Concetti Chiave
- La politica ecclesiastica dei Savoia nel Regno di Sardegna mirava a mantenere la religione cattolica come unica religione di Stato, con tolleranza per altri culti.
- Le Leggi eversive del 1866-1867 hanno cercato di sopprimere enti ecclesiastici e trasferire il loro patrimonio allo Stato, riducendo il potere della Chiesa.
- La breccia di Porta Pia nel 1870 ha segnato l'occupazione di Roma e la fine del potere temporale del Papa, integrando Roma nel Regno d'Italia.
- I Patti Lateranensi del 1929 hanno stabilito il riconoscimento dello Stato della Città del Vaticano e regolato i rapporti tra Stato e Chiesa, compreso un risarcimento per le Leggi eversive.
- L'Accordo di Villa Madama del 1984 ha eliminato la religione cattolica come religione di Stato, promuovendo la libertà religiosa e la laicità nel contesto italiano.
Politica ecclesiastica dei Savoia
Nel Regno di Sardegna, la politica ecclesiastica dei Savoia (Carlo Alberto) aveva due scopi:
• Marzo 1848 art. 1 Statuto del Regno di Sardegna, che riprende il codice albertino del 1837:
“la religione cattolica è la sola religione di Stato e gli altri culti esistenti sono tollerati nel rispetto delle leggi”.
• Giugno 1848: Legge Sinneo attenua tale principio, vietando così ogni forma di discriminazione:
la differenza di culto non limita né il godimento dei diritti civili e politici, né l’accesso alle cariche civili e militari.
• Agosto 1848: i membri della Compagnia di Gesù sono privati del diritto di associazione (evoluzione laica della politica ecclesiastica del Regno di Sardegna e anticipazione delle Leggi eversive
• 1861: Proclamazione del Regno d’ Italia
• 1866-1867 – Promulgazione delle Leggi eversive da parte del nuovo governo del Regno d’Italia:
scopo: sopprimere numerosi Enti ecclesiastici, avocandone il patrimonio allo Stato. Il patrimonio della Chiesa si era formato con i lasciti ed i terreni erano affittati senza un vero beneficio a favore degli affittuari (mano morta)
Al Regno d’Italia mancava l’annessione del Veneto e di Roma; per questo si hanno tentativi diplomatici da parte dell’Italia per completare l’unità facendo di Roma la capitale d’Italia, con evidente contrasto di interessi da parte della Chiesa che non intendeva rinunciare al potere temporale
Breccia di Porta Pia
• 20 settembre 1870: Soluzione militare con la breccia di Porta Pia: l’esercito italiano occupa Roma, il conflitto dura pochi minuti e l’esercito pontificio si arrende
• R.D. n° 5093: rinvia ad apposita legge la determinazione delle condizioni per garantire l’indipendenza del Pontefice
Legge delle Guarentigie
• 13 marzo 1871: Legge delle Guarentigie
Scopo: Tutelare l’indipendenza economica della Chiesa, garantire le rendite, l’immunità ed i privilegi del Pontefice in cambio della sottrazione dei beni avvenuta con le Leggi eversive – eversione = sottrazione)
Si tratta di un atto unilaterale mai accettato dalla Santa Sede perché non presentava garanzie di stabilità, dato che avrebbe potuto essere modificata con una legge ordinaria dello Stato italiano, anche se con il carattere di legge fondamentale
Patti Lateranensi e fascismo
Questi difficili rapporti Chiesa-Stato dureranno fino al 1929. Negli anni ‘20 del XX secolo, sale al potere il movimento fascista, sostenuto dal ceto medio, timoroso delle rivendicazioni operaie e contadine a seguito del suffragio universale maschile concesso dal Governo Giolitti. Il regime fascista e la Chiesa stabiliscono una sorta di alleanza dalla quale entrambi traggono beneficio:
▪ per il Fascismo la Chiesa costituiva un elemento di coesione sociale
▪ per la Chiesa, il fascismo costituiva un mezzo per contrastare il liberalismo e il socialismo
• 11 febbraio 1929. stipula dei Patti Lateranensi. Si compongono di tre documenti:
▪ Trattato: riconosce lo Stato della Città del Vaticano su cui è sovrano il Pontefice.
▪ Concordato: regola dettagliatamente i rapporti fra Stato e Chiesa. Esso non prevede intese successive
▪ Convenzione finanziaria: Le leggi eversive avevano spoliato gli enti ecclesiastici ed era necessario provvedere ad un risarcimento
Con tre leggi di attuazione, il contenuto del trattato viene riportato nell’ordinamento italiano con tre leggi di attuazione:
▪ n° 810: esecuzione del Trattato e del Concordato
▪ n° 847: riconoscimento degli effetti civili del matrimonio religioso e delle sentenze ecclesiastiche di nullità e di dispensa
▪ n° 848: enti ecclesiastici e amministrazione dei patrimoni destinati al culto
Contenuto del trattato
▪ 1) La religione cattolica apostolica e romana è la sola religione dello Stato
▪ 2) Gli enti centrali delle Chiesa sono autonomi
▪ 3) Riconoscimento della sovranità internazionale della Santa Sede
▪ 4) Nascita della Città del Vaticano (ma l’Italia provvede ai servizi pubblici)
▪ 5) La persona del Pontefice è sacra ed inviolabile, come quella del Re
▪ 6) Riconoscimento dell’efficacia giuridica delle sentenze emanate dalle autorità ecclesiastiche riguardanti personale ecclesiastico
▪ 7) La Santa Sede è proprietaria delle basiliche, edifici immobili ed istituti pontifici
▪ 8) Alla Santa Sede è riconosciuto il diritto di arbitrato internazionale, il suo territorio è inviolabile
▪ 9) Roma è riconosciuta capitale d’ Italia
• Legge n° 1159/1929: disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello stato e sul matrimonio celebrato dai ministri di tali culti. Tali norme sono ancora oggi valide per le confessioni che non siglato alcuna intese o che non sono citate nel nuovo concordato del 1984.
Costituzione repubblicana e rapporti Stato-Chiesa
• 1° gennaio 1948: entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Vengono sanciti alcuni principi inviolabili, ma la disciplina dei rapporti Stato-Chiesa del 1929 resta immutata. Ecco perché spesso la Corte Costituzione ha dichiarato incostituzionali alcune norme delle Leggi n° 810, n° 847 e n° 848, perché contrarie alla Costituzione stessa. Il Concilio Vaticano II, ha comunque operato un profondo rinnovamento in tal senso (Costituzione pastorale “Gaudium et spes”): i rapporti si devono ispirare ad una separazione fra Chiesa Cattolica e la comunità politica e fra le due Istituzioni deve esistere una collaborazione che garantisca i diritti fondamentali del cittadino e del fedele.
Nuovo concordato del 1984
• Il 18 febbraio 1984, la Santa Sede e lo Stato italiano siglano un nuovo concordato – Accordo di Villa Madama – che recepisce i concetti espressi dal Concilio Vaticano II e prende atto dei nuovi mutamenti avvenuti nella società italiana: la religione cattolica non è più religione di stato, in ossequio al prioncipio di libertà religiosa e al principio di laicità.
Domande da interrogazione
- Quali erano gli obiettivi principali della politica ecclesiastica dei Savoia nel Regno di Sardegna?
- Quali furono le conseguenze della Breccia di Porta Pia del 1870?
- Cosa prevedevano i Patti Lateranensi del 1929?
- In che modo la Costituzione repubblicana del 1948 ha influenzato i rapporti tra Stato e Chiesa?
- Quali cambiamenti ha portato il nuovo concordato del 1984?
La politica ecclesiastica dei Savoia mirava a stabilire la religione cattolica come unica religione di Stato, pur tollerando altri culti, e a garantire che la differenza di culto non limitasse i diritti civili e politici (Marzo e Giugno 1848).
La Breccia di Porta Pia portò all'occupazione di Roma da parte dell'esercito italiano e alla necessità di stabilire condizioni per garantire l'indipendenza del Pontefice, segnando un punto di svolta nei rapporti tra Stato e Chiesa.
I Patti Lateranensi riconoscevano la sovranità della Santa Sede, stabilivano la religione cattolica come unica religione dello Stato e regolavano i rapporti tra Stato e Chiesa, includendo anche un risarcimento per i beni ecclesiastici sottratti (11 febbraio 1929).
La Costituzione del 1948 ha sancito principi inviolabili, ma ha mantenuto immutati i rapporti stabiliti nel 1929, portando a conflitti con la Corte Costituzionale riguardo a norme ritenute incostituzionali.
Il nuovo concordato del 1984 ha segnato un cambiamento significativo, affermando che la religione cattolica non è più religione di Stato, in linea con i principi di libertà religiosa e laicità, come indicato dal Concilio Vaticano II.