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Concetti Chiave

  • Il divieto di discriminazione si basa su principi costituzionali e si applica a lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali.
  • Le leggi non possono discriminare in base alla lingua, tranne per le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute.
  • Le opinioni politiche sono protette dalla libertà di manifestazione del pensiero e dal diritto di associazione, con responsabilità verso la Repubblica.
  • Esiste una presunzione di illegittimità costituzionale per le discriminazioni, con possibilità di deroghe specifiche previste dalla Costituzione.
  • L'onere di dimostrare la ragionevolezza delle deroghe al divieto di discriminazione spetta al legislatore.

Divieto di discriminazione

Il nostro ordinamento vieta ogni forma di discriminazione ingiustificata, cioè non fondata su effettivi requisiti o elementi meritori. Il divieto di discriminazione, fondato sulle disposizioni costituzionali, concerne:

- la lingua. La legge non può fare distinzioni in base alla lingua conosciuta dai soggetti dell’ordinamento, salvo le norme che tutelano le minoranze linguistiche riconosciute;

- la religione. La legge non può fare distinzioni in base alla religione profesata. Si pensi all’art. 5 del vecchio Concordato fra Stato e Chiesa che vietava l’accesso ai pubblici uffici ai sacerdoti apostati (che avevano rinunciato al sacerdozio);

- le opinioni politiche. È un divieto di discriminazione che deve essere messo in relazione alla libertà di manifestazione del pensiero, nonché al diritto di associazione in partiti politici. Il rilievo che assumono le opinioni politiche deve essere anche valutato alla stregua del dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi e del dovere di adempiere le funzioni pubbliche con disciplina e onore;

- le condizioni personali e sociali. Mentre con riferimento alle condizioni sociali si può rinviare al contenuto storico del principio di eguaglianza, sulle condizioni personali occorre distinguere: esse possono implicare sia il divieto di leggi ad personam, sia il divieto di leggi che identificano determinate caratteristiche della persona per introdurre una disciplina discriminatoria. Si pensi alla sent. 163/1993 con la quale la Corte costituzionale dichiarò illegittima una legge che, in materia di accesso al ruolo di ufficiale dei vigili del fuoco, stabiliva una statura minima indifferenziata per uomini e donne, non corrispondente a ciò che accade in natura (1,65 metri per un uomo è sotto la media, per una donna sopra, cosa di cui il legislatore deve tener conto).

Presunzione di illegittimità costituzionale

Con riferimento a tutte queste fattispecie tipiche, la Costituzione ha posto una presunzione di illegittimità costituzionale. Presunzione che, tuttavia, non è assoluta, nel senso che devono essere fatte salve le deroghe espressamente previste dalla Costituzione. Fra queste deroghe rientrano: l’art. 6, che giustifica trattamenti differenziati degli appartenenti alle minoranze linguistiche rispetto alla generalità dei consociati; gli artt. 7 e 8, che consentono di differenziare il regime dei rapporti fra lo Stato e le diverse confessioni religiose; quelle disposizioni che prevedono una speciale tutela nei confronti della madre lavoratrice (art. 37), estesa dalla Corte costituzionale anche al padre (sent. 385/2005), e nei confronti degli inabili e dei minorati (art. 38). Inoltre, devono essere fatte salve le deroghe derivanti dall’applicazione del principio di ragionevolezza della legge. Ma l’onere di dimostrare la ragionevolezza incombe sul legislatore.

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Domande da interrogazione

  1. Quali sono le principali forme di discriminazione vietate dal nostro ordinamento?
  2. Il nostro ordinamento vieta discriminazioni basate su lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, come stabilito dalle disposizioni costituzionali.

  3. Come si applica il divieto di discriminazione in relazione alla lingua?
  4. La legge non può discriminare in base alla lingua conosciuta, eccetto per le norme che tutelano le minoranze linguistiche riconosciute.

  5. Qual è la presunzione di illegittimità costituzionale riguardo alle discriminazioni?
  6. La Costituzione stabilisce una presunzione di illegittimità costituzionale per le discriminazioni, ma prevede deroghe specifiche, come quelle per le minoranze linguistiche e per le diverse confessioni religiose.

  7. Chi ha l'onere di dimostrare la ragionevolezza delle leggi che possono comportare discriminazioni?
  8. L'onere di dimostrare la ragionevolezza delle leggi che introducono trattamenti differenziati incombe sul legislatore, come indicato nel testo.

Domande e risposte

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