Concetti Chiave
- L'usufruttuario deve gestire il bene secondo le indicazioni di un arbiter, garantendo una gestione responsabile e onesta.
- È tenuto a restituire il bene una volta terminato il suo utilizzo, mantenendo l'integrità dell'oggetto.
- Il diritto di usufrutto termina con la morte dell'usufruttuario o con la capitis deminutio, influenzando la successione dei diritti.
- Il "quasi usufrutto" introdotto dal senato romano si applica al denaro, evidenziando l'importanza dei beni consumabili.
- Giustiniano ha modificato il diritto d'uso, permettendo di percepire frutti necessari per il sostentamento della famiglia, ripreso nel Codice civile attuale.
Obbligazioni dell'usufrutto
Dal diritto di usufrutto derivano sempre delle obbligazioni, definite dalla cosiddetta «cautio fructuaria», che si configura come una promessa di contratto fatta in presenza di garanti (satisdatio). Essa prevede tre distinte clausole, individuate da Carlo Augusto Cannata in tre passaggi:
1. Tramite la cautio usufruttuaria, l’usufruttuario si impegna a disporre del bene in conformità alle disposizioni dell’arbitrium boni viri. Molti giuristi hanno tradotto quest’espressione come «giudizio dell’uomo onesto»; secondo Cannata, però, il termine «arbitrium» attiene concretamente alla presenza fisica di un arbiter, cioè di un moderatore che desse indicazioni all’usufruttuario affinché disponesse nel modo migliore del bene;
2. Egli si impegna a restituire la cosa dopo averne fatto uso;
3. La morte e la capitis deminutio fanno cessare il diritto di usufrutto.
Come testimonia Gaio, inoltre, il senato romano introdusse il «quasi usufrutto», che riguardava l’usufrutto del denaro, bene consumabile per eccellenza.
Uso e modifiche giustinianee
Strettamente connesso all’usufrutto è l’uso, disciplinato anche dal nostro codice civile. Esso si configura come diritto con l’uti (la possibilità di disporre di un bene altrui) senza il frui (è assente la possibilità di percepirne i frutti). Giustiniano apportò una modifica importante: chi aveva il diritto di uso poteva usufruire di una parte di frutti equivalente a quanto era necessario per provvedere al sostentamento della sua famiglia. Questa disposizione è stata conformemente ripresa dal nostro Codice civile (articolo 1021: i frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia).
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali obbligazioni derivanti dal diritto di usufrutto?
- Che cos'è il «quasi usufrutto» e come si differenzia dall'usufrutto tradizionale?
- Qual è la modifica apportata da Giustiniano riguardo al diritto di uso?
Le obbligazioni dell'usufrutto, definite dalla «cautio fructuaria», includono l'impegno dell'usufruttuario a disporre del bene secondo l'arbitrium boni viri, a restituire la cosa dopo l'uso e la cessazione del diritto in caso di morte o capitis deminutio (testo).
Il «quasi usufrutto» è un concetto introdotto dal senato romano che riguarda l'usufrutto del denaro, un bene consumabile, differente dall'usufrutto tradizionale che si applica a beni non consumabili (testo).
Giustiniano ha modificato il diritto di uso permettendo a chi ne è titolare di usufruire di una parte dei frutti necessari per il sostentamento della propria famiglia, una disposizione ripresa dal nostro Codice civile (testo).