Concetti Chiave
- I contratti collettivi e individuali non possono derogare alle norme eteronome, come la legge, per proteggere i diritti dei lavoratori.
- L'inderogabilità della legge è automatica: i contratti che eccedono i limiti legali sono considerati nulli parzialmente e sostituiti dalla norma violata.
- Per i contratti individuali, l'aderenza ai contratti collettivi è obbligatoria, e le clausole difformi sono nulle e sostituite automaticamente dalla normativa collettiva.
- I patti individuali che rimuovono diritti garantiti da norme eteronome sono nulli, anche se prevedono compensazioni come maggiore retribuzione per meno ferie.
- Nella pubblica amministrazione, l'inderogabilità vale anche in melius, impedendo trattamenti economici superiori a quelli contrattuali stabiliti.
Contratti collettivi e individuali
Così come il contratto collettivo non può derogare in peius alla legge, allo stesso modo la contrattazione individuale non può derogare alle fonti eteronome: legge e contratti collettivi.
Se tali fonti non fossero imperative e inderogabili, le parti potrebbero dar vita a patti individuali nei quali prevarrebbe, inevitabilmente, il contraente più forte: il datore di lavoro.
Per neutralizzare questo rischio, il diritto del lavoro si fonda sulla negazione dell'autonomia individuale del lavoratore, perché la sua concessione consentirebbe al datore di prevaricare.
Inderogabilità delle fonti
L’inderogabilità è garantita in modo diverso per legge e contrattazione collettiva.
Nel primo caso è sufficiente fare riferimento all’art. 1418 c.c., il quale stabilisce che «il contratto è nullo se contrario a norme imperative»; in base a questa disposizione, l’inderogabilità della legge è assicurata in maniera automatica: per farla valere basterà dimostrare che il contratto individuale ecceda i limiti legali. La clausola incriminata è affetta da nullità parziale e sostituita di diritto dalla norma legale violata. Ovviamente, i patti individuali aventi contenuto migliorativo sono validi.
L’inderogabilità della contrattazione collettiva da parte di quella individuale è meno facile da garantire: entrambi gli atti sono di natura contrattuale; per questo, in teoria, solo l’intervento della legge potrebbe stabilire una relazione di gerarchia. In pratica, però, l’art. 2077 c.c. impone ai contratti individuali l’obbligo di uniformarsi a quelli collettivi. Esso, inoltre, sancisce la nullità parziale delle clausole difformi e la loro sostituzione automatica con la norma contrastata, salvo che prevedano trattamenti più favorevoli ai prestatori di lavoro.
Nullità dei patti individuali
In virtù dell’inderogabilità delle fonti lavoristiche eteronome da parte dei contratti individuali, si considerano nulli tutti i patti individuali che comportino la rimozione dei diritti da queste previsti: ciò vale anche se il patto prevede una compensazione (ad esempio più retribuzione per meno ferie: il diritto al riposo è riconosciuto e garantito dalla legge).
La regola dell’inderogabilità è vigente anche nel lavoro pubblico, ma con un’importante differenza: qui, essa vale anche in melius. È vietato attribuire trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal contratto collettivo.
Domande da interrogazione
- Qual è il principio di inderogabilità nel contratto collettivo e individuale?
- Come viene garantita l'inderogabilità delle fonti legali?
- Quali sono le conseguenze dei patti individuali che rimuovono diritti previsti dalla legge?
Il contratto collettivo e la contrattazione individuale non possono derogare in peius alle leggi e ai contratti collettivi, per evitare che il datore di lavoro possa prevaricare sul lavoratore (testo).
L'inderogabilità delle fonti legali è garantita dall'art. 1418 c.c., che stabilisce la nullità dei contratti contrari a norme imperative, assicurando che eventuali clausole difformi siano sostituite dalla norma legale violata (testo).
I patti individuali che rimuovono diritti previsti dalle fonti lavoristiche eteronome sono considerati nulli, anche se prevedono compensazioni, come una maggiore retribuzione per meno ferie, poiché il diritto al riposo è garantito dalla legge (testo).