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Concetti Chiave

  • Il diritto di voto in Italia, sancito dall'articolo 48 della Costituzione, è un diritto politico universale e una conquista storica post-fascista, ampliato dal referendum del 1946.
  • Il voto è definito come personale, uguale, libero e segreto, garantendo che ogni cittadino possa esprimere la propria volontà senza deleghe o pressioni esterne.
  • La libertà del voto è tutelata da divieti di propaganda due giorni prima delle elezioni, per permettere una riflessione autonoma da parte degli elettori.
  • Il diritto di voto può essere limitato in casi specifici, come incapacità civile o condanna penale, che impediscono la partecipazione politica.
  • L'articolo 51 della Costituzione garantisce l'accesso alle cariche pubbliche a tutti i cittadini in condizioni di uguaglianza, promuovendo le pari opportunità tra uomini e donne.

Il diritto di voto

Il diritto di voto, espletato dall’articolo 48 della Costituzione italiana, si configura come diritto politico per eccellenza. Nel nostro ordinamento democratico rappresentativo, il diritto di voto si configura come diritto universale e, soprattutto, come conquista da parte dei costituenti (tramite il referendum del 2 giugno del 1946) e presupposto fondamentale dell’assetto istituito in seguito alla termine del ventennio fascista, durante il quale tutti i diritti, specialmente quello di voto, erano stati ristretti e limitati. Prima del referendum del 1946, erano partecipi dell’individuazione della priorità dell’andamento politico solo coloro che facevano parte delle classi più abbienti. In seguito al suddetto referendum, il diritto di voto fu estremamente ampliato e svincolato da ogni appartenenza a una specifica classe sociale. Tramite il trattato di Maastricht (1992) emerse inoltre il concetto di «cittadino dell’Unione europea», la cui nascita ha implicato la possibilità, per ogni cittadino membro dell’Ue, di votare anche in un Paese diverso dal proprio, con l’unico requisito fondamentale di essere residente del suddetto Paese (ciò vale a livello degli enti locali, i quali legittimano organi amministrativi che svolgono limitate e rilevanti funzioni che attengono un determinato territorio, e a livello internazionale, dunque per l’elezione del Parlamento europeo).

Caratteristiche del voto

L’articolo 48 della Costituzione definisce il voto «personale, uguale, libero e segreto».

Il voto è personale poiché esso si configura come diritto individuale e indisponibile, che non può essere delegato a nessuno. Sebbene la delega provvisoria di molte funzioni inerenti i diritti fondamentali, come ad esempio quello di proprietà, sia possibile, non è ammesso in alcun caso il voto per procura: nessuno può delegare ad altri l’espressione della propria volontà politica.

Il voto, inoltre, è uguale. La possibilità di un voto di incidere sull’andamento politico è analoga alla possibilità attribuita al voto espresso da un altro soggetto: non esistono dunque voti che possano esercitare una rilevanza maggiore rispetto ad altri. Tale concezione, oggi considerata ovvia, in passato non era accolta: si prevedeva che i voti avessero una determinata rilevanza in base a chi li avesse espressi. Lo schema vigente in precedenza è oggi adottato solo a livello parlamentare, nell’ambito delle quali il voto del presidente ha una valenza maggiore rispetto a quello espresso dai deputati e dei senatori.

L’articolo 48 definisce il voto «libero». Tale accezione implica che il suo esercizio deve essere pienamente frutto dell’autonoma valutazione di ogni cittadino: non possono sussistere elementi, quali minacce, pressioni o intimidazioni, che si propongano di traviare la volontà popolare.

Libertà e segretezza del voto

Tale libertà deve essere sempre conforme alle campagne propagandarie, delle quali è prevista un’assoluta sospensione due giorni prima delle votazioni, in modo da dare ad ogni cittadino la possibilità di riflette e scegliere autonomamente.

Il voto, infine, è segreto. La segretezza del voto è la vera ed effettiva garanzia della libertà dell’elettore, il quale non è tenuto a dire a nessuno, a meno che non lo voglia, quale sia stata la propria preferenza.

Dovere civico e storia

L’articolo 48 definisce inoltre l’esercizio del diritto di voto un «dovere civico». L’accostamento del termine «dovere» all’aggettivo «civico» rappresenta un compromesso tra i giuristi convinti che, configurandosi come diritto inalienabile e imprescrittibile, il voto non potesse essere definito un dovere, e coloro che, invece, sostenevano la necessità di incentivare tutti i cittadini ad esprimere le proprie preferenze in sede elettorale. La concezione del voto come libera espressione dell’individualità di ogni cittadino all’interno della società ha subito delle modificazioni nel corso della storia giurisprudenziale italiana. In passato, la partecipazione al voto da parte dei cittadini veniva ufficializzata nel certificato di buona condotta, in cui venivano annotati, sulla base di informazioni o di controlli da parte della polizia, tutti i comportamenti e le caratteristiche principali di ogni soggetto. Tale documento, poi abolito poiché considerato illegittimo, restringeva enormemente la libertà dell’esercizio del diritto di voto.

Limitazioni al diritto di voto

L’ultimo comma dell’articolo 48 precisa che il voto non può essere proibito, eliminato o sospeso per nessuno, sebbene ciò possa avvenire in specifici casi, quali incapacità civile (dunque per soggetti non in grado di intendere e di volere), sentenza penale irrevocabile (in tal caso, alla reclusione carceraria si affianca l’interdizione, la quale prevede l’impossibilità di ricoprire incarichi pubblici o di esercitare il diritto di voto) e l’indegnità morale (che implica la precedente assunzione di comportamenti che, oltre a concretizzare reati, abbiano determinato l’emergere di condotte le quali facciano ritenere il soggetto «indegno» di partecipare alla crescita politica della comunità).

Accesso alle cariche pubbliche

Ex articolo 51, è stato stabilito che «tutti i cittadini di qualunque sesso possono accedere a cariche pubbliche in un’assoluta condizione di e eguaglianza». L’articolo 51 è stato emendato all’inizio degli anni 2000, comprendendo un’ulteriore precisazione: a tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è l'importanza storica del diritto di voto in Italia?
  2. Il diritto di voto, sancito dall'articolo 48 della Costituzione italiana, rappresenta una conquista fondamentale dopo il ventennio fascista, dove i diritti erano limitati. È stato ampliato tramite il referendum del 2 giugno 1946, rendendolo universale e svincolato da classi sociali.

  3. Quali sono le caratteristiche fondamentali del voto secondo la Costituzione?
  4. L'articolo 48 definisce il voto come «personale, uguale, libero e segreto», garantendo che ogni cittadino possa esprimere la propria volontà politica senza deleghe, con pari rilevanza per ogni voto e senza pressioni esterne.

  5. In che modo il voto è considerato un dovere civico?
  6. Il voto è definito un «dovere civico» per incentivare la partecipazione dei cittadini, bilanciando la sua natura di diritto inalienabile con l'importanza di esprimere preferenze in sede elettorale.

  7. Quali sono le limitazioni al diritto di voto previste dalla Costituzione?
  8. Il diritto di voto può essere limitato in casi specifici, come incapacità civile, sentenza penale irrevocabile o indegnità morale, che impediscono a un soggetto di partecipare alla vita politica.

  9. Come viene garantito l'accesso alle cariche pubbliche in Italia?
  10. L'articolo 51 stabilisce che tutti i cittadini, indipendentemente dal sesso, possono accedere a cariche pubbliche in condizioni di eguaglianza, con la Repubblica che promuove le pari opportunità tra donne e uomini.

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