Concetti Chiave
- Il procedimento legislativo si articola in tre fasi: iniziativa, discussione e votazione, e promulgazione e pubblicazione.
- Le commissioni permanenti possono operare in modalità referente, deliberante o redigente, a seconda delle esigenze legislative.
- Per le leggi costituzionali si applica un iter aggravato, richiedendo approvazioni multiple e tempistiche specifiche per le deliberazioni.
- L'iniziativa legislativa in Italia è attribuita a diversi soggetti, tra cui il Governo, i parlamentari e il popolo, con alcune limitazioni di ambito.
- La promulgazione di una legge deve avvenire entro 15 giorni dall'approvazione, seguita dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Le fasi del procedimento legislativo
Questo procedimento consta di tre fasi:
• Fase dell'iniziativa
• Fase della discussione e della votazione
• Fase della promulgazione e della pubblicazione.
Le commissioni permanenti possono operare in sede:
referente In sede referente devono esaminare preventivamente ogni disegno di legge presentato alle Camere, per relazionare all’Assemblea in vista dell’approvazione. È un compito costituzionalmente previsto, dunque necessario. deliberante In sede deliberante possono, nei casi previsti dai regolamenti parlamentari, procedere direttamente all’approvazione dei disegni di legge in luogo dell’Assemblea plenaria. redigente (non previsto dalla costituzione) oltre ad esaminare il testo del disegno di legge in sede referente possono, su delega dell’Assemblea, elaborare il testo definitivo dei singoli articoli. In questo caso il testo dovrà essere approvato, ma senza dichiarazioni di voto, dall’Assemblea sia per singoli articoli che globalmente
Iter aggravato per leggi costituzionali
Per leggi costituzionali viene utilizzato iter AGGRAVATO.
o Il procedimento previsto per le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali è simile a quello ordinario, ma reso più difficile.La proposta di controllo deve essere approvata due volte da ciascuna Camera in un intervallo di tempo non inferiore a tre mesi dalla precedente deliberazione.
Mentre per le prime due deliberazioni si applica la maggioranza semplice, per le due seconde è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. La legge così approvata viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale per consentire che su di essa si possa richiedere un referendum popolare.Il referendum può essere richiesto da cinquecentomila elettori, o da cinque consigli regionali o da un quinto dei componenti di ciascuna Camera, ma viene escluso quando le due seconde deliberazioni delle Camere siano state prese con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
Iniziativa legislativa e soggetti coinvolti
L'iniziativa legislativa consiste nell'attribuzione a determinati soggetti del potere di presentare alcuni atti per la produzione normativa. L'art. 71 della Costituzione definisce tali atti progetto di legge, l'art. 87 disegno di legge, l'art. 121 proposta di legge, ma sostanzialmente sono sinonimi. I soggetti titolari dell'iniziativa legislativa sono fissati, per lo Stato italiano negli art. 71, 99, 121, 132 e 133 e precisamente:
• il Governo
• ciascun parlamentare
• il popolo con raccolta di 50.000 firme
• il CNEL
• i Consigli regionali
• i Consigli comunali
Va però specificato che non tutti i soggetti possono proporre iniziative legislative riguardanti tutti gli ambiti. Per un verso infatti l'iniziativa di alcuni soggetti è limitata a leggi di un determinato contenuto e, per altro verso, determinate iniziative sono riservate ad alcuni soggetti.
Fasi del procedimento legislativo
La seconda fase del procedimento legislativo si svolge all'interno del Parlamento ed attiene all'esame, alla discussione ed alla votazione della proposta di legge. Questa fase può assumere una procedura ordinaria (Il processo di formazione ha inizio quando viene presentato al Presidente di una delle due Camere una proposta di legge, cioè un testo legislativo redatto in articoli. Essa viene inviata per un esame preliminare alla Commissione permanente competente per materia. Normalmente l’approvazione della legge avviene da parte delle due Assemblee sulla base di una relazione presentata dalla Commissione.
La legge viene approvata articolo per articolo e poi globalmente prima da una Camera e poi dall’altra. Sui singoli articoli i parlamentari e il Governo possono presentare emendamenti, cioè proposte di modifica aggiuntive, modificative e soppressive. Se il Governo decide di porre la fiducia sull’approvazione di una legge, non possono essere fatti né quantomeno proposti emendamenti.) o una procedura abbreviata (In molti casi si utilizza il procedimento abbreviato: in base all’art. 72 Cost., per accelerare i lavori parlamentari è possibile che alcune leggi vengano deliberate direttamente in Commissione (detta in questo caso in sede deliberante). Questo procedimento abbreviato non è consentito né per le leggi in materia costituzionale ed elettorale, né per le leggi di bilancio e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali).
Promulgazione e pubblicazione delle leggi
La terza ed ultima fase è quella che attiene alla produzione degli effetti normativi della legge e riguarda la promulgazione e la pubblicazione. La promulgazione deve avvenire entro 15 giorni dall'approvazione parlamentare o in un termine minore se entrambi la Camere, a maggioranza assoluta, ne dichiarino l'urgenza e spetta al Presidente della Repubblica. Subito dopo la promulgazione ,e comunque entro 15 giorni dalla stessa, la legge deve essere pubblicata. essa viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.
Domande da interrogazione
- Quali sono le fasi del procedimento legislativo in Italia?
- Cosa implica la fase dell'iniziativa legislativa?
- Qual è la differenza tra la procedura ordinaria e quella abbreviata nel Parlamento?
- Come avviene l'approvazione delle leggi costituzionali?
- Qual è il ruolo del Presidente della Repubblica nella fase di promulgazione?
Il procedimento legislativo si articola in tre fasi: l'iniziativa, la discussione e la votazione, e la promulgazione e pubblicazione.
L'iniziativa legislativa consente a determinati soggetti, come il Governo e i parlamentari, di presentare atti normativi, come progetti e disegni di legge, secondo quanto stabilito dalla Costituzione.
La procedura ordinaria prevede un esame dettagliato e la votazione articolo per articolo, mentre la procedura abbreviata consente l'approvazione diretta in Commissione, ma non è applicabile a leggi costituzionali, elettorali, di bilancio o di ratifica di trattati.
L'iter per le leggi costituzionali è aggravato, richiedendo due approvazioni da ciascuna Camera con intervallo di almeno tre mesi e una maggioranza assoluta per le ultime deliberazioni.
Il Presidente della Repubblica deve promulgare la legge entro 15 giorni dall'approvazione parlamentare, e successivamente la legge deve essere pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.