Concetti Chiave
- Negli anni settanta, la contrattualizzazione del lavoro pubblico ha trasformato il rapporto tra amministrazione e dipendente, passando da una relazione non paritaria a un modello tendenzialmente paritario.
- La legge stabilisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e le dotazioni organiche, secondo quanto previsto dall'art. 97 della Costituzione e dall'art. 2.1 del d.lgs. 165/2001.
- Le recenti riforme hanno spostato l'equilibrio tra legge e contratto, alternando periodi di maggiore disciplina legislativa e contrattuale nel lavoro pubblico.
- La giurisdizione per le controversie nel lavoro pubblico è passata dal giudice amministrativo a quello ordinario, confermando la validità del sistema processuale previsto dal d.lgs. 165/2001.
- Il d.lgs. 165/2001 consente che le disposizioni di legge possano essere derogate in materia di contrattazione collettiva, limitando ulteriori applicazioni della legge per le parti derogate.
Contrattualizzazione del lavoro
Evoluzione della contrattualizzazione
A partire dagli anni settanta dello scorso secolo, la disciplina inerente il lavoro pubblico è stata riformata. In poco tempo, non solo si è arrivati alla contrattualizzazione del rapporto di lavoro nel settore pubblico (tranne che per gli aspetti strettamente organizzativi), ma lo si è fatto operando un rinvio «mobile» (rinvio alla fonte, non alla disposizione) ai contratti stipulati fra le organizzazioni dei lavoratori e la rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. Dal diritto amministrativo si è approdati così al diritto del lavoro. Da un diritto basato su una relazione non paritaria fra amministrazione e dipendente pubblico si è passati a un diritto che poggia invece su un rapporto di tendenziale parità (secondo la formula classica del diritto privato: lo scambio di reciproche utilità e la tutela della parte debole).
Ruolo della legge e della giurisdizione
Alla legge (o meglio, ai «principi generali fissati da disposizioni di legge»), stante la riserva relativa dell’art. 97 Cost., spetta disciplinare «le linee fondamentali di organizzazione degli uffici», «gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi», «le dotazioni organiche complessive» (art. 2.1 d.lgs. 165/2001).
Coerentemente si è passati, in caso di controversie, dalla giurisdizione del giudice amministrativo alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La Corte costituzionale (in particolare con le sentt. 313/1996 e 309/1997) ha riconosciuto legittimo il sistema processuale disciplinato dall’art. 63 del d.lgs. 165/2001.
Riforme recenti e privatizzazione
Le recenti riforme della pubblica amministrazione hanno confermato la scelta di fondo della «privatizzazione», ma definito in modo diverso il rapporto fra legge e contratto: prima recuperando un maggior spazio per la disciplina legislativa (l. 15/2009 e d.lgs. 150/2009); poi spostando di nuovo l’equilibrio a favore della disciplina contrattuale (l. 124/2015 e d.lgs. 75/2017). L’attuale formulazione dell’art. 2.2 del d.lgs. 165/2001 prevede che le disposizioni di legge «possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva… e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili».
Domande da interrogazione
- Qual è stata l'evoluzione della contrattualizzazione del lavoro pubblico dagli anni settanta?
- Qual è il ruolo della legge nella disciplina del lavoro pubblico?
- Come sono cambiate le recenti riforme riguardo al rapporto tra legge e contratto nel settore pubblico?
A partire dagli anni settanta, il lavoro pubblico ha visto una riforma significativa, passando da un rapporto non paritario tra amministrazione e dipendente a uno basato su una tendenziale parità, con la contrattualizzazione del rapporto di lavoro e un rinvio ai contratti stipulati tra le organizzazioni dei lavoratori e le pubbliche amministrazioni.
La legge, in base ai principi generali fissati da disposizioni di legge, deve disciplinare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e le dotazioni organiche, come stabilito dall'art. 97 Cost. e dall'art. 2.1 del d.lgs. 165/2001.
Le recenti riforme hanno confermato la privatizzazione del lavoro pubblico, alternando il rapporto tra legge e contratto: inizialmente si è dato più spazio alla disciplina legislativa, mentre successivamente si è ripristinato un equilibrio a favore della contrattazione collettiva, come indicato nell'attuale formulazione dell'art. 2.2 del d.lgs. 165/2001.