Concetti Chiave
- Le trattative sono fondamentali per negoziare il contenuto del contratto e richiedono la buona fede da parte delle parti coinvolte.
- La responsabilità precontrattuale si attiva quando una parte interrompe ingiustificatamente le trattative, causando danni all'altra parte.
- Il contratto si considera concluso quando il proponente riceve l'accettazione della proposta, secondo l'articolo 1326 del codice civile.
- La proposta può essere revocata prima che il proponente riceva l'accettazione, e perde efficacia in caso di morte o incapacità del proponente.
- Nei contratti standard, le condizioni sono imposte dall'impresa e non sono negoziabili, con specifiche norme a tutela del contraente debole.
Trattative e responsabilità precontrattuale
Per giungere alla stipulazione del contratto, è necessario un periodo di trattative, allo scopo di negoziare il contenuto degli accordi in formare e di svolgere eventuali accertamenti legali e tecnici volti a valutare la convenienza dell’affare.
Durante questo periodo, entrambe le parti devono comportarsi secondo buona fede. Art 1337. Se violano questa regola, incorrono in un particolare tipo di responsabilità (responsabilità precontrattuale).
In particolare trasgredisce qst obbligo la parte che, avendo le trattative raggiunto un punto tale da determinare un ragionevole affidamento circa la conclusione del contratto, le interrompa senza giustificato motivo: naturalmente dovrà risarcire all’altra parte le spese che qst ultima fosse stata indotta a sostenere.
Culpa in contrahendo e risarcimento
La responsabilità precontrattuale (culpa in contrahendo)
In caso di non osservanza dei doveri imposti dalla legge si viene a ledere un interesse della parte diverso da quello a ricevere la prestazione oggetto del prefigurato e poi perfezionato contratto: un tale interesse sarebbe divenuto giuridicamente rilevante se il contratto fosse stato concluso perché solo in tal le parti acquistano diritti alla prestazione.
Quindi la parte che sia stato vittima abusiva interruzione delle trattativa, può lamentare la lesione dell’interesse o il cd interesse negativo dovuto alle spese procurate e alla perdita di tempo.
Il risarcimento dovuto in caso di colpa in contrahendo, deve essere determinato in relazione alle spese e alle perdite connesse alle trattative (danno emergente) e al vantaggio che la parte avrebbe conseguito se si fosse dedicato ad altre contrattazioni (lucro cessante).
Proposta e accettazione nel contratto
Il momento perfezionativo del contratto
Se consideriamo il procedimento di formazione del contratto, due sono gli atti fondamentali su cui richiamare l’attenzione.
Uno è l’atto con il quale il procedimento inizia, la proposta; l’altro quello con cui si conclude, l’accettazione.
Questi due elementi non costituiscono negozio, ma momenti che precedono il perfezionamento del contratto, x questo sono detti prenegoziali e sono entrambi manifestazioni di volontà unilaterali.
Secondo l’art 1326 il contratto si considera concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione della proposta comunicatagli dalla controparte ed in particolare il contratto si considera perfezionato se la dichiarazione di accettazione pervenga all’indirizzo del proponente (presunzione legale di conoscenza)(art.1335).
V. art. 1327 e 1333
Revocabilità e intrasmissibilità della proposta
Revocabilità e intrasmissibilità della proposta
Poiché il negozio non si forma se non con l’incontro delle parti, proposta e accettazione possono essere ritirate mediante un atto uguale o contrario chiamato revoca. Art. 1328
La revoca della proposta impedisce la conclusione del contratto purché sia stata emessa e trasmessa prima che il proponente abbia avuto conoscenza dell’accettazione della controparte.
La revoca dell’accettazione non ha effetto se non giunge a conoscenza del proponente prima che vi giunga l’accettazione.
La proposta perde automaticamente efficacia se prima che il contratto sia perfezionato il proponente muore o diventa incapace (intrasmissibilità della proposta). Tuttavia la morte e la sopravvenuta incapacità del proponente non comportano la caducazione del contratto se si tratti di imprenditore salvo si tratti si piccoli imprenditori. Art.1330
Il proponente può anche precludersi la facoltà di revoca, dichiarando che la proposta è irrevocabile. In tal caso un’eventuale revoca sarebbe inefficace a meno che intervenga dopo scaduto il termine per il quale la proposta era irrevocabile. Essa conserva il suo valore anche in caso di morte e sopravvenuta incapacità del proponente.
L’offerta al pubblico è la proposta indirizzata a destinatari indeterminati [art. 1336 codice civile]; per la sua validità deve contenere gli estremi essenziali del contratto che mira a concludere. L’offerta al pubblico è revocabile, la revoca deve essere fatta nella stessa forma con cui è stata fatta l’offerta ed è efficace anche nei confronti di chi essendo venuto a conoscenza della proposta, non ha avuto notizia della revoca.
Alla proposta irrevocabile va parificata agli effetti l’opzione che si ha quando il vincolo dell’irrevocabilità della proposta consegue ad un accordo tra le parti. Art 1331
Differenza tra contratto preliminare unilaterale e contratto di opzione
C.P.U.: accordo in cui solo una parte si vincola x la stipulazione del contratto definitivo
Opzione: accordo affinché una parte mantenga ferma la proposta irrevocabile
Sono entrambi contratti xkè derivano da accordi ma diversi sono gli obblighi.
La prelazione consiste nel diritto di essere preferito ad ogni altro, a parità di condizioni, nella stipula di un determinato contratto. La prelazione può essere :
· volontaria: quando è conseguenza di un accordo tra le parti : ha efficacia obbligatoria e non è opponibile ai terzi;
· legale: accordata dalla legge ai coeredi ed è opponibile ai terzi.
Contratti standard e tutela del consumatore
I contratti standard o per adesione. I contratti del consumatore
Nelle trattative le parti discutono il contenuto del futuro contratto e ciascuna di esse cerca di strappare le condizioni più favorevoli per sé stesso. Ma il procedimento di conclusione del contratto a mezzo di trattative individuali non sempre può essere adottato, soprattutto nei casi di contratto di massa ossia contratti che un’impresa conclude con una pluralità di soggetti (Telecom, Imprese assicurative). Naturalmente la società non può discutere con tutti i contraenti le condizioni di contratto. Per questo l’impresa o predisponente stabilisce dei moduli o formulari contrattuali nei quali inseriscono clausole uniformi e standardizzate che il cliente o aderente non può discutere: o accettare o rifiutare. Di qui le espressioni contratti standard e per adesione. L’aderente quindi ha solo uno spazio di discrezionalità derivante dal fatto che può accettare o meno questo tipo di contratto. Per questo motivo sono state introdotte una serie di norme che tutelano il cd Contraente debole o aderente.
L’ambito di applicazione della nuova disciplina si estende anche a contratti non predisposti unilateralmente e non si applica ai contratti standard che non siano conclusi tra contraenti riconducibili alle figure denominate professionista e consumatore. Dunque laddove uno dei due riesca ad imporre all’altro le proprie condizioni generali di contratto rimane cmq la disciplina protettiva del contraente debole degli artt. 1341-1342.
Le regole generali della nuova disciplina sono:
a) Gli artt. 1469-bis e ss si applicano solo a professionisti e consumatori dove x professionista s’intende la persona fisica che esercita 1 attività imprenditoriale e x consumatore s’intende colui che non esercita 1 attività imprenditoriale ma x beni di consumo propri.
b) In tali contratti si considerano vessatorie o abusive le clausole che determinano un significativo squilibrio tra diritti e obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore.
c) Non si considerano vessatorie le clausole relative alla determinazione dell’oggetto del contratto o all’adeguatezza del corrispettivo di beni e servizi purché sia individuati chiaramente; e clausole che riproducono disposizioni di legge
d) Sono vessatorie fino a prove contraria le clausole inserite nel 1469-bis a meno che il professionista non dimostri che erano frutto di trattative
e) Sono vessatorie ma senza possibilità di prova le clausole indicate nel 1469-quinquies che x la loro pericolosità sono sempre invalide. Per questo si parla di black list
f) Le clausole considerate vessatorie sono inefficaci ma il contratto resta valido
Formazione del codice di consumo
Domande da interrogazione
- Qual è il principio fondamentale che regola le trattative precontrattuali?
- Cosa succede se una parte interrompe le trattative senza giustificato motivo?
- Quali sono i due atti fondamentali nella formazione di un contratto?
- Qual è la differenza tra proposta irrevocabile e opzione?
- Come vengono tutelati i consumatori nei contratti standard?
Durante le trattative precontrattuali, le parti devono comportarsi secondo buona fede, come stabilito dall'articolo 1337. La violazione di questo principio comporta una responsabilità precontrattuale.
Se una parte interrompe le trattative dopo aver creato un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto, deve risarcire all'altra parte le spese sostenute, come indicato nel testo.
I due atti fondamentali sono la proposta, che avvia il procedimento, e l'accettazione, che lo conclude. Questi atti sono considerati prenegoziali e non costituiscono ancora un contratto.
La proposta irrevocabile è un impegno di una parte a mantenere la proposta, mentre l'opzione è un accordo che consente a una parte di mantenere ferma la proposta irrevocabile. Entrambi sono contratti, ma differiscono negli obblighi.
I contratti standard, utilizzati in contratti di massa, devono rispettare norme che proteggono il contraente debole, come stabilito negli articoli 1341-1342, che vietano clausole vessatorie che creano uno squilibrio significativo tra diritti e obblighi.