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Concetti Chiave

  • L'utilizzatore è responsabile per la salute e la sicurezza del lavoratore somministrato, come per i propri dipendenti, e deve rispettare gli obblighi di prevenzione.
  • Il somministratore deve informare e formare i lavoratori sui rischi legati alle attività produttive e all'uso delle attrezzature necessarie.
  • I lavoratori somministrati possono esercitare diritti sindacali e partecipare alle assemblee del personale durante la missione presso l'utilizzatore.
  • I contratti di somministrazione possono avere vizi formali che impattano il rapporto tra agenzia e lavoratore, mentre la mancanza di forma scritta rende il contratto nullo.
  • In caso di somministrazione irregolare, il lavoratore può richiedere un contratto a tempo indeterminato con l'utilizzatore e ottenere un risarcimento per danni.

Obblighi di prevenzione e protezione

L’utilizzatore deve osservare, nei confronti del lavoratore somministrato, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione in tema di tutela della salute e della sicurezza cui è tenuto nei confronti dei propri dipendenti. Di conseguenza, egli è responsabile per la violazione degli stessi.

Da parte sua, il somministratore è tenuto a informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive svolte presso l’impresa dell’utilizzatore; egli, inoltre, deve formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature necessarie allo svolgimento di tali attività.

Diritti sindacali e comunicazioni annuali

Inoltre, i lavoratori somministrati possono esercitare i diritti sindacali previsti dalla legge 300/1970 presso l’utilizzatore e per tuta la durata della missione. Essi possono anche partecipare alle assemblee del personale dipendente dell’impresa.

Annualmente, l’imprenditore deve comunicare a RSA e RSU il numero di contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori coinvolti.

Vizi formali e procedurali del contratto

Il contratto di somministrazione di lavoro può essere inquinato da vizi formali o procedurali. Alcuni di questi si ripercuotono soltanto sul rapporto instaurato tra agenzia e lavoratore; altri intaccano anche l’utilizzatore. Si pensi, ad esempio, alla mancata apposizione di una causale trascorsi 12 mesi: gli effetti di questa violazione non colpiscono l’impresa; infatti, si produce la conversione del contratto stipulato fra lavoratore e agenzia, il quale diviene a tempo indeterminato.

Diverso è il caso in cui il contratto non rispetti il requisito della forma scritta: esso viene dichiarato nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.

Somministrazione irregolare e azione giudiziale

Infine, nell’ipotesi di somministrazione irregolare, il lavoratore può richiedere al giudice la costituzione, anche solo nei confronti dell’utilizzatore, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle sue dipendenze, con decorrenza dall’inizio della somministrazione. Questa è ritenuta irregolare in caso di violazione dei limiti quantitativi, delle fonti legali o contrattuali e dei divieti di ricorso all’istituto.

L’azione giudiziale determina la surrogazione del datore di lavoro utilizzatore nella titolarità del contratto. Anche in questo caso valgono i termini efficaci per l’impugnazione del licenziamento. La sentenza può disporre anche il risarcimento dei danni (compreso fra 2,5 e 12 mensilità).

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Domande da interrogazione

  1. Quali sono gli obblighi dell'utilizzatore nei confronti dei lavoratori somministrati?
  2. L'utilizzatore deve osservare tutti gli obblighi di prevenzione e protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori somministrati, essendo responsabile per eventuali violazioni (come indicato nel testo).

  3. Che diritti hanno i lavoratori somministrati in relazione ai diritti sindacali?
  4. I lavoratori somministrati possono esercitare i diritti sindacali previsti dalla legge 300/1970 presso l'utilizzatore e partecipare alle assemblee del personale durante la loro missione (come specificato nel testo).

  5. Cosa succede in caso di somministrazione irregolare?
  6. In caso di somministrazione irregolare, il lavoratore può richiedere al giudice la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore, con decorrenza dall'inizio della somministrazione, e può anche ottenere un risarcimento danni (come descritto nel testo).

Domande e risposte

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