Concetti Chiave
- La legge non richiede parità di trattamento se le differenze di capacità e esperienza giustificano misure diversificate nel mondo del lavoro.
- Le conseguenze della discriminazione includono la nullità di atti discriminatori e l'obbligo di risarcire il danno subito dalla vittima.
- Le norme comunitarie stabiliscono l'uguaglianza nel lavoro, disapplicando disposizioni interne contrarie, soprattutto in caso di discriminazione di genere.
- Il Codice delle pari opportunità del 2006 definisce la discriminazione di genere e distingue tra discriminazione diretta e indiretta, basandosi sugli effetti pregiudizievoli.
- Trattamenti meno favorevoli legati a gravidanza, maternità o paternità sono considerati discriminatori, indipendentemente dal motivo psicologico dell'autore dell'atto.
Differenziazione nel mondo del lavoro
La legge non impone la parità di trattamento perché l’adozione di misure diversificate spesso è doverosa al fine di tenere conto delle differenze di capacità, esperienza e impegno. Nel mondo del lavoro, questa differenziazione diviene illecita solo quando si scontra con un fattore protetto.
Conseguenze della discriminazione
La violazione del divieto di discriminazione produce diverse conseguenze: in primo luogo, gli atti o i patti stipulati in sua funzione vengono dichiarati nulli; l'autore della violazione, inoltre, è tenuto a risarcire il danno, patrimoniale o non, patito dalla vittima succube della discriminazione.
Norme comunitarie e uguaglianza
L'uguaglianza nel diritto del lavoro è regolamentata anche da norme comunitarie, le quali hanno rango di norma primaria: eventuali disposizioni interne in contrasto con esse possono essere disapplicate dal giudice nazionale.
Fra le discriminazioni, la più illecita e importante è quella per sesso o genere. Essa è vietata dalle disposizioni costituzionali: l'articolo 37 sancisce che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni spettanti al lavoratore. Il divieto di discriminazione retributiva è stato fissato anche nella normativa europea e in quella internazionale.
Codice delle pari opportunità
L'ordinamento interno ha disciplinato la materia tramite numerose leggi, confluite nel codice delle pari opportunità tra uomo e donna, emanato nel 2006. L’articolo 25 del Codice considera discriminazione di genere qualsiasi atto o patto che produca un effetto pregiudizievole, discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso (discriminazione diretta).
Affinché vi sia discriminazione non è rilevante il motivo psicologico di chi ha adottato l'atto o il patto illecito; bisogna tener conto esclusivamente delle effetto discriminatorio causato.
Discriminazione diretta e indiretta
Il codice, inoltre, distingue la discriminazione diretta da quella indiretta: quest'ultima sussiste quando una disposizione, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono il lavoratore di un determinato sesso in una posizione di svantaggio rispetto ai colleghi del sesso opposto. I suddetti atti o patti non si considerano discriminatori solo se costituiscono requisiti essenziali per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Infine, si considera discriminatorio anche ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, di maternità o paternità.
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra discriminazione diretta e indiretta nel mondo del lavoro?
- Quali sono le conseguenze della violazione del divieto di discriminazione?
- Come è regolata l'uguaglianza nel diritto del lavoro a livello europeo?
La discriminazione diretta si verifica quando un atto o un patto ha un effetto pregiudizievole evidente, mentre la discriminazione indiretta avviene quando disposizioni apparentemente neutre svantaggiano un lavoratore di un determinato sesso rispetto ai colleghi. (Fonte: Codice delle pari opportunità)
La violazione del divieto di discriminazione comporta la nullità degli atti o patti discriminatori e l'obbligo per l'autore della violazione di risarcire i danni subiti dalla vittima. (Fonte: Conseguenze della discriminazione)
L'uguaglianza nel diritto del lavoro è disciplinata da norme comunitarie di rango primario, che prevalgono sulle disposizioni interne in contrasto, con particolare attenzione alla discriminazione di genere, vietata dalle disposizioni costituzionali e dalla normativa europea. (Fonte: Norme comunitarie e uguaglianza)