Concetti Chiave
- L'usufruttuario ha il diritto di usare e usufruire di un bene altrui, a condizione di effettuare un atto specifico per appropriarsi dei frutti.
- Nel diritto romano, l'usufruttuario era detentore e non possessore, mentre nel codice civile italiano è considerato possessore del bene.
- Il nudo proprietario mantiene il possesso del bene in usufrutto e beneficia degli acquisti effettuati dall'usufruttuario con mezzi propri.
- L'usufruttuario non può modificare la destinazione economica del bene, salvo che ciò porti un vantaggio significativo al proprietario.
- Il diritto di usufrutto è inalienabile e legato alla persona dell'usufruttuario, non trasferibile a terzi.
Diritti e doveri dell'usufruttuario
L’usufruttuario ha il diritto di usare e usufruire di una cosa altrui (uti e frui). Per fare propri i frutti non suoi, egli deve disporre di uno specifico atto: la perceptio. Mentre il codice civile italiano configura l’usufruttuario come possessore, secondo il diritto romano egli era detentore (disponeva del corpus possessionis ma mai dell’animus possidendi).
Possesso e proprietà nel diritto romano
Il nudo proprietario conservava sempre il possesso del bene in usufrutto: egli fa propri gli acquisti del servo in usufrutto realizzati non con mezzi dell’usufruttuario. Nel caso di usufrutto di gregge, egli acquista la proprietà dei nuovi nati ma è tenuto a rimpiazzare i capi premorti. Non rientrava invece fra i frutti, e quindi apparteneva al titolare della proprietà, il parto della schiava, in quanto per i romani era inconcepibile considerare gli uomini frutti alla stregua di beni inconsumabili.
Limitazioni e modifiche dell'usufrutto
Come detto, il diritto di usufrutto è valido fatta salvo la destinazione economica: l’usufruttuario, dunque, non può in alcun modo modificare la destinazione economica del bene. Se, ad esempio, egli usufruisce di una coltivazione di mele, non potrà trasformare tale fondo in un campo di calcio poiché ciò determinerebbe una modifica della destinazione economica del bene.
Egli può modificare la destinazione economica del bene di cui sta usufruendo solo nel caso in cui ciò comporti un notevole vantaggio per il dominus proprietatis (detto anche proprietarius), che conservava la nuda proprietas. Il diritto di usufrutto era inalienabili ed era strettamente connesso con la persona dell’usufruttuario.
Domande da interrogazione
- Quali sono i diritti principali dell'usufruttuario secondo il codice civile italiano?
- Come si differenzia il concetto di possesso tra diritto romano e codice civile italiano?
- Quali sono le limitazioni che l'usufruttuario deve rispettare riguardo alla modifica della destinazione economica del bene?
L'usufruttuario ha il diritto di usare e usufruire di una cosa altrui (uti e frui) e per appropriarsi dei frutti deve effettuare un atto specifico chiamato perceptio.
Mentre il codice civile italiano considera l'usufruttuario come possessore, nel diritto romano egli era visto come detentore, mantenendo il nudo proprietario il possesso del bene in usufrutto.
L'usufruttuario non può modificare la destinazione economica del bene, a meno che tale modifica non comporti un notevole vantaggio per il proprietario, che conserva la nuda proprietà.