Concetti Chiave
- Le fonti del diritto includono la Costituzione, leggi ordinarie, leggi regionali, consuetudini e leggi europee, ognuna con un proprio ambito di applicazione e processo di creazione.
- Il suffragio universale è stato introdotto con la Costituzione del 1946, permettendo a uomini e donne di partecipare al voto, portando alla nascita della Repubblica.
- L'iter legis consiste in diverse fasi, tra cui iniziativa di legge, discussione, promulgazione e vacanza della legge, prima che una legge entri in vigore.
- I decreti legge possono essere emanati in situazioni di urgenza senza seguire l'iter legislativo, mentre i decreti legislativi sono emanati dal Parlamento attraverso delega.
- La consuetudine rappresenta una fonte di diritto non scritta, derivante dalla ripetizione di comportamenti sociali, mentre le leggi europee comprendono direttive e regolamenti vincolanti per gli Stati membri.
Fonti del diritto
FONTI DEL DIRITTO possono essere:
-Atti che producono leggi;
- Di cognizione (cioè la conoscenza delle leggi tramite la Gazzetta Ufficiale della Repubblica)
1) la Costituzione;
2)Leggi ordinarie o formali;
3)Atti aventi forza di legge;
4)Leggi regionali;
5)Consuetudine;
6)Leggi europee.
Costituzione e suffragio universale
-COSTITUZIONE: 2 giugno del 1946 c'è il Suffragio universale (potevano votare sia gli uomini che le donne). Ci fu il Referendum istituzionale (si votava per la Repubblica o per la monarchia). Il popolo scelse la repubblica, allora fu eletta un'Assemblea costituente che aveva il compito di scrivere la Costituzione. Il testo costituzionale fu firmata da Enrico De Nicola.
Iter legis e decreti
Questa tipologia di leggi sono emanate dal Parlamento, ma prima di entrare in vigore devono seguire un procedimento (ITER LEGIS)che si articola in alcune fasi:
- INIZIATIVA DI LEGGE: la lgge può essere proposta dal Parlamento, dal Governo e da alemeno 50.000 cittadini;
- DISCUSSIONE E APPROVAZIONE: per approvare la legge ci deve essere il consenso del 51% da parte dei senatori e dei deputati;
- PROMULGAZIONE: è la firma del Presidente della Repubblica sulla legge;
- VACANZA DELLA LEGGE: prima di entrare in vigore ci sono 14 giorni di "vacanza" grazie al quale la legge viene fatta conoscere tramite la GAZZETTA UFFICIALE;
- ENTRATA IN VIGORE: la legge da questo momento deve essere rispettata da tutti;
Questi sono dei decreti che si dividono in
- DECRETO LEGGE (in caso di urgenza il governo può emanare una legge senza l'iter legis e quindi entra subito in vigore);
- DECRETO LEGISLATIVO ( il Parlamento delega a emanare una legge);
Leggi regionali e organi legislativi
- LEGGI REGIONALI, le leggi emanate devono essere rispettate solo all'interno della Regione che sono emanate dall'organo legislativo della Regione (CONSIGLIO REGIONALE). L'organo esecutivo della regione è la GIUNTA REGIONALE;
Consuetudine come fonte del diritto
- CONSUETUDINE: consiste nella ripetizione costante di un comportamento da parte di un gruppo di persone che pensano che sia una legge scritta. Essa non è una legge scritta;
- LEGGI EUROPEE: sono emanate in Europa e sono:
- DIRETTIVA (quando il Parlamento europeo obbliga il Parlamento di un altro Stato a emanare una legge su un dato argomento;
-REGOLAMENTO (quando il Parlamento europeo, che ha sede a Strasburgo, emana una legge che deve essere rispettata da tutti i cittadini europei).
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali fonti del diritto in Italia?
- Che ruolo ha avuto il suffragio universale nella Costituzione italiana?
- Qual è il procedimento di approvazione di una legge in Italia?
Le fonti del diritto in Italia includono la Costituzione, le leggi ordinarie, gli atti aventi forza di legge, le leggi regionali, la consuetudine e le leggi europee.
Il suffragio universale, introdotto il 2 giugno 1946, ha permesso a uomini e donne di votare, portando alla scelta della Repubblica attraverso un referendum e all'elezione di un'Assemblea costituente per redigere la Costituzione.
Il procedimento di approvazione di una legge, noto come iter legis, comprende l'iniziativa di legge, la discussione e approvazione da parte del Parlamento, la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, un periodo di vacanza di 14 giorni e infine l'entrata in vigore della legge.