Concetti Chiave
- La sentenza 162/2014 ha dichiarato incompatibile il divieto di fecondazione eterologa con il diritto di diventare genitori, equiparando la fecondazione eterologa a quella omologa.
- La sentenza 96/2015 ha esteso l'accesso alla procreazione assistita alle coppie fertili portatrici di gravi patologie genetiche, consentendo la diagnosi preimpianto.
- La sentenza 229/2015 ha abolito la sanzione penale per la selezione degli embrioni, a condizione che sia volta ad evitare malattie genetiche gravi.
- La clonazione riproduttiva è vietata dalla Convenzione di Oviedo e dalla legislazione italiana, mentre la clonazione terapeutica è soggetta a restrizioni significative dalla legge 40/2004.
- La Corte costituzionale ha confermato il divieto di ricerca sugli embrioni non più utilizzabili a fini procreativi, lasciando al legislatore il compito di bilanciare etica e progresso scientifico.
Sentenze sulla fecondazione eterologa
La sent. 162/2014 ha fatto cadere il divieto di fecondazione eterologa, ritenendolo incompatibile con il diritto della coppia di diventare genitori e formare una famiglia, e più in generale ritenendo che non sussistessero interessi di rilievo costituzionale idonei a giustificare il differente trattamento riservato alla fecondazione eterologa rispetto a quella omologa. Inoltre, la sent. 96/2015 ha esteso l’accesso alle tecniche di procreazione assistita anche alle coppie fertili ma portatrici di gravi patologie geneticamente trasmissibili, ammettendo in questi casi la diagnosi preimpianto. Di conseguenza, la sent. 229/2015 ha eliminato la sanzione penale prevista per la selezione degli embrioni, sempre che la selezione sia volta a evitare l’impianto di embrioni affetti da gravi malattie genetiche.
Questioni etiche della clonazione
Problemi etici e giuridici pone la questione della clonazione, nelle due forme della clonazione riproduttiva (cioè la produzione di copie geneticamente identiche di esseri umani) e terapeutica (cioè la produzione di cellule staminali per trattare varie patologie). La prima è vietata dalla Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina di Oviedo del 1997 e dal Protocollo addizionale del 1998, recepiti con l. 145/2001, nonché dall’art. 3 Cdfue.
Divieti e costituzionalità della ricerca
Quanto alla seconda, la l. 40/2004 prevede il divieto di «qualsiasi sperimentazione» sugli embrioni umani a fini terapeutici, salvo che la ricerca non sia finalizzata alla tutela della salute e allo sviluppo degli embrioni stessi, e vieta comunque interventi di clonazione «sia a fini procreativi sia di ricerca». Questo divieto solleva dubbi di costituzionalità. Se è vero infatti che la libertà della scienza va bilanciata con la tutela di valori costituzionali di pari livello, come la dignità della persona, è altrettanto vero che l’embrione non è considerato dall’ordinamento giuridico italiano persona. La Corte costituzionale ha tuttavia salvato il divieto di ricerca scientifica sugli embrioni non più impiegabili a fini procreativi, ritenendo che spetti al legislatore il compito di trovare un punto di equilibrio fra la tutela dell’embrione e le ragioni del progresso scientifico (sent. 84/2016, che riprende quanto sostenuto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Parrillo c. Italia del 27 agosto 2015).
Domande da interrogazione
- Qual è l'importanza della sentenza 162/2014 sulla fecondazione eterologa?
- Come ha influito la sentenza 96/2015 sulle tecniche di procreazione assistita?
- Quali sono le implicazioni etiche e giuridiche della clonazione secondo la normativa italiana?
La sentenza 162/2014 ha dichiarato il divieto di fecondazione eterologa incompatibile con il diritto della coppia di diventare genitori, ritenendo che non ci fossero interessi costituzionali sufficienti a giustificare un trattamento differente rispetto alla fecondazione omologa.
La sentenza 96/2015 ha ampliato l'accesso alle tecniche di procreazione assistita anche alle coppie fertili portatrici di gravi patologie genetiche, consentendo la diagnosi preimpianto per evitare la trasmissione di tali malattie.
La clonazione riproduttiva è vietata dalla Convenzione di Oviedo e dalla legislazione italiana, mentre la clonazione terapeutica solleva dubbi di costituzionalità, poiché la legge 40/2004 vieta la sperimentazione sugli embrioni umani, ma la Corte costituzionale ha riconosciuto la necessità di bilanciare la libertà scientifica con la tutela dell'embrione.