richieste dei datori di lavoro per l'assunzione di lavoratori stranieri.
  • Il nulla osta al lavoro viene rilasciato entro 60 giorni, previa verifica dell'indisponibilità di lavoratori già presenti in Italia, e ha una validità di 6 mesi.
  • Dopo il rilascio del nulla osta, il lavoratore deve ottenere un visto di ingresso e stipulare il contratto di soggiorno entro 8 giorni dall'arrivo in Italia.
  • La durata del contratto di soggiorno per lavoro subordinato varia: massimo 9 mesi per lavori stagionali, 1 anno per contratti a termine, e 2 anni per contratti a tempo indeterminato.
  • In caso di perdita del lavoro, il lavoratore può registrarsi come disoccupato presso il centro per l'impiego, mantenendo la validità del permesso di soggiorno.

Sportello unico per l'immigrazione

Lo sportello unico per l’immigrazione è costituito presso la prefettura, dove la richiesta relativa allo svolgimento dell’attività lavorativa deve pervenire da parte del datore di lavoro.
La richiesta è accettata previa verifica dell’indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale. Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, lo Sportello procede al rilascio del nulla osta al lavoro, nei limiti delle quote fissate dall’annuale Decreto flussi. Il nulla osta vale per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data del rilascio (ma ne è possibile il rinnovo).

Visto di ingresso e contratto di soggiorno

In seguito alla concessione del nulla osta, il Consolato del paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Entro 8 giorni dall’ingresso nel paese il lavoratore è tenuto a recarsi presso lo Sportello per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

Solo in seguito alla stipulazione del contratto di lavoro subordinato presso lo sportello unico per l’immigrazione, la questura rilascia al lavoratore straniero il permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Durata del contratto di soggiorno

Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato non può essere stipulato per un periodo superiore alla durata massima del permesso di soggiorno:

- un massimo di nove mesi per uno o più lavori stagionali;

- un anno per un contratto di lavoro subordinato a termine;

- due anni per un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Registrazione come disoccupato

Se il lavoratore perde il posto di lavoro può registrarsi come disoccupato presso il centro per l’impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il processo per ottenere il nulla osta al lavoro per un lavoratore straniero?
  2. Il datore di lavoro deve presentare la richiesta allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura, che verifica l’indisponibilità di lavoratori già presenti in Italia. Il nulla osta viene rilasciato entro 60 giorni, nei limiti delle quote annuali stabilite dal Decreto flussi.

  3. Quali sono i passaggi successivi dopo l'ottenimento del nulla osta?
  4. Dopo il rilascio del nulla osta, il Consolato del paese di origine rilascia il visto di ingresso. Il lavoratore deve recarsi allo sportello entro 8 giorni dall'ingresso per stipulare il contratto di soggiorno, necessario per ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

  5. Qual è la durata massima del contratto di soggiorno per lavoro subordinato?
  6. La durata del contratto di soggiorno varia: massimo nove mesi per lavori stagionali, un anno per contratti a termine e due anni per contratti a tempo indeterminato, in linea con la validità del permesso di soggiorno.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community