Concetti Chiave
- Le direttive europee richiedono ai Paesi membri di stabilire procedure disciplinari collettive per il trasferimento d'azienda, evitando impatti negativi sul mercato del lavoro.
- La consultazione con i sindacati deve avvenire in modo preventivo, con un termine di 25 giorni prima del trasferimento.
- In caso di comportamenti sindacali illeciti, il giudice può ripristinare lo status quo ante, ma prevale la libertà imprenditoriale garantita dalla Costituzione italiana.
- La somministrazione del lavoro coinvolge un triangolo giuridico tra agenzia di somministrazione, datore di lavoro e lavoratori, senza contratti di subordinazione diretti.
- Il potere disciplinare nel rapporto di somministrazione è condiviso tra l'imprenditore utilizzatore e l'agenzia di somministrazione, mantenendo la responsabilità contrattuale con il lavoratore.
Direttive europee e trasferimento d'azienda
Le direttive europee hanno introdotto l’obbligo per i Paesi membri di ideare una procedura disciplinare collettiva in materia di trasferimento d’azienda. Questo non deve avere effetti penalizzanti o traumatici nel mercato del lavoro.
La procedura collettiva riguarda solo le imprese che hanno una consistenza occupazione molto rilevante. In quest’ambito, i sindacati devono essere ascoltati (obbligo consultativo).
La consultazione deve essere preventiva: prima del trasferimento, quindi, i sindacati devono essere ascoltati (termine ordinatorio di 25 giorni).
In caso di illiceità dei comportamenti sindacali, il giudice può ripristinare lo status quo ante. Alcuni giuristi hanno fatto rientrare in questa fattispecie la prerogativa di annullamento della cessione: prevale però la libertà imprenditoriale prevista e tutelata dall’articolo 41 della Costituzione italiana.
Somministrazione del lavoro e giurisprudenza
La somministrazione del lavoro disegna, dal punto di vista giuridico: un triangolo: un’agenzia di somministrazione mette a disposizione di un imprenditore uno o più lavoratori per il tempo necessario previamente concordato; i lavoratori vengono inviati a lavorare presso il datore di lavoro (organizzatore). Qui, egli è inserito nell’attività d’impresa pur non avendo stipulato con il datore alcun contratto di subordinazione o parasubordinazione. A questo proposito spesso si dice, erroneamente, che il lavoratore viene inviato in missione. La disciplina è talmente complicata da risultare difficoltoso definirla lessicalmente.
La «missione» viene gestita secondo il rapporto del lavoro comandato: il lavoratore utilizzato viene inserito nell’organizzazione produttiva altrui; l’imprenditore utilizzatore esercita la maggior parte dei tradizionali poteri datoriali. L’unica cautela riguarda il potere disciplinare, che spetta esclusivamente al datore di lavoro che ha sottoscritto un vincolo contrattuale con il lavoratore. Pertanto, quest’ultimo potere è esercitato congiuntamente da imprenditore utilizzatore e agenzia di somministrazione.
Domande da interrogazione
- Qual è l'obbligo introdotto dalle direttive europee riguardo al trasferimento d'azienda?
- Come viene definita la somministrazione del lavoro dal punto di vista giuridico?
- Qual è la distinzione riguardo al potere disciplinare nella somministrazione del lavoro?
Le direttive europee impongono ai Paesi membri di creare una procedura disciplinare collettiva per il trasferimento d'azienda, che non deve avere effetti penalizzanti sul mercato del lavoro, coinvolgendo obbligatoriamente i sindacati in una consultazione preventiva di 25 giorni.
La somministrazione del lavoro è descritta come un triangolo giuridico in cui un'agenzia di somministrazione fornisce lavoratori a un imprenditore, senza che questi ultimi abbiano un contratto diretto con il datore di lavoro, complicando la definizione della disciplina.
Nella somministrazione del lavoro, il potere disciplinare spetta esclusivamente al datore di lavoro che ha un contratto con il lavoratore, ma è esercitato congiuntamente dall'imprenditore utilizzatore e dall'agenzia di somministrazione.