Concetti Chiave
- La giurisprudenza italiana ha riconosciuto i riders come lavoratori autonomi eterorganizzati, inquadrandoli nella disciplina del d.lgs. 81/2015.
- Il legislatore ha modificato l'art. 2.1 d.lgs. 81/2015 per includere anche i lavoratori delle piattaforme digitali, stabilendo requisiti specifici per la loro inquadramento.
- L'ibridismo introdotto dall'art. 2 comma 1 del d.lgs. 81/2015 non amplia il lavoro subordinato, ma estende la disciplina esistente ai collaboratori autonomi eterorganizzati.
- La Corte di Cassazione ha chiarito che l'autonomia è il tipo legale, mentre la disciplina del lavoro subordinato si applica ai collaboratori eterorganizzati senza creare nuove fattispecie lavorative.
- Esiste una difformità tra il nomen iuris del contratto e le reali modalità di applicazione del rapporto lavorativo per i riders e collaboratori autonomi eterorganizzati.
Giurisprudenza e riders
La giurisprudenza del lavoro si è recentemente interessata alla qualificazione giuridica dei riders (Tribunale di Torino, Corte d’Appello di Torino e Corte di Cassazione). Quest’ultima, in particolare, ha avallato la soluzione proposta dalla Corte d’Appello di Torino, riconoscendo che i riders sono lavoratori autonomi ma eterorganizzati: sono, pertanto, inquadrabili nella disciplina prevista dall’art. 2.1 d.lgs. 81/2015. Il punto che la Cassazione non condivide rispetto alla costruzione adottata dalla Corte d’Appello attiene al fatto che tale forma di impiego non costituisce un nuovo tipo di lavoro che si colloca in una posizione intermedia fra autonomia e subordinazione; si configura, invece, come forma giuridica eterorganizzata.
Intervento del legislatore
Nel frattempo, è intervenuto anche il legislatore, modificando l’art. 2.1 d.lgs. 81/2015, stabilendo che la relativa disciplina si applica anche con riferimento alle prestazioni svolte tramite piattaforme digitali (gig economy). Si tratta dunque di una forma di collaborazione autonoma: il legislatore ha voluto precisare che i lavoratori di tali piattaforme possono essere inquadrati in tale forma di lavoro qualora sussistano determinate caratteristiche: prestazione prevalentemente personale, continuativa ed eterorganizzata. (dal committente)
Ibridismo e normativa
L’articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 81/2015 ha introdotto un ibridismo: la riscrittura della collaborazione eterorganizzata non ha ampliato la fattispecie del lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.; esso si è limitato ad estendere ai collaboratori autonomi eterorganizzati l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato.
La Corte di Cassazione ha precisato che il tipo legale è quello dell’autonomia, sebbene si applichi la disciplina ex art. 2094. La corte ha pertanto definito l’art. 2.1 d.lgs. 81/2015 una norma di disciplina: essa, infatti, non crea una nuova fattispecie lavorativa, ma si limita a estendere una disciplina già esistente a una specifica forma di lavoro.
Si crea così una difformità fra il nomen iuris attribuito al contratto e le effettive modalità di applicazione che interessano il rapporto lavorativo.
Domande da interrogazione
- Qual è la posizione della Corte di Cassazione riguardo ai riders?
- Come ha modificato il legislatore la disciplina riguardante i lavoratori delle piattaforme digitali?
- Qual è l'ibridismo introdotto dall’articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 81/2015?
La Corte di Cassazione ha riconosciuto i riders come lavoratori autonomi ma eterorganizzati, inquadrandoli nella disciplina prevista dall’art. 2.1 d.lgs. 81/2015, senza considerare questa forma di impiego come un nuovo tipo di lavoro intermedio tra autonomia e subordinazione.
Il legislatore ha modificato l’art. 2.1 d.lgs. 81/2015 per includere le prestazioni svolte tramite piattaforme digitali, specificando che i lavoratori possono essere inquadrati come collaboratori autonomi eterorganizzati se soddisfano determinate caratteristiche, come la prestazione personale e continuativa.
L'ibridismo consiste nell'estensione della disciplina del lavoro subordinato ai collaboratori autonomi eterorganizzati, senza creare una nuova fattispecie lavorativa, ma applicando una norma di disciplina già esistente a una specifica forma di lavoro.