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Concetti Chiave

  • Il regime dell'annullabilità si basa su specifiche ipotesi di annullamento, come vizzi del consenso e incapacità di contrattare, secondo gli articoli 1427-1446.
  • L'annullamento è sempre testuale e può essere convalidato, mentre la nullità è virtuale e non ammette convalida, comportando effetti retroattivi.
  • Il contratto annullabile può essere convalidato dalla parte interessata, mentre il contratto nullo non può mai essere sanato.
  • L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni, con decorrenza dal momento in cui si è cessato il vizio del consenso o l'incapacità legale.
  • La notificazione di un atto formale è necessaria per interrompere la prescrizione dell'azione di annullamento.

Il regime dell'annullabilità

Il regime dell’annullabilità è tipico: le ipotesi previste in tema di annullamento sono quelle previste ex artt. 1427-1446, i quali identificano categorie specifiche di annullamento (vizzi del consenso e incapacità di contrattare); ulteriori ipotesi di annullamento sono quelle relative all’incapacità contrattuale dell’incapace naturale.

Differenze tra annullamento e nullità

A differenza di quanto avviene nell’ambito della nullità, l’annullamento non può mai essere virtuale bensì esclusivamente testuale. La nullità implica conseguenze più gravi, ravvisabili nella dichiarazione di inefficacia retroattiva del contratto e non è soggetta a prescrizione (in quanto costituisce un accertamento). Il contratto annullabile può essere convalidato; il contratto nullo non può mai esserlo. L’art. 1444, infatti, dispone che «il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo». L’annullamento, dunque, può essere chiesto dalla parte nel cui interesse può essere richiesto l’annullamento, il quale si configura come azione relativa.

Prescrizione e azione di annullamento

L’unico modo tramite cui è possibile interrompere la prescrizione è la notificazione di un atto formale. L’art. 1442 dispone che «l’azione di annullamento si prescrive in cinque anni.

Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacita' legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, e' cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età». In questo caso, il termine per poter annullare l’atto concluso dall’incapace è di cinque anni, tuttavia l’interdizione o l’incapacità di intendere di volere non può essere sempre rilevata con certezza.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le principali categorie di annullamento previste dal regime dell'annullabilità?
  2. Le categorie di annullamento sono definite dagli articoli 1427-1446 e includono i vizzi del consenso e l'incapacità di contrattare, oltre all'incapacità contrattuale dell'incapace naturale.

  3. Qual è la differenza principale tra annullamento e nullità di un contratto?
  4. A differenza della nullità, che comporta inefficacia retroattiva e non è soggetta a prescrizione, l'annullamento è testuale, può essere convalidato e si prescrive in cinque anni, come stabilito dall'art. 1442.

  5. Come si interrompe la prescrizione dell'azione di annullamento?
  6. La prescrizione dell'azione di annullamento può essere interrotta solo tramite la notificazione di un atto formale, e il termine di prescrizione è di cinque anni dalla cessazione del vizio del consenso o dell'incapacità legale.

Domande e risposte

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