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Concetti Chiave

  • I superminimi di merito non subiscono assorbimento e si sommano al nuovo contratto collettivo, poiché sono legati ai meriti del lavoratore.
  • Il lavoratore deve dimostrare la natura del superminimo per rivendicarne la conservazione con il nuovo CCNL, attestando che è un compenso di merito.
  • Le clausole di miglior favore possono sopravvivere alle modifiche contrattuali solo se contenute nel patto individuale e stipulate intuitu personae.
  • La sostituzione del contratto collettivo può sollevare problemi pratici, soprattutto se i firmatari del nuovo CCNL non sono gli stessi del precedente.
  • Il nuovo CCNL deve essere applicato a tutti i dipendenti della categoria, indipendentemente dall'affiliazione sindacale.

Superminimi di merito e assorbimento

A differenza dei superminimi generici, quelli di merito non sono soggetti ad assorbimento. Essi restano quindi in vita e si cumulano con il trattamento retributivo previsto dal nuovo contratto collettivo di lavoro. Ciò è dovuto al fatto che questa tipologia di superminimi è legata ai meriti e alle qualifiche del singolo lavoratore: queste clausole intuitu personae di miglior favore sono quindi estranee all’area coperta dalla contrattazione collettiva.

Conservazione del superminimo

Quando il nuovo CCNL subentra al precedente, il lavoratore può essere chiamato a rivendicare la conservazione del superminimo. Per fare ciò egli è tenuto a provare la natura del superminimo, cioè che si tratta di un compenso aggiuntivo (di merito) e non di una semplice anticipazione retributiva (superminimo generico).

Clausole di miglior favore

In definitiva, le clausole di miglior favore possono sopravvivere alle modifiche che riguardano il contratto collettivo, ma solo a due condizioni:

1) le clausole migliorative devono essere contenute nel patto individuale di lavoro;

2) deve trattarsi di clausole stipulate intuitu personae (superminimi di merito), perché i superminimi generici sono invece soggetti a riassorbimento.

Fatta eccezione per queste due ipotesi ormai ben definite, la sostituzione del vecchio contratto collettivo con il nuovo solleva diversi problemi pratici. Questi riguardano soprattutto ‘l’ipotesi in cui le parti stipulanti il nuovo CCNL non siano le stesse che avevano sottoscritto il precedente (CCL separati). In linea di principio, il nuovo contratto collettivo deve essere applicato a tutti i dipendenti della categoria cui il CCNL fa riferimento, a prescindere dalla loro affiliazione sindacale.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza principale tra superminimi di merito e superminimi generici?
  2. I superminimi di merito non sono soggetti ad assorbimento e si cumulano con il trattamento retributivo del nuovo contratto collettivo, mentre i superminimi generici possono essere assorbiti (testo).

  3. Come può un lavoratore rivendicare la conservazione del superminimo quando subentra un nuovo CCNL?
  4. Il lavoratore deve dimostrare che il superminimo è un compenso aggiuntivo di merito e non una semplice anticipazione retributiva (testo).

  5. Quali sono le condizioni affinché le clausole di miglior favore possano sopravvivere a un cambiamento del contratto collettivo?
  6. Le clausole devono essere contenute nel patto individuale di lavoro e devono riguardare superminimi di merito, poiché i superminimi generici sono soggetti a riassorbimento (testo).

Domande e risposte

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