Concetti Chiave
- Il diritto della navigazione distingue tra locazione di nave a scafo nudo, senza equipaggio, e locazione di nave armata ed equipaggiata, che include anche l'equipaggio e il comandante.
- La locazione di nave a scafo nudo è la forma più comune, in quanto il conduttore si occupa dell'assunzione dell'equipaggio e della nomina del comandante.
- La locazione di nave armata ed equipaggiata non è regolata dal Codice della navigazione, rendendola meno preferita nella pratica.
- Il principio dell’autonomia contrattuale consente alle parti di scegliere la forma del contratto, che può essere valido anche se concluso verbalmente.
- La forma scritta nel contratto di locazione ha una funzione meramente probatoria e non è necessaria per la locazione di navi di piccole dimensioni.
Tipi di locazione navale
Il diritto della navigazione distingue due forme di locazione:
- locazione di nave a scafo nudo, che ricorre nell’ipotesi in cui la nave venga consegnata munita di tutto ciò che occorre per la navigazione (combustibile, beni di consumo per affrontare il viaggio), ma priva di equipaggio. Quest’onere spetterà dunque al conduttore che, in qualità di armatore della nave, sarà tenuto ad assumere l’equipaggio e a provvedere alla nomina del comandante;
- locazione di nave armata e equipaggiata, che ricorre nell’ipotesi in cui la nave venga consegnata, non solo munita di tutto ciò che occorre per la navigazione), ma anche di equipaggio e comandante, previamente assunti dal proprietario della nave. Al momento della conclusione del contratto essi passano temporaneamente alle dipendenze del conduttore. A tal proposito si parla di «cessione dei contratti di arruolamento», con la prerogativa per i membri dell’equipaggio di recedere dal suddetto contratto.
Prassi e preferenze nella locazione
Nella prassi, la forma maggiormente adoperata è quella della nave a scafo nudo. Generalmente, infatti, si preferisce demandare al conduttore, in quanto utilizzatore del mezzo, il compito di assumere l’equipaggio e nominare il comandante. Oltretutto, la locazione di nave armata ed equipaggiata non è nemmeno regolata dal Codice della navigazione. Spesso, i contratti relativi alla locazione della nave contengono un’apposita clausola che subordina la nomina del comandante da parte del conduttore ad un previo consenso del proprietario della nave.
Autonomia contrattuale e validità
Conformemente al principio dell’autonomia contrattuale, il Codice della navigazione affida alle parti del contratto di locazione la scelta discrezionale relativa alla forma: il contratto si considera valido anche se è stato concluso verbalmente. L’articolo 377 attribuisce alla forma scritta una funzione meramente probatoria: se essa non sussiste il contratto sarà comunque valido, però darne prova risulterà maggiormente oneroso. La locazione di navi di piccole dimensioni (vaporetti o battelli) non richiede la forma scritta nemmeno per la funzione probatoria.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali differenze tra la locazione di nave a scafo nudo e quella di nave armata e equipaggiata?
- Qual è la forma di locazione navale più comunemente utilizzata nella prassi?
- Qual è il ruolo dell'autonomia contrattuale nella locazione navale?
La locazione di nave a scafo nudo implica che la nave sia fornita di tutto il necessario per la navigazione, ma senza equipaggio, che deve essere assunto dal conduttore. Al contrario, la locazione di nave armata e equipaggiata include anche l'equipaggio e il comandante, già assunti dal proprietario, che passano temporaneamente al conduttore (come indicato nel testo).
Nella prassi, la forma maggiormente utilizzata è quella della locazione di nave a scafo nudo, poiché si preferisce che il conduttore assuma l'equipaggio e nomini il comandante. Inoltre, la locazione di nave armata ed equipaggiata non è regolata dal Codice della navigazione (come evidenziato nel testo).
L'autonomia contrattuale consente alle parti di scegliere liberamente la forma del contratto di locazione, che è valido anche se concluso verbalmente. La forma scritta ha solo una funzione probatoria, rendendo più difficile dimostrare il contratto in assenza di essa, ma non ne invalida la validità (secondo quanto riportato nel testo).