Concetti Chiave
- Le Camere svolgono funzioni giurisdizionali limitate, principalmente relative al procedimento elettorale, per garantire l'indipendenza del Parlamento.
- Ciascuna camera esercita l'autodichia, decidendo internamente sui ricorsi contro i provvedimenti in materia di personale, escludendo la competenza del giudice comune.
- La Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità dell'autodichia come riflesso dell'autonomia parlamentare nelle controversie riguardanti i dipendenti delle Camere.
- Le commissioni parlamentari bicamerali hanno funzioni amministrative, come la gestione delle «tribune elettorali» e l'accesso ai programmi di informazione politica.
- Le decisioni sulle funzioni amministrative non sono prese dalle emittenti, ma dalle commissioni competenti, rafforzando il ruolo del Parlamento nel controllo dei servizi radiotelevisivi.
Funzioni giurisdizionali delle Camere
Le Camere si trovano in limitati casi ad assolvere compiti che, per la loro natura, sono per lo più attribuiti ad altri poteri dello Stato: funzioni giurisdizionali e funzioni amministrative. Si tratta, peraltro, quasi sempre di attribuzioni che alle Camere sono assegnate per garantirne la piena libertà nell’esercizio delle loro funzioni tipiche. Quando ciascuna camera decide in ordine alle contestazioni relative al procedimento elettorale (ex art. 66 Cost.), svolge una funzione di tipo giurisdizionale: nel solo caso delle elezioni politiche tale oggetto è sottratto al giudice comune, perché il costituente ritenne di tutelare prioritariamente l’assoluta indipendenza del Parlamento in ordine a decisioni attinenti la sua composizione (v. sent. 259/2009).
Autodichia e autonomia parlamentare
Ciascuna camera, inoltre, esercita la autodichia, cioè la giurisdizione domestica sui ricorsi contro i provvedimenti in materia di personale adottati dagli uffici di presidenza.
Tali ricorsi sono decisi da organi interni, escludendo anche in questo caso la competenza del giudice comune. La legittimità di questo istituto nelle controversie riguardanti i dipendenti delle Camere (esclusi invece soggetti terzi, come ad esempio nelle controversie su appalti o forniture di servizi) è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale quale riflesso della stessa autonomia parlamentare (v. sent. 262/2017).
Funzioni amministrative delle commissioni
A parte l’autonomia amministrativa, contabile e di bilancio di cui ciascuna camera gode, alcune leggi attribuiscono a commissioni parlamentari bicamerali funzioni in senso lato amministrative, cioè di gestione diretta: per esempio, le «tribune elettorali» e l’accesso ai programmi di informazione e comunicazione politica del servizio pubblico radiotelevisivo sono decisi non dall’emittente, bensì dalla commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo delle Camere nel procedimento elettorale secondo la Costituzione?
- Cosa si intende per autodichia delle Camere?
- Quali funzioni amministrative possono essere attribuite alle commissioni parlamentari?
Le Camere svolgono una funzione giurisdizionale nelle contestazioni relative al procedimento elettorale, escludendo la competenza del giudice comune per garantire l'indipendenza del Parlamento nella sua composizione (art. 66 Cost.).
L'autodichia si riferisce alla giurisdizione domestica delle Camere sui ricorsi contro i provvedimenti in materia di personale, decisi da organi interni e non dal giudice comune, riconosciuta dalla Corte costituzionale come parte dell'autonomia parlamentare.
Alcune leggi conferiscono a commissioni parlamentari bicamerali funzioni amministrative, come la gestione delle "tribune elettorali" e l'accesso ai programmi di informazione del servizio pubblico, che non sono decisi dall'emittente ma dalla commissione competente.