Concetti Chiave
- Le biotecnologie applicate in agricoltura, in particolare gli organismi geneticamente modificati (Ogm), offrono piante più resistenti, ma i loro effetti sulla salute e sull'ambiente sono ancora incerti.
- Il principio di precauzione guida la normativa europea sulla lavorazione e commercializzazione degli Ogm, per evitare potenziali rischi per la salute umana e l'ambiente.
- Dopo la Seconda guerra mondiale, diversi paesi europei hanno introdotto leggi per punire il negazionismo dei genocidi, con approvazione della Corte europea dei diritti dell’uomo.
- Le legislazioni variano: alcuni paesi puniscono specificamente la negazione dell'Olocausto, mentre altri si concentrano su qualsiasi negazione di genocidio.
- La sentenza Perinçek c. Svizzera del 2015 ha stabilito che la condanna di un politico turco per aver contestato il genocidio armeno violava il diritto alla libertà di espressione sancito dalla CEDU.
Biotecnologie e ambiente
Con riferimento alla tutela dell’ambiente vengono in rilievo le applicazioni biotecnologiche in campo agricolo e più precisamente l’impiego degli organismi geneticamente modificati (Ogm, ossia organismi il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura mediante incrocio o ricombinazione genetica naturale). Si tratta di specie vegetali molto più resistenti ai fattori ambientali esterni; tuttavia non si conoscono ancora a pieno le conseguenze del loro utilizzo sulla salute dell’uomo e sulla salvaguardia dell’ambiente. La lavorazione e commercializzazione degli Ogm, in base alla normativa europea e al Protocollo di Cartagena alla Convenzione sulla diversità biologica del 2000, recepito con l. 27/2004, è improntata al principio di precauzione, per evitare i possibili rischi nei casi in cui non siano del tutto esclusi effetti dannosi.
Negazionismo e diritto penale
Nei decenni successivi alla Seconda guerra mondiale e alla tragedia dell’Olocausto, molti ordinamenti europei hanno introdotto fattispecie penali ad hoc con lo scopo di punire la negazione, attraverso opinioni più o meno articolate, di fatti storicamente accertati di genocidio (negazionismo). Alcuni hanno scelto di sanzionare espressamente la negazione dell’Olocausto (ad es. Germania, Austria e Belgio), altri la negazione di qualsiasi genocidio (ad es. Francia, Spagna e Svizzera). Questa scelta ha ricevuto l’avallo della Corte europea dei diritti dell’uomo, che tende a escludere tali forme espressive dall’alveo della libera manifestazione del pensiero tutelata dall’art. 10 Cedu, applicando piuttosto l’art. 17 Cedu in base al quale non possono essere qualificati come esercizio di un «diritto» quegli atti che mirino alla soppressione delle libertà tutelate dalla Convenzione (l’«abuso del diritto»: sentenze Witzsch c. Germania del 1999 e Schimanek c. Austria del 2000).
Sentenza Perinçek c. Svizzera
Tuttavia, con la sentenza Perinçek c. Svizzera del 2015 la Corte europea ha fatto una distinzione. In questa occasione essa ha ritenuto le autorità elvetiche responsabili della violazione dell’art. 10 Cedu per la condanna inflitta a un politico turco, il quale aveva contestato l’attribuzione della qualifica di «genocidio» ai massacri e alle deportazioni subite dal popolo armeno nel 1915.
Domande da interrogazione
- Qual è il principio alla base della regolamentazione degli organismi geneticamente modificati (Ogm) in Europa?
- Come si è evoluto il diritto penale europeo in relazione al negazionismo?
- Qual è stata la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza Perinçek c. Svizzera?
La lavorazione e commercializzazione degli Ogm è improntata al principio di precauzione, per evitare possibili rischi per la salute umana e l'ambiente, come stabilito dalla normativa europea e dal Protocollo di Cartagena.
Dopo la Seconda guerra mondiale, molti ordinamenti europei hanno introdotto leggi per punire la negazione di genocidi storicamente accertati, con approcci variabili tra paesi, come la sanzione specifica per l'Olocausto in Germania e Austria, e la negazione di qualsiasi genocidio in Francia e Spagna.
La Corte ha ritenuto che le autorità svizzere avessero violato l'art. 10 Cedu, condannando un politico turco per aver contestato la qualifica di "genocidio" attribuita ai massacri armeni del 1915, evidenziando la necessità di bilanciare la libertà di espressione con la tutela dei diritti.