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Concetti Chiave

  • La libertà di domicilio è tutelata dall'art. 14 della Costituzione, che garantisce il diritto alla privacy nella propria abitazione e sul luogo di lavoro.
  • Il concetto di domicilio, secondo l'art. 14, è più ampio rispetto a quello del codice civile e include domicilio, residenza e dimora.
  • L'art. 16 della Costituzione garantisce la libertà di circolazione e soggiorno per ogni cittadino, con la possibilità di espatrio.
  • Le limitazioni alla libertà di circolazione possono avvenire solo per motivi di sanità e sicurezza, non per ragioni politiche.
  • In caso di arresto o perquisizione senza provvedimento giudiziario, è necessaria la convalida del giudice entro 48 ore, altrimenti i provvedimenti sono revocati.

Libertà di domicilio e circolazione

Aspetti particolari della libertà della persona sono la libertà di domicilio e la libertà di circolazione e soggiorno. L’art. 14 Cost. stabilisce che il domicilio è inviolabile. Ciò significa che è tutelato il diritto alla “privacy” nella propria abitazione e sul luogo di lavoro. Si noti che il «domicilio » di cui parla l’art. 14 Cost. è un concetto più ampio di quello previsto dal codice civile, che distingue il domicilio dalla residenza e dalla dimora. L’art. 14 si riferisce a tutti e tre questi concetti. La disciplina della libertà di domicilio è modellata su quella della libertà personale. Altro aspetto della libertà fisica, questa volta “in movimento”, è la libertà di circolazione e soggiorno. L’art. 16, primo comma, Cost. stabilisce che «ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale». Il secondo comma dello stesso articolo aggiunge la libertà di espatrio, cioè di entrare e uscire dal territorio nazionale. È prevista la possibilità che la legge, «in via generale», limiti la libertà di circolazione per motivi di sanità e di sicurezza (si pensi a un’epidemia o a un terremoto). Nessuna restrizione può essere invece disposta per ragioni politiche.

Limitazioni e garanzie legali

L’ordine di arresto (o perquisizione ecc.) può provenire solo da un provvedimento motivato di un giudice, che è un organo imparziale, e nei soli casi e modi previsti dalla legge, affinché sia riservata al Parlamento la decisione su quali siano i comportamenti dei cittadini che possono comportare il carcere. Solo nei casi d’urgenza, quando cioè l’intervento del giudice sarebbe tardivo, è ammesso che le forze dell’ordine (polizia, carabinieri, guardia di finanza) agiscano di loro iniziativa. Questo può avvenire in due casi: per l’arresto in flagranza di reato (cioè quando una persona è sorpresa nell’atto di commettere un reato grave), oppure quando occorra operare il fermo di indiziati, cioè di persone nei cui confronti sussistano indizi di un grave reato e vi sia il sospetto di fuga. Tuttavia, tali provvedimenti sono solo provvisori, dovendo essere comunicati entro 48 ore al giudice per la convalida. Se non sono convalidati nelle successive 48 ore, si intendono revocati e sono privi di ogni effetto, con la conseguenza che il cittadino deve essere rimesso in libertà.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza tra il concetto di domicilio secondo l'art. 14 della Costituzione e quello previsto dal codice civile?
  2. L'art. 14 della Costituzione definisce il domicilio in modo più ampio rispetto al codice civile, includendo non solo il domicilio, ma anche la residenza e la dimora, tutelando così il diritto alla privacy in tutti questi spazi.

  3. Quali sono le limitazioni alla libertà di circolazione e soggiorno previste dalla Costituzione?
  4. La libertà di circolazione può essere limitata per motivi di sanità e sicurezza, come in caso di epidemie o terremoti, ma non possono essere imposte restrizioni per ragioni politiche, come stabilito dall'art. 16 della Costituzione.

  5. Quali sono le condizioni per l'arresto da parte delle forze dell'ordine?
  6. L'arresto può avvenire solo con un provvedimento motivato di un giudice, salvo casi d'urgenza come l'arresto in flagranza di reato o il fermo di indiziati, che devono essere convalidati entro 48 ore per avere effetto legale.

Domande e risposte

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