Concetti Chiave
- Il contratto di trasporto è considerato un contratto a favore di terzi, dove il destinatario delle merci non coincide con il mittente, secondo l'art. 1411 c.c.
- Il terzo, ovvero il destinatario, acquista diritti sui beni solo al momento della consegna, non al momento della stipulazione del contratto.
- Il contratto di trasporto è caratterizzato da una struttura trilaterale, coinvolgendo mittente, vettore e destinatario delle merci.
- Il destinatario ha il diritto di richiedere il risarcimento per danni al vettore solo dopo che le merci sono arrivate a destinazione o il termine di consegna è scaduto.
- In caso di perdita o avaria delle merci, solo il destinatario può agire nei confronti del vettore per il risarcimento, non il mittente.
Contratto a favore di terzi
Il contratto di trasporto nel quale il destinatario delle merci non coincide con il mittente è qualificato dall’orientamento dottrinale prevalente come contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.).
La suddetta disposizione prevede che la stipulazione a favore di un terzo sia valida qualora lo stipulante abbia interesse all’esecuzione della prestazione. Il secondo comma stabilisce che, «salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione». Ai sensi dell’art. 1411, dunque, il terzo acquista i diritti derivanti dal contratto a favore di terzi al momento della stipulazione. Ciò non avviene nel contratto di trasporto caratterizzato da trilateralità: in questo caso, infatti, il terzo (destinatario delle merci) acquisisce i diritti sui beni solo al momento in cui questi gli sono consegnati.
In sintesi, il contratto di trasporto presenta spesso una struttura trilaterale perché in esso generalmente interviene, oltre al mittente e al vettore, il beneficiario delle merci (che non è mai parte contrattuale né in senso formale né dal punto di vista sostanziale).
Diritti del destinatario
L’articolo 1689 del Codice civile prevede che i diritti nascenti dal contratto di trasporto spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scadute il termine entro cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore.
In caso di perdita o avaria delle merci, l’azione di risarcimento del danno nei confronti del vettore spetta al destinatario, non al mittente. Il trasferimento dei diritti attribuisce al destinatario la legittimazione ad agire nei confronti del vettore per il risarcimento dei danni.
Il destinatario delle merci che non coincide con il mittente, dunque, gode della prerogativa di richiedere il risarcimento del danno al vettore a partire dal momento in cui le merci sono giunte presso la destinazione predeterminata o, comunque, una volta superato il termine fisso entro cui la consegna si sarebbe dovuta effettuare.
Domande da interrogazione
- Qual è la definizione di contratto a favore di terzi nel contesto del trasporto?
- Quando acquista diritti il destinatario delle merci?
- Chi ha diritto a richiedere il risarcimento in caso di danno alle merci?
Il contratto di trasporto in cui il destinatario delle merci non coincide con il mittente è considerato un contratto a favore di terzi, secondo l'art. 1411 c.c., che stabilisce che il terzo acquista diritti al momento della stipulazione, ma nel caso del trasporto, solo al momento della consegna delle merci.
Il destinatario acquista i diritti derivanti dal contratto di trasporto solo quando le merci gli vengono consegnate, come stabilito dall'art. 1689 del Codice civile, e non al momento della stipulazione del contratto.
In caso di perdita o avaria delle merci, il diritto di richiedere il risarcimento del danno spetta al destinatario, non al mittente, poiché il destinatario è legittimato ad agire nei confronti del vettore per il risarcimento a partire dal momento in cui le merci arrivano a destinazione.