Concetti Chiave

  • I decreti legge sono provvedimenti temporanei con forza di legge, adottati dal governo in casi di necessità e urgenza.
  • Possono essere emanati solo in situazioni che richiedono interventi rapidi, non limitate a eventi imprevisti.
  • Devono essere presentati alle Camere per la conversione in legge il giorno stesso della loro adozione.
  • I decreti legge hanno una durata di 60 giorni e decadono se non convertiti in legge entro questo termine.
  • Non possono conferire deleghe legislative né trattare materie riservate all'assemblea, eccetto alcune eccezioni in ambito elettorale.

Il potere dei decreti legge

Il governo, quando ricorrano determinati presupposti, può adottare decreti legge. Essi sono provvedimenti provvisori con forza equiparata alla legge ordinaria, deliberati dal Consiglio dei ministri ed emanati dal presidente della Repubblica. Secondo una lettura rigorosa, i decreti legge dovrebbero contenere non già norme generali e astratte, bensì misure concrete e immediatamente applicabili (appunto provvedimenti). Tuttavia, nella prassi hanno assunto i più svariati contenuti, divenendo strumento di legislazione concorrente a quella ordinaria, al punto da indurre la Corte costituzionale a intervenire più volte.

Condizioni e limiti dei decreti

Potere non previsto in questa forma da alcun’altra costituzione, a eccezione di quella spagnola del 1978, la decretazione del governo è circondata però da una serie di condizioni e limiti quanto al procedimento e all’efficacia dell’atto. In base all’art. 77 Cost., il decreto legge:

- può essere adottato solo «in casi straordinari di necessità e urgenza»; tali presupposti, però, sono normalmente interpretati in senso ampio, non limitati solamente a eventi imprevisti ma anche a situazioni che, non potendo essere risolte mediante il procedimento legislativo parlamentare, richiedono a giudizio del governo interventi rapidi;

- deve essere presentato alle Camere per la conversione in legge lo stesso giorno in cui è adottato e le Camere, anche se sciolte, si riuniscono entro i successivi 5 giorni;

- dura solo 60 giorni e ha dunque efficacia provvisoria; se non è convertito in legge, la perde sin dall’inizio (decade ex tunc).

Disciplina e prescrizioni aggiuntive

Integrano la disciplina dell’art. 77 le prescrizioni dell’art. 15 della l. 400/1988, da considerarsi riproduttive di altrettanti principi costituzionali, in base alle quali i decreti legge non possono conferire deleghe legislative ex art. 76 Cost.; provvedere nelle materie che l’art. 72.4 Cost. riserva all’approvazione dell’assemblea (ma in materia elettorale sono ritenuti legittimi decreti attinenti al procedimento preparatorio e allo svolgimento delle elezioni).

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le condizioni necessarie per l'adozione di un decreto legge?
  2. Un decreto legge può essere adottato solo in "casi straordinari di necessità e urgenza", interpretati in senso ampio, e deve essere presentato alle Camere per la conversione in legge lo stesso giorno della sua adozione (art. 77 Cost.).

  3. Qual è la durata e l'efficacia di un decreto legge?
  4. Un decreto legge ha una durata di 60 giorni e un'efficacia provvisoria; se non viene convertito in legge entro questo termine, perde efficacia retroattivamente (decade ex tunc).

  5. Quali limitazioni esistono riguardo ai contenuti dei decreti legge?
  6. I decreti legge non possono conferire deleghe legislative e non possono trattare materie riservate all'approvazione dell'assemblea, salvo alcune eccezioni in materia elettorale (art. 15 della l. 400/1988).

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