Concetti Chiave
- Le fonti principali del diritto del lavoro sono la legge e il contratto collettivo, entrambe con una forte valenza normativa.
- Il concorso di fonti si verifica quando un istituto è regolato da entrambe le fonti, con possibilità di configurazioni spontanee, non conflittuali o conflittuali.
- I contratti collettivi non possono peggiorare le condizioni di lavoro stabilite dalla legge, che può essere modificata solo in senso migliorativo.
- I conflitti tra legge e contrattazione richiedono principi di risoluzione distinti per il lavoro privato e pubblico.
- I confini di competenza tra legge e contratto collettivo sono fluidi e soggetti a cambiamenti, creando continui conflitti di potere fra le istituzioni.
Fonti del diritto del lavoro
Le principali fonti del diritto del lavoro sono legge e contratto collettivo. I confini di competenza fra queste due fonti sono fluide e in costante cambiamento: ognuna cerca di ampliare il proprio raggio di azione a discapito dell’altra e ciò dà vita a numerosi conflitti di potere fra le istituzioni statali.
Entrambe hanno una forza normativa molto rilevante: la legge è espressione della volontà popolare incarnata nel Parlamento; la contrattazione collettiva è protetta dall’art. 39 Cost.
La legge può intervenire per proteggere gli interessi generali, ma il suo intervento deve essere limitato: esso non può espropriare in maniera permanente l'autonomia collettiva.
Concorso di fonti
Spesso, accade che un singolo istituto sia regolato da fonti in parte legislative, in parte collettive: ciò dà vita al cosiddetto «concorso di fonti ». Può anche accadere che una materia sia disciplinata soltanto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Il concorso può configurarsi in diversi modi:
- spontaneo o promosso da apposite norme legali di rinvio;
- non conflittuale, quando le due fonti regolano due aspetti diversi del medesimo istituto, oppure quando la legge demanda la disciplina di una materia alla contrattazione e questa attua in modo rispettoso il programma stilato dalla fonte delegante;
- conflittuale, quando, nell'ipotesi di concorso spontaneo, le due fonti si sovrappongono dettando discipline diverse sullo stesso oggetto (se, ad esempio, la legge assegna quattro settimane di ferie annuali e il contratto collettivo ne prevede cinque).
Conflitti e risoluzioni
Il concorso è conflittuale anche se la legge affida alla contrattazione il compito di regolare un istituto e la fonte delegata oltrepassa i limiti posti dalla legge: l’ipotesi sussisterebbe se, ad esempio, il contratto collettivo abolisse il periodo di comporto per malattia o lo diminuisse.
In sostanza, i CCNL non possono derogare le fonti legislative al fine di peggiorare le condizioni di lavoro: la legge può essere modificata solo in senso migliorativo, mai peggiorativo.
Per risolvere i conflitti fra legge e contrattazione, i giuristi hanno individuato alcuni principi, che però sono diversi per il lavoro privato e per quello pubblico.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali fonti del diritto del lavoro?
- Come si configura il concorso di fonti nel diritto del lavoro?
- Quali sono i limiti della contrattazione collettiva rispetto alla legge?
Le principali fonti del diritto del lavoro sono la legge e il contratto collettivo, entrambe con una forte valenza normativa. La legge rappresenta la volontà popolare espressa dal Parlamento, mentre la contrattazione collettiva è tutelata dall'art. 39 della Costituzione.
Il concorso di fonti può manifestarsi in modi diversi: può essere spontaneo o promosso da norme legali, non conflittuale quando le fonti regolano aspetti diversi dello stesso istituto, o conflittuale quando si sovrappongono con discipline diverse sullo stesso oggetto.
I contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) non possono derogare le fonti legislative in modo da peggiorare le condizioni di lavoro; la legge può essere modificata solo in senso migliorativo, mai peggiorativo.