Concetti Chiave
- L'art. 39 della Costituzione garantisce la libertà sindacale agli imprenditori, ma non conferisce loro gli stessi diritti dei lavoratori.
- La rappresentanza sindacale dei datori di lavoro pubblici è regolata dal d.lgs. 165/2001, con l'istituzione dell'ARAN.
- Recentemente, la Corte costituzionale ha esteso le garanzie sindacali anche ai lavoratori autonomi parasubordinati e ai dipendenti pubblici.
- I limiti legali alla libertà sindacale riguardano principalmente i militari e gli appartenenti alla Polizia di Stato.
- Nel 2018, la Corte costituzionale ha modificato la disciplina per i militari, consentendo loro di associarsi sindacalmente, in conformità con le normative europee.
Libertà sindacale e imprenditori
Affermare che l’art. 39 estende la garanzia costituzionale della libertà sindacale anche agli imprenditori non vuol dire che essi godono degli stessi diritti sindacali riconosciuti ai lavoratori. Nel prevedere norme di sostegno all’attività lavorativa, ad esempio, la legge 300/1970 prende in considerazione solo le dinamiche che riguardano i prestatori d’opera, non i datori.
Rappresentanza sindacale pubblica
Il legislatore, inoltre, ha regolamentato in modo peculiare la rappresentanza sindacale dei datori di lavoro pubblici, disciplinata dal d.lgs. 165/2001, il quale ha istituito l’ARAN: agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
Originariamente, le garanzie costituzionali ex art. 39 erano riconosciute ai soli lavoratori subordinati, Di recente, però, la Corte costituzionale ne ha decretato l’espansione anche ai lavoratori autonomi parasubordinati, il cui vincolo di subordinazione con l’impresa è apprezzabile non tanto sul piano giuridico, bensì su quello economico-retributivo. Ciò vale anche per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni: a seguito della privatizzazione del lavoro pubblico, infatti, è stata sancita la relativa tutela della libertà e dell’attività sindacale.
Limiti legali alla libertà sindacale
Gli unici limiti legali alla libertà sindacale previsti dal nostro ordinamento riguardano i militari e gli appartenenti alla Polizia di Stato.
Fino al 2018, i primi non potevano costituire associazioni di carattere sindacale o aderire a quelle già esistenti, né esercitare il diritto di sciopero. Questa compressione era giustificata in base alle funzioni e ai compiti che i militari sono chiamati a svolgere, considerati incompatibili con l’esercizio dell’attività sindacale. Lo scorso aprile, tuttavia, la Corte costituzionale ha riscritto la disciplina attenendosi alla Cedu e alla Carta sociale europea, le quali legittimano le restrizioni alla libertà sindacale dei militari ma non il divieto di associarsi sindacalmente.
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra i diritti sindacali degli imprenditori e quelli dei lavoratori?
- Come è regolata la rappresentanza sindacale dei datori di lavoro pubblici?
- Quali sono i limiti legali alla libertà sindacale in Italia?
L'art. 39 estende la garanzia della libertà sindacale agli imprenditori, ma non conferisce loro gli stessi diritti sindacali dei lavoratori, poiché la legge 300/1970 si concentra solo sulle dinamiche dei prestatori d'opera.
La rappresentanza sindacale dei datori di lavoro pubblici è disciplinata dal d.lgs. 165/2001, che ha istituito l'ARAN, e recentemente la Corte costituzionale ha esteso le garanzie sindacali anche ai lavoratori autonomi parasubordinati e ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
I limiti legali alla libertà sindacale riguardano principalmente i militari e gli appartenenti alla Polizia di Stato, i quali fino al 2018 non potevano costituire associazioni sindacali o esercitare il diritto di sciopero, ma la Corte costituzionale ha recentemente modificato questa disciplina.