Concetti Chiave
- Il contratto è considerato incompleto fino a quando le parti non si accordano su tutti gli elementi negoziali; in caso contrario, si verifica la nullità per mancanza dell'oggetto.
- La volontà delle parti di concludere un contratto è fondamentale; anche se alcune clausole sono lasciate a future negoziazioni, il contratto può essere considerato valido se c'è un'intenzione chiara di vincolarsi.
- Il diritto italiano e quello europeo differiscono nella trattazione della conclusione del contratto: il primo considera separati conclusione e validità, mentre il secondo li unifica.
- L'incompletezza negoziale impedisce di considerare un contratto effettivamente concluso, ostacolando l'esecuzione dell'accordo tra le parti.
- Le conseguenze dell'incompletezza sono significative, poiché portano a un'incertezza giuridica e possono compromettere i rapporti patrimoniali tra le parti coinvolte.
Incompleto e nullo
Fino al momento in cui le parti non si mettono d’accordo su tutti gli elementi negoziali, il contratto sarà necessariamente incompleto. Ma se il terzo non effettua la determinazione e le parti non si accordano per sostituirlo, l’incompletezza non potrà essere sanata: si sancisce la nullità del contratto per mancanza dell’oggetto.
Volontà e conclusione
Il fatto che le parti abbiano intenzionalmente lasciato la fissazione del contenuto di una determinata clausola a future negoziazioni o all’arbitrio di un terzo non impedisce la conclusione del contratto se le parti stesse avevano effettivamente intenzione di concluderlo. Quindi, si pone la c.d. quaestio voluntatis: occorre accertare la volontà delle parti di concludere o meno il contratto.
Diritto italiano vs europeo
Mentre il diritto italiano considera conclusione e validità del contratto come due momenti distinti, il diritto europeo tende ad accomunarli: la volontà di vincolarsi giuridicamente e l’accordo che fra le parti si instaura sono elementi sufficienti a sancire il perfezionamento e l’efficacia del contratto.
Quali sono le conseguenze dell'incompletezza?
L’incompletezza negoziale produce varie e significative conseguenze sull’accordo cui le parti pervengono al fine di costituire, modificare o estinguere il rapporto giuridico patrimoniale. La prima attiene all’impossibilità di considerare il contratto effettivamente concluso. Ciò impedisce di dare piena esecuzione all’accordo dei contraenti.
Domande da interrogazione
- Qual è la conseguenza principale dell'incompletezza di un contratto?
- Come influisce la volontà delle parti sulla conclusione di un contratto incompleto?
- Qual è la differenza tra il diritto italiano e quello europeo riguardo alla conclusione del contratto?
L'incompletezza di un contratto porta alla sua nullità per mancanza dell'oggetto, se le parti non riescono a mettersi d'accordo su tutti gli elementi negoziali e un terzo non interviene a determinare tali elementi.
Anche se le parti lasciano la fissazione di alcune clausole a future negoziazioni, il contratto può comunque considerarsi concluso se c'è l'intenzione effettiva di vincolarsi, evidenziando l'importanza della quaestio voluntatis.
Il diritto italiano distingue tra conclusione e validità del contratto, mentre il diritto europeo le considera come momenti unificati, dove la volontà di vincolarsi e l'accordo tra le parti sono sufficienti per il perfezionamento del contratto.