Concetti Chiave
- Il divieto di approvazione in commissione si applica alle leggi di delegazione, limitando così le materie oggetto di delega legislativa.
- Il decreto legislativo, emanato dal governo, richiede l'acquisizione del parere parlamentare prima della sua adozione definitiva.
- La delegazione legislativa prevede una costante compartecipazione tra Parlamento e governo, con possibilità di correzioni successive.
- I decreti del governo in caso di guerra possono essere adottati senza criteri direttivi predeterminati, ma non possono violare la Costituzione.
- Il conferimento dei poteri al governo in stato di guerra è temporaneo e deve corrispondere alla durata dello stato stesso.
Divieto di approvazione in commissione
Per le leggi di delegazione vale il divieto di approvazione in commissione in sede legislativa (art. 72.4 Cost.).
Inoltre, esistono limiti (impliciti) alle materie che possono formare oggetto di delega legislativa: in particolare, si ritengono sottratte alla possibilità di delega tutte quelle leggi che presuppongono l’alterità istituzionale, ossia la necessaria distinzione dei ruoli fra Parlamento e governo (ciò che si verifica, ad esempio, nella maggior parte dei casi individuati nell’art. 72.4).
Procedura del decreto legislativo
Il decreto legislativo è l’atto che il governo adotta in attuazione della legge di delegazione, deliberato dal Consiglio dei ministri ed emanato dal presidente della Repubblica (art. 14 l. 400/1988).
In genere le leggi di delegazione prevedono che il governo, prima di esercitare la delega, debba acquisire il parere parlamentare delle competenti commissioni permanenti delle Camere o di apposite commissioni bicamerali (eventualmente con un secondo passaggio in commissione nel caso in cui il governo non intenda conformarsi al parere). Per lo più le leggi di delegazione attribuiscono al governo la facoltà di adottare, entro un termine successivo, decreti correttivi e integrativi, che modificano cioè i decreti legislativi già adottati sulla base della medesima delegazione. Ciò comporta che l’esercizio del potere conferito dal Parlamento non si esaurisce con l’adozione di quei decreti legislativi, ma si protrae fino alla scadenza di quel termine ulteriore.
Procedimento di delegazione legislativa
Nella prassi, la delegazione legislativa è diventata un procedimento a costante compartecipazione Parlamento-governo: nel senso che l’iniziativa è in genere governativa; poi il Parlamento discute e approva la legge di delegazione; quindi il governo predispone uno schema di decreto legislativo che deve essere esaminato dalle Camere; infine il governo delibera definitivamente, di solito accogliendo in larga misura le indicazioni parlamentari (anche se resta libero di non farlo), con la possibilità di intervenire anche in seguito per «correggere» le disposizioni del decreto.
Decreti del governo in caso di guerra
Un particolare tipo di fonte delegata sono i decreti del governo in caso di guerra (art. 78 Cost.). Essi possono essere adottati previa deliberazione da parte del Parlamento dello stato di guerra (dichiarato dal presidente della Repubblica: art. 87 Cost.) e sulla scorta di un conseguente atto di conferimento dei «poteri necessari». Tale conferimento attribuisce al governo il potere di adottare atti con forza di legge che, comunque, non possono ritenersi abilitati a derogare a qualsiasi disposizione della Costituzione. A differenza della delega legislativa, i principi e i criteri direttivi possono non essere predeterminati, come pure la durata del conferimento, che tuttavia deve essere rapportato alla durata dello stato di guerra.
Domande da interrogazione
- Qual è il divieto di approvazione in commissione per le leggi di delegazione?
- Qual è la procedura per l'adozione di un decreto legislativo?
- Come avviene la compartecipazione tra Parlamento e governo nella delegazione legislativa?
- Quali sono le caratteristiche dei decreti del governo in caso di guerra?
Per le leggi di delegazione, è vietata l'approvazione in commissione in sede legislativa, come stabilito dall'art. 72.4 della Costituzione.
Il decreto legislativo è adottato dal governo in attuazione della legge di delegazione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e emanazione da parte del presidente della Repubblica, come indicato nell'art. 14 della legge 400/1988.
Nella prassi, la delegazione legislativa prevede un procedimento di compartecipazione, dove l'iniziativa è governativa, il Parlamento approva la legge di delegazione, e il governo prepara uno schema di decreto legislativo da esaminare dalle Camere.
I decreti del governo in caso di guerra possono essere adottati previa deliberazione parlamentare e conferimento di poteri necessari, ma non possono derogare alla Costituzione e non richiedono principi e criteri direttivi predeterminati.