Concetti Chiave
- La giustizia sportiva risolve i contrasti nell'attività sportiva attraverso un sistema autonomo, sempre subordinato all'ordinamento statale.
- Le questioni tecniche riguardano regole non giuridicamente rilevanti, mentre le questioni disciplinari si riferiscono a sanzioni per violazioni delle norme sportive.
- La lentezza della giustizia sportiva può causare ritardi nel ricorso alla giustizia ordinaria, rendendo il processo inefficace.
- La riforma del Coni ha introdotto un nuovo codice di giustizia sportiva nel 2014 e ha istituito il Collegio di garanzia dello sport nel 2016.
- La Procura generale dello sport vigila sulle procure federali e garantisce l'etica sportiva, nominando membri degli organi di giustizia sportiva.
Si ricorre alla giustizia sportiva in tutti i casi in cui occorre risolvere i contrasti dell’attività sportiva. L’ordinamento sportivo ha predisposto un sistema di giustizia sportivo articolato e autonomo costituito da organi competenti.
Va precisato che è sempre subordinato all’ordinamento statale e pertanto necessariamente devono conformarsi ad esso.
Indice
Autonomia e rilevanza giuridica
Ha confermato l’autonomia dell’ordinamento sportivo ma ha ampliato l’area di intervento del giudice statale in materia sportiva a tutti i casi detti di «rilevanza giuridica», ovvero dove vi è una violazione di diritti soggettivi ed interessi legittimi dei tesserati. Occorre distinguere:
Questioni tecniche e disciplinari
Le questioni tecniche che necessitano dell’applicazione di regole tecnico-sportive e che non sono giuridicamente rilevanti per cui non si può ricorrere al giudice statale, a meno che tale questione non vada di riflesso ad intaccare anche un aspetto giuridico.
Le questioni disciplinari che riguardano le applicazioni delle federazioni di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati per la violazione di una norma sportiva. Possono essere pecuniarie o punitive come la squalifica. Tali soggetti sono:
I soggetti tesserati, rappresentati dai soggetti diretti interessati del provvedimento disciplinare e dai soggetti indiretti, cioè coloro che possono essere stati danneggiati dal provvedimento disciplinare.
I soggetti esterni (tifosi), che vengono lesi dal provvedimento e possono ricorrere al giudice amministrativo.
Il fatto di poter ricorrere alla giustizia ordinaria solo dopo aver esaurito tutte le possibilità della giustizia sportiva genera dibattiti a causa della lentezza di quest’ultima che fa sì che il ricorso al giudice amministrativo avvenga con grave ritardo rendendo tutto il processo vano.
Riforma della giustizia sportiva
La riforma della giustizia sportiva del Coni ha portato a due eventi fondamentali:
Nel luglio 2014 entra in vigore il nuovo codice di giustizia sportiva composto da 67 articoli che garantisce l’autonomia delle federazioni nella giustizia ribadendo il potere di controllo da parte del Coni.
Istituzione nel 2016 del Collegio di garanzia dello sport e della Procura generale dello sport.
Secondo tale riforma ogni federazione è dotata di giudici sportivi e giudici federali per garantire durante il processo l’applicazione delle stesse regole per tutte le federazioni e discipline, per cui tutte le federazioni nazionali e le relative discipline devono essere tutte assoggettate alla disciplina del Codice di giustizia sportiva.
Struttura del sistema giudiziario sportivo
Le procure federali: hanno il compito di svolgere su richiesta dell’interessato tutte le indagini per accertamento di irregolarità. La procura successivamente darà luogo dinanzi al tribunale federale al processo di primo grado. Alla sentenza poi emanata si può far ricorso in secondo grado alla Corte federale d’appello. La procura federale potrà poi fare ricorso in terzo grado al Collegio di garanzia dello sport. Il collegio è costituito da quattro sezioni ed è composto dal presidente, dai presidenti di sezione e dai consiglieri che durano in carica quattro anni e sono scelti tra soggetti esperti di diritto sportivo tra professori in materie giuridiche e avvocati.
Ruolo della Procura generale dello sport
La Procura generale dello sport: vigila sulle attività svolte dalle procure federali. Essa è composta dal procuratore generale dello sport e dai procuratori nazionali dello sport.
I suoi compiti sono:
Nominare coloro che dovranno far parte degli organi di giustizia sportiva;
Fare proposte agli organi di giustizia sportiva;
Garantire la tutela dell’etica sportiva e dell’autonomia dell’ordinamento sportivo;
Adottare i provvedimenti disciplinari stabiliti dalle disposizioni federali e l’applicazione delle sanzioni nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della procura federale.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo della giustizia sportiva nell'attività sportiva?
- Quali sono le differenze tra questioni tecniche e disciplinari nella giustizia sportiva?
- Cosa ha comportato la riforma della giustizia sportiva del Coni?
- Come è strutturato il sistema giudiziario sportivo?
- Qual è la funzione della Procura generale dello sport?
La giustizia sportiva si occupa di risolvere i contrasti nell'attività sportiva attraverso un sistema autonomo, ma sempre subordinato all'ordinamento statale.
Le questioni tecniche riguardano l'applicazione di regole tecnico-sportive e non sono giuridicamente rilevanti, mentre le questioni disciplinari riguardano sanzioni per violazioni di norme sportive e possono coinvolgere tesserati e soggetti esterni.
La riforma ha introdotto un nuovo codice di giustizia sportiva nel 2014 e ha istituito nel 2016 il Collegio di garanzia dello sport, garantendo l'autonomia delle federazioni e l'applicazione uniforme delle regole.
Il sistema è composto da procure federali che indagano su irregolarità e gestiscono i processi, con possibilità di ricorso in vari gradi fino al Collegio di garanzia dello sport, composto da esperti di diritto sportivo.
La Procura generale vigila sulle procure federali, nomina membri degli organi di giustizia sportiva, propone misure e garantisce l'etica sportiva e l'autonomia dell'ordinamento sportivo.